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Con la Risposta ad Interpello n. 475 del 27 settembre 2022, in tema di eliminazione delle barriere architettoniche, l’Agenzia delle Entrate definisce in modo incontrovertibile i confini di applicazione della norma sia in termini di soggettività che in termini di oggettività.
Ricordiamo che la disposizione in commento è stata introdotta dall’art. 1, comma 42, lett. a), Legge n. 234/2021, che ha istituito l’art. 119-ter, D.L. n. 34/2020, in base al quale viene riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, delle spese sostenute nell’anno 2022 per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche su edifici già esistenti.
La detrazione in commento risulta essere pari al 75% delle spese sostenute e sarà calcolata con riferimento a limiti di spesa massimi differenziati in base alla tipologia degli immobili su cui si è intervenuti.
Orbene, rispondendo ad una società che, avendo effettuato tali interventi su di un immobile detenuto in locazione ed usato a fini commerciali, chiedeva se poteva fruire, in quanto soggetto IRES, della detrazione in commento, potendo anche esercitare l’opzione per la cessione o lo sconto dell’eventuale credito maturato, l’Agenzia delle Entrate ha colto l’occasione per definire tutti gli aspetti peculiari della norma.
In primo luogo, con riferimento alle caratteristiche soggettive proprie dei potenziali beneficiari dell’agevolazione, l’Amministrazione Finanziaria ha richiamato il contenuto della Circolare n. 23/E del 23 giugno 2022 che contempla tra i soggetti legittimati a chiedere la detrazione:
Riferendosi, inoltre, alle caratteristiche oggettive che devono possedere gli immobili oggetto degli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, l’Agenzia delle Entrate specifica che questi devono essere “edifici già esistenti”, escludendo tutti gli interventi effettuati durante la fase di costruzione di un immobile, compresi gli interventi di demolizione e ricostruzione (anche con la stessa volumetria preesistente) seppure inquadrabili come ristrutturazione edilizia.
Altra importante precisazione riguarda la tipologia degli interventi ammessi, poiché questi, per poter dare luogo alla detrazione d’imposta, devono rispettare i requisiti previsti dal D.M. n. 236/1989, in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.
Infine, una volta ricordata la misura massima delle spese sostenute su cui calcolare la detrazione del 75%, differenziata in base alla tipologia dell’immobile su cui si effettuano gli interventi (cfr. art. 119-ter, D.L. n. 34/2020), l’Agenzia delle Entrate ha confermato alla società istante la possibilità di optare, al posto della detrazione diretta in dichiarazione, per la cessione del credito o per lo sconto in fattura così come previsto dall’art. 121, comma 2, lett. f-bis), D.L. n. 34/2020.