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La società agricola che beneficia delle agevolazioni per la Piccola Proprietà Contadina se, prima che siano trascorsi cinque anni dall’acquisto, concede in affitto il fondo ad uno dei soci avente la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale decade dalle predette agevolazioni.
Tale principio è stato espresso dalla Cassazione con l’Ordinanza n. 28369 del 29 settembre 2022.
L’articolo 2, comma 4-bis del D.L. 194/2009 ha reintrodotto le agevolazioni per gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze in favore dei Coltivatori Diretti e degli Imprenditori Agricoli Professionali iscritti alla relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonché per le operazioni fondiarie operate attraverso ISMEA. L’agevolazione, come nella previgente normativa prevede in tali casi l’applicazione dell’imposta di registro ed ipotecaria in misura fissa e dell’imposta catastale nella misura dell’1%. Inoltre, la disposizione prevede che gli onorari dei notai per questi atti siano ridotti del 50%.
La medesima agevolazione è stata estesa al coniuge o ai parenti in linea retta del Coltivatore Diretto e dello IAP, purché già proprietari di terreni agricoli e conviventi, e agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze, posti in essere a favore di proprietari di masi chiusi di cui alla Legge 17/2001 della provincia autonoma di Bolzano, da loro abitualmente coltivati.
Lo stesso articolo 4-bis prevede una norma antielusiva disponendo che “I predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nonché all'articolo 2 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni”.
In particolare, l’articolo 11 del D.Lgs. 228/2001 dispone che non è causa di decadenza l’alienazione o concessione in godimento del fondo, nel periodo quinquennale di monitoraggio, a favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado, anch’essi imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 2135 c.c.; inoltre, altra causa di non decadenza è l’alienazione “conseguente all’attuazione di politiche comunitarie, nazionali e regionali volte a favorire l’insediamento di giovani in agricoltura o tendenti a promuovere il prepensionamento nel settore”.
Il richiamo all’art. 4 de D.Lgs. 99/2004, invece, prevede espressamente l’estensione delle agevolazioni PPC anche alla società agricole aventi la qualifica IAP.
Gli ermellini hanno ricordato come sia stato affermato il principio in base al quale le agevolazioni PPC non decadono, ai sensi del citato art. 11, anche nell’ipotesi in cui “l’affitto o la vendita vengano effettuate a favore di una società, sia essa di persone o di capitali, il cui oggetto sociale sia riconducibile all’art. 2135 c.c., e che abbia una compagine societaria composta esclusivamente da soci legati da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo, con l’originario beneficiario dell’agevolazione”.
Essendo una disposizione agevolativa, secondo un principio consolidato dalla giurisprudenza, la corrispondete norma è di “stretta interpretazione” (rigida e anelastica), pertanto, “non sono in alcun modo applicabili a casi e situazioni non strettamente riconducibili al relativo significato letterale”.
Nel caso di specie, non trova quindi applicazione l’articolo 11 del D.Lgs. 228/2001, non potendovi essere alcun rapporto di parentela o affinità tra la società affittante ed il socio affittuario. Per tale ragione i Giudici hanno sostenuto che le agevolazioni in capo alla società affittante erano da considerarsi decadute.
L’interpretazione dei Giudici appare tranciante in relazione all’applicazione della causa di decadenza nell’ipotesi di affitto dei terreni operato da una società, qualora non siano decorsi almeno cinque anni dall’acquisto dei terreni con le agevolazioni PPC.
L’interpretazione offerta dalla Sentenza n. 28369 del 29 settembre 2022, contraddice l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate.
Quest’ultima, infatti, nella Risposta ad Interpello n. 458/2020 aveva sostenuto che le agevolazioni PPC non decano nell’ipotesi in cui una società semplice agricola conceda al proprio socio CD il terreno in comodato, prima che sia decorso il quinquennio di osservazione, purché il Coltivatore Diretto, pur soggetto comodatario, continui, comunque, a mantenere la qualifica di socio nella società comodante e coltivi direttamente il fondo.