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Il fenomeno dello IAP itinerante è stato diffusamente trattato dalla dottrina, dagli organi istituzionali e dalla giurisprudenza, dando origine a dibattiti che, anche attualmente, non sembrano portare ad una soluzione univoca.
Il tema oggetto di diatriba riguarda l’applicabilità della limitazione sancita dal comma 3-bis dell’art. 1, D.Lgs. n. 99/2004, ove viene specificato che “la qualifica di IAP (Imprenditore Agricolo Professionale) può essere apportata da parte dell’amministratore ad una sola società”.
Come noto, infatti, le società agricole, così come definite dall’art. 2, D.Lgs. n. 99/2004, a prescindere dalla forma giuridica posseduta, possono assumere la qualifica di società IAP, con i benefici tributari, contributivi e creditizi che ne conseguono, se rispettano i requisiti riportati al comma 3 dell’art. 1, D.Lgs. n. 99/2004.
Le condizioni richieste ai fini della citata equiparazione sono riferite alle diverse tipologie societarie e, pertanto, avremo che:
Tuttavia, come già anticipato, per disposizione normativa, l’amministratore IAP potrà conferire tale vantaggiosa qualifica ad una sola società onde evitare il fenomeno abusivo dello IAP itinerante.
Questa previsione è stata interpretata in modo generalizzato dall’INPS che, con sua Circolare n. 48 del 24 marzo 2006, ha avuto modo di affermare che la limitazione inserita nel comma 3-bis dell’art. 1, D.Lgs. n. 99/2004, riguarda non solo le società di capitali, bensì anche le società di persone qualora il socio IAP ricopra il ruolo di amministratore.
Di opposto avviso si sono espressi il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, la DRE Emilia Romagna e la Corte di Cassazione (Ordinanza n. 8430 del 30 aprile 2020) che, con argomentazioni del tutto condivisibili, hanno sostenuto che le differenziazioni oggettive che contraddistinguono le società di capitali e le società di persone sono tali da rappresentare esse stesse la motivazione che induce ad affermare che la limitazione in commento riguardi le sole società di capitali.
Risulta evidente, infatti, che, diversamente da quanto accade nelle società di capitali, tutelate dalla propria tipologia giuridica, nelle società di persona ciò che rileva è la qualifica di socio, il quale, oltre al fatto che deve risultare “gradito” all’intera compagine sociale, acquisisce la responsabilità personale e solidale delle obbligazioni compiute dalla società che rappresenta.
Di fatto, sarà tale responsabilità illimitata a circoscrivere il fenomeno abusivo meglio noto come IAP itinerante, giustificando, di converso, l’applicabilità della limitazione prescritta dal citato comma 3-bis nei confronti di quelle società in cui l’amministratore risponde in maniera limitata per le azioni intraprese.
Tuttavia, ci corre l’obbligo di segnalare che pochi mesi prima della citata Ordinanza della Corte di Cassazione, gli stessi Giudici di legittimità (Ordinanza n. 2641 del 5 febbraio 2020), si erano espressi in modo del tutto opposto a quanto successivamente affermato nell’aprile dello stesso anno, interpretando in modo del tutto restrittivo e letterale la prescrizione riportata nel citato comma 3-bis dell’art. 1, D.Lgs. n. 99/2004 e quindi, sostenendo la tesi dell’INPS che propende per l’applicabilità generalizzata (sia per le società di capitali che per le società di persone) della limitazione in esame.