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Prima di addentrarci ad analizzare le criticità riscontrabili in tema di fabbricati rurali abitativi, cerchiamo brevemente di riepilogare la disposizione riguardante la proroga al 15 ottobre 2022 della presentazione della comunicazione di opzione da trasmettere agli organi competenti in materia di cessione dei crediti o sconto in fattura dei bonus edilizi.
In base all’art. 10-quater, comma 2-bis, D.L. n. 4/2022, il 15 ottobre 2022 scade il termine entro il quale può essere presentata telematicamente la comunicazione di opzione di cui all’art. 121, D.L. n. 34/2020, con riguardo alle detrazioni spettanti a fronte di spese sostenute nell’anno 2021 e alle opzioni di cessione differita delle rate residue non ancora fruite a fronte di spese sostenute nell’anno 2020.
Tale proroga, rispetto al termine ordinario del 29 aprile 2022, riguarda solamente i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES) e i titolari di Partita IVA, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il prossimo 30 novembre 2022.
A ben vedere, con riferimento alle imprese agricole, saranno interessate tutte quelle società, titolari di Partita IVA, che a norma dell’art. 4, D.P.R. n. 633/1972, svolgono l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività di cui all’art. 2135, Codice Civile.
Saranno, pertanto, interessati dalla disposizione di proroga al 15 ottobre 2022:
Stante le precisazioni sopra riportate, possono sorgere criticità e dubbi circa la collocazione di determinate tipologie di immobili in merito ai quali, seppure oggetto di interventi titolati a determinare crediti d’imposta cedibili o scontabili, non sono state prese posizioni ufficiali da parte dell’Amministrazione Finanziaria e che attualmente lasciano spazio a difformi interpretazioni.
Un primo aspetto che sarebbe bene venisse chiarito da fonti ufficiali riguarda quelle persone fisiche (ad esempio, imprenditore agricolo) che, seppure dotate di Partita IVA, intendono presentare la comunicazione per l’esercizio dell’opzione con riferimento a immobili che non costituiscono beni relativi all’impresa o strumentali per l’esercizio dell’arte o della professione, in quanto utilizzati ad uso esclusivamente abitativo.
Per tali fattispecie, prudenzialmente e seguendo quella che può definirsi la ratio della norma, siamo portati a considerare che il provvedimento di proroga era temporalmente collegato a quando è stata resa disponibile ai contribuenti la dichiarazione precompilata.
Pertanto, si ritiene che la proroga non possa riguardare le persone fisiche dotate di Partita IVA che presentano però la comunicazione in relazione a immobili che non costituiscono beni relativi all’impresa o strumentali per l’esercizio dell’arte o della professione, anche per evitare una disparità ingiustificata di trattamento tra i contribuenti in relazione alla medesima tipologia di immobili.
Un altro dubbio, giustificato dalla mancanza di prese di posizioni ufficiali, riguarda il caso dei fabbricati rurali abitativi (art. 9, comma 3, D.L. n. 557/1993) che, per loro natura, appaiono asserviti e connessi all’attività agricola principale, conferendo, apparentemente, a questi la legittima applicabilità del provvedimento di proroga al 15 ottobre 2022.
Tuttavia, in diverse occasioni (Circolare n. 30 del 22 dicembre 2020 e Circolare n. 23 del 23 giugno 2022) , la stessa Amministrazione Finanziaria ha avuto modo di esprimersi al riguardo riferendosi a loro, in materia di maxi detrazione (D.L. n. 34/2020) come immobili a carattere puramente residenziale e, quindi, non relativi all’impresa sia nel caso gli stessi vengano utilizzati direttamente dai titolari dell’impresa agricola sia nel caso in cui vengano assegnati e detenuti, con verbale della società agricola, ai soci della stessa.
Per tali motivi, riteniamo corretto il comportamento adottato da quei contribuenti che si sono attenuti alle tempistiche ordinarie per la trasmissione delle comunicazioni di esercizio dell’opzione riferite alle spese sostenute nell’anno 2021 e rate residue 2020, confidando, per quelli più arditi in una prossima presa di posizione di più larghe vedute da parte dell’Agenzia delle Entrate.