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Come noto, al fine di ottemperare alle esigenze di monitoraggio delle misure agevolative ricomprese nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), sono state introdotte peculiari modalità di indicazione, nel Modello Redditi 2022, del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020, c.d. “Legge di Bilancio 2021”.
Ricorre, tra gli altri, l’obbligo di indicare, nel quadro RU della dichiarazione, gli investimenti in beni strumentali per i quali entro il 31 dicembre 2021 si è proceduto all’ordine vincolante e al versamento dell’acconto del 20% del prezzo di acquisizione, ancorché tali investimenti non siano stati effettivamente realizzati nel periodo d’imposta 2021.
Nel Modello Redditi 2022, pertanto, oltre agli investimenti effettivamente realizzati nel periodo d’imposta 2021, devono essere indicati anche quelli prenotati entro il 31 dicembre 2021 ed effettuati fino al 31 dicembre 2022 (nuovo termine introdotto dal D.L. n. 228/2021, c.d. “Decreto Milleproroghe”, in luogo del precedente 30 giugno 2022), tra i quali rientrano, ad esempio:
Con Circolare n. 9/E/2021, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che in caso di interconnessione tardiva di un bene Industria 4.0, è comunque possibile beneficiare del credito d’imposta, pur in misura ridotta (ossia, con la percentuale accordata agli investimenti in beni “generici”). In seguito, all’atto dell’avvenuta interconnessione, è possibile fruire della maggior misura del credito d’imposta attribuita agli investimenti in beni Industria 4.0.
In caso di interconnessione “tardiva” del bene e conseguente utilizzo del credito d’imposta in misura “ridotta”, si è posto il problema di quale codice indicare nel quadro RU del Modello Redditi 2022. La problematica è stata (finalmente) risolta dall’Agenzia delle Entrate con una FAQ recentemente pubblicata sul proprio sito istituzionale.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, in particolare, nel quadro RU deve essere utilizzato il codice credito “2L”, indicando il credito in misura piena nel rigo RU5.
La FAQ dell’Agenzia delle Entrate, relativa alle modalità di compilazione del Modello Redditi 2022 SC, riguarda un’impresa che ha acquisito un bene strumentale nuovo di cui all’Allegato A, Legge n. 232/2016 (bene Industria 4.0) entrato in funzione nel corso del 2021, ma interconnesso al sistema aziendale solo nel 2022.
In tale ipotesi, si ricorda, l’impresa può beneficiare del credito d’imposta nella misura del 10% del costo di acquisizione (ossia, nella misura ridotta prevista per gli investimenti in beni “generici”) dall’anno di entrata in funzione del bene, per poi fruire del credito d’imposta nella misura del 50% (ossia, nella misura piena prevista per gli investimenti in beni Industria 4.0) a partire dall’anno dell’avvenuta interconnessione.
Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, nel caso prospettato, l’impresa deve compilare il quadro RU del Modello Redditi 2022 indicando a rigo RU1 il codice credito “2L”, ossia il codice corrispondente alla tipologia dei beni Industria 4.0, e non il codice relativo ai beni “generici”. Le istruzioni per la compilazione del quadro RU precisano, infatti, che i dati del credito d’imposta devono essere esposti nella sezione distintamente in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili e, pertanto, l’individuazione del codice credito da utilizzare prescinde sia dall’entrata in funzione del bene sia dall’avvenuta interconnessione.
Nel rigo RU5 deve poi essere riportato l’ammontare del credito d’imposta nella misura “piena” prevista per i beni Industria 4.0, mentre, nel rigo RU130, colonna 4, deve essere indicato l’ammontare complessivo del costo sostenuto.

Naturalmente, ancorché il credito debba essere indicato per l’intero ammontare (50% del costo sostenuto) lo stesso è utilizzabile in misura non superiore al 10% del costo (ossia, nella misura prevista per i beni “generici”), per la quota annuale pari a 1/3. Di conseguenza, nel rigo RU12 deve essere indicato il credito residuo (che dovrà poi essere riportato nel successivo Modello Redditi 2023 SC).
Il credito in misura piena, ossia con la percentuale accordata agli investimenti in beni Industria 4.0, sarà fruibile dall’anno di interconnessione e dovrà essere decurtato di quanto già fruito in precedenza. Tale valore, infine, dovrà essere suddiviso in un nuovo triennio di fruizione di pari importo.
In relazione ai codici tributo da utilizzare nella fattispecie in esame, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che per la compensazione del credito d’imposta tramite Modello F24, l’impresa deve utilizzare il codice tributo “6936”, denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 - art. 1, commi 1056 e 1057, Legge n. 178/2020”, corrispondente alla natura degli investimenti realizzati, valorizzando il campo “anno di riferimento” con quello di entrata in funzione del bene. A seguito dell’intervenuta connessione, il campo dovrà poi essere valorizzato con l’anno in cui si è verificata.
Qualora per la compensazione sia stato erroneamente utilizzato il codice tributo “6935”, l’impresa può chiedere in qualsiasi momento (anche dopo aver ricevuto l’eventuale comunicazione d’irregolarità) la correzione del Modello F24 tramite CIVIS, oppure rivolgendosi direttamente agli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate, senza applicazione di sanzioni.