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Nelle FAQ predisposte dal Ministero dello Sviluppo Economico, si trovano le risposte ai numerosi quesiti posti dai soggetti che intendono acquisire beni strumentali all’attività svolta utilizzando il canale della c.d. “Legge Sabatini”.
Tra le numerose cause di revoca del contributo eventualmente concesso tramite “Legge Sabatini” troviamo anche il rispetto della tempistica riguardante l’avvio dell’investimento, che deve obbligatoriamente risultare successiva all’inoltro della domanda di concessione dell’agevolazione.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, infatti, nel rispondere ad un preciso quesito che chiedeva la definizione di “avvio dell’investimento”, al fine di conoscere le giuste tempistiche per potere accedere al finanziamento e al contributo, precisa quanto segue: “La domanda può essere presentata per investimenti da avviare successivamente alla data della medesima. Per avvio dell’investimento si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. Nel caso specifico di locazione finanziaria, la data di avvio sarà determinata dalla prima conferma d’ordine dei beni agevolati, indipendentemente che sia effettuata da parte dell’impresa alla società di leasing o dalla società di leasing al fornitore.”
L’avvio dell’investimento, pertanto, potrà essere certificato attraverso le conferme d’ordine, le fatture di acconto/saldo di pagamenti; gli interventi di interconnessione/integrazione e così via, ed una volta terminato l’investimento, l’impresa utilizzatrice, al fine di evitare un’altra situazione di potenziale revoca, dovrà procedere alla trasmissione della dichiarazione di ultimazione dell’investimento, nonché della richiesta unica di erogazione entro i prescritti termini, rispettivamente di 60 e 120 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell’investimento, con il termine massimo di un anno a decorrere dalla data di stipula del contratto di finanziamento.
Nel trattare delle cause che possono portare alla revoca dell’agevolazione concessa in base alla nuova “Legge Sabatini”, il Ministero dello Sviluppo Economico ricorda che questa può avvenire: