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Facendo riferimento a quanto già riportato nelle nostre informative pubblicate sul portale (cfr. da ultimo circolare n. 586 del 29 luglio 2022), torniamo ad occuparci del buono fiere con particolare riguardo alle modalità di presentazione delle istanze da trasmettere al Ministero dello Sviluppo Economico per l’ottenimento del corrispondente rimborso.
Come noto, le risorse disponibili per tale misura sono già esaurite e con D.M. 9 settembre 2022, il Ministero dello Sviluppo Economico ha disposto, con effetto dal 12 settembre 2022, la chiusura dello sportello dedicato alla ricezione delle domande per il rilascio del buono (art. 25-bis, D.L. n. 50/2022).
Ricordiamo che la disposizione in commento prevedeva il rilascio di un buono del valore massimo pari a 10.000 euro alle imprese nazionali (comprese quelle agricole) che nel periodo 16 luglio 2022-31 dicembre 2022, hanno partecipato o parteciperanno a manifestazioni fieristiche internazionali di settore inserite nel calendario approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome.
Una volta effettuata la richiesta, il Ministero dello Sviluppo Economico ha rilasciato un buono fiere (corredato della sua data di scadenza) e lo ha trasmesso al richiedente tramite PEC seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle domande.
Successivamente il soggetto beneficiario, entro la data di scadenza del buono (entro il 30 novembre 2022), deve presentare, sempre attraverso la piattaforma elettronica all’uopo istituita dal Ministero dello Sviluppo Economico (www.mise.gov.it), istanza di rimborso, a cui deve essere allegata copia del buono, la documentazione attestante l’entità delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti (fatture e pagamenti), nonché apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà mediante la quale si certifichi l’effettiva partecipazione alle manifestazioni fieristiche per le quali è richiesto il rimborso delle spese.
Il rimborso massimo erogabile è pari al 50% delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti ed è comunque contenuto entro il limite massimo del valore del buono assegnato.
All'istanza di rimborso deve essere allegata copia del buono e delle fatture attestanti le spese e gli investimenti sostenuti, con il dettaglio dei relativi costi e, in caso di mancata presentazione, entro i termini prescritti, della predetta documentazione o di presentazione di documentazione incompleta, al beneficiario non è erogato alcun rimborso.
Le spese ritenute ammissibili e che se debitamente documentate parteciperanno al calcolo dell’agevolazione concedibile, saranno le seguenti:
Le imposte e le tasse eventualmente applicate sulle spese sostenute non potranno essere oggetto di rimborso, tranne il caso in cui l’IVA rappresenti per il beneficiario un costo non recuperabile.
Come già anticipato, il buono fiere rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico riporterà una data di scadenza che coinciderà con il 30 novembre 2022, mentre la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (parte integrante dell’istanza), che attesta l’effettiva partecipazione alla manifestazione fieristica internazionale, potrà essere presentata, sempre tramite la procedura digitale predisposta dal Ministero dello Sviluppo Economico, entro il 31 gennaio 2023 qualora l’evento fieristico sia calendarizzato per il mese di dicembre 2022, ricordandosi che la mancata presentazione della predetta dichiarazione è causa di revoca dell’agevolazione (cfr. D.M. 4 agosto 2022).
In merito ai controlli ed ai rimborsi che il Ministero dello Sviluppo Economico effettuerà sulla base delle istanze ricevute, il D.M. 4 agosto 2022 precisa quanto segue: “Per le richieste di rimborso ricevute, il Ministero verifica la completezza e la regolarità della richiesta, determina il valore dell’agevolazione spettante in relazione alle spese effettivamente sostenute come dichiarato dall’impresa beneficiaria (…) e procede altresì alla verifica del rispetto da parte dell’impresa beneficiaria del massimale previsto dal pertinente Regolamento de minimis”.
Una volta effettuati i controlli delle istanze pervenute e qualora l’esito risulti positivo, il Ministero dello Sviluppo Economico “provvede alla concessione mediante l’invio di apposita comunicazione all’impresa e al contestuale rimborso delle somme richieste mediante accredito delle stesse, entro il 31 dicembre 2022 sul conto corrente del beneficiario indicato in sede di richiesta di rimborso”.
Ciò che ci appare leggermente distonico dalla lettura della disposizione in commento riguarda il termine di presentazione dell’istanza fissato al 30 novembre 2022 (data di scadenza del buono) che dovrà contenere la documentazione attestante le spese sostenute per la partecipazione alla manifestazione fieristica, la quale, come già visto, si potrebbe tenere anche nel mese di dicembre 2022.
Per tale ultima fattispecie, infatti, il rimando al 31 gennaio 2023 riguarda la sola trasmissione dell’autocertificazione attestante la partecipazione all’evento e non anche l’istanza corredata con la documentazione delle spese a consuntivo.
Inoltre, non del tutto coerente ci sembra il passaggio della disposizione del D.M. 4 agosto 2022 laddove si afferma che l’accredito del rimborso sarà effettuato entro il 31 dicembre 2022 non avendo lo stesso Ministero avuto modo di effettuare i controlli corrispondenti sulle spese oggettivamente sostenute.
Pertanto sarebbe auspicabile che, relativamente alle fiere tenutesi nel mese di dicembre 2022, i termini per la presentazione dei documenti probatori delle spese sostenute e per l’accredito dei rimborsi, subissero uno slittamento quanto meno al 31 gennaio 2023.