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Con la Sentenza n. 26474 dell’8 settembre 2022, la Corte di Cassazione ha confermato l’assoluta necessità di rispettare i requisiti soggettivi richiesti dalla norma in ordine alla qualifica di “società agricola” per potere fruire dei correlati trattamenti tributari con particolare riferimento, nel caso di specie, all’esenzione IMU.
In particolare, l’art. 1, D.Lgs. n. 99/2004, inquadra le caratteristiche soggettive e professionali richieste per la qualifica di IAP (Imprenditore Agricolo Professionale) sia con riferimento alla persona fisica che con riferimento alle società, uniformandosi ai principi comunitari che valorizzano l’aspetto delle conoscenze e delle competenze di coloro che si dedicano a tale tipologia d’attività.
Per essere considerati “Imprenditore Agricolo Professionale”, infatti, è necessario dedicarsi alle attività agricole di cui all’art. 2135, Codice Civile, per almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e i ricavi che se ne traggono devono risultare almeno pari al 50% del proprio reddito globale.
Inoltre, l’art. 2 del medesimo D.Lgs. n. 99/2004 qualifica come società agricole quelle che, esercitando attività esclusive riconducibili all’art. 2135, Codice Civile, contengono nella propria ragione sociale o denominazione l’indicazione di “società agricola”.
Per legittimare tali società con l’ulteriore requisito di Imprenditori Agricoli Professionali (IAP), è richiesto il rispetto di determinate caratteristiche a seconda delle differenti tipologie societarie:
Orbene, in aggiunta a tali caratteristiche professionali, richieste dalla norma, per definire una società agricola IAP viene richiesto un ulteriore requisito a cui i giudici di legittimità si sono appellati per dirimere la questione sottoposta al loro esame.
Ci riferiamo al fatto che lo Statuto deve prevedere nell’oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’art. 2135 del Codice Civile, in quanto, mancando tale condizione, anche qualora uno dei soci rivestisse la qualifica di IAP, la società non potrà venire considerata agricola, e come tale non potrà fruire delle esenzioni tributarie riservate a chi opera in tale settore d’attività.