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Con un’importante Ordinanza n. 27198 del 15 settembre 2022, la Corte di Cassazione ha riconosciuto il mantenimento del requisito della ruralità (articolo 9, comma 3-bis del D.L. n. 557/1993) ad un fabbricato di lusso asservito all’esercizio dell’attività agrituristica.
Tale principio viene a tracciare una definita linea di demarcazione tra il concetto di edilizia rurale abitativa e il concetto di strumentalità all’esercizio dell’attività agricola così come inquadrata dall’articolo 2135 del Codice Civile.
In base all’articolo 9, comma 3 del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti fiscali, i fabbricati o porzioni di fabbricati di proprietà dell’imprenditore agricolo destinati ad edilizia abitativa devono soddisfare determinate condizioni, tra le quali troviamo, alla lettera e) del citato comma 3, che non devono appartenere alle categorie catastali A/1 e A/8 e non devono essere considerati di lusso (D.M. 2 agosto 1969).
Lo stesso articolo 9 del D.L. n. 557/1993, al successivo comma 3-bis, riconosce carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del Codice Civile senza definire alcun requisito soggettivo, ma attribuendo valenza al solo collegamento tra il fabbricato e lo svolgimento dell’attività agricola a cui il fabbricato è asservito.
Una tale disposizione, pertanto, richiamando esplicitamente le attività agrituristiche, legittima la strumentalità e pertanto la ruralità per tutti quei fabbricati, siano essi di lusso oppure no, che risultano strettamente connessi all’attività agrituristica che, come noto, si realizza anche attraverso le funzioni di ricezione e ospitalità dei clienti.
Conseguentemente, per tali fattispecie diviene inefficace il divieto di attribuire ruralità ad un fabbricato di lusso in quanto per tale immobile, seppure a destinazione abitativa, prevale il requisito di effettiva strumentalità richiesto dal comma 3-bis dell’articolo 9 del D.L. 557/1993.
Permane, invece, il divieto di classificare rurali, in base al comma 3 del medesimo articolo 9, gli immobili considerati di lusso destinati ad abitazione di coloro che esercitano l’attività agricola mancando, di fatto, il requisito della strumentalità.