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È oramai risaputo che se si vuole estendere a tutto il 2022 la maxi detrazione del 110% per i lavori realizzati sulle unità immobiliari unifamiliari e gli immobili funzionalmente autonomi con accesso indipendente, il direttore dei lavori dovrà trasmettere al committente ed all’impresa esecutrice, via PEC o con raccomandata, una dichiarazione, basata su idonea documentazione probatoria, che attesti che, al 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
Tale principio si basa su una affermazione della Commissione consultiva di monitoraggio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (Parere n. 1/2022) che, inoltre, specifica che per “documentazione probatoria” si intende tutto ciò che potrà testimoniare il rispetto cronologico dei lavori effettuati al 30 settembre 2022; pertanto, ad esempio, avranno valore il libretto delle misure, lo stato avanzamento lavori, il rilievo fotografico della consistenza dei lavori, copia delle bolle e/o fatture emesse e quant’altro possa avere valenza testimoniale.
La dichiarazione in commento sarà suddivisa in due parti, la prima sarà composta da un’autocertificazione del direttore dei lavori che renda testimonianza del fatto che al 30 settembre 2022 è stato raggiunto il requisito che impone il completamento di almeno il 30% dei lavori complessivi; la seconda consisterà nella presentazione della documentazione probatoria.
Per quanto riguarda il requisito del raggiungimento della soglia del 30%, ciò che rileva sono i lavori effettuati e non le fatture pagate e, proprio per questo motivo, la dichiarazione sarà affidata ad un tecnico rappresentato dal direttore dei lavori.
Tutto ciò premesso, il problema che si sta manifestando è che diverse banche, per dare seguito alle pratiche presentate per la cessione del credito dai soggetti interessati all’allungamento temporale della maxi detrazione, chiedono di ricevere, tramite PEC, la dichiarazione del direttore dei lavori entro il 30 settembre 2022.
A ben vedere, la richiesta di cui sopra mal si coniuga con il principio secondo il quale la dichiarazione deve riguardare i lavori effettuati al 30 settembre 2022 in quanto, se a tale data dobbiamo cristallizzare la stima del direttore del cantiere, come potrà quest’ultimo, allo stesso tempo, fare pervenire la sua dichiarazione agli istituti richiedenti?
Lo stesso Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, nel suo Parere n. 1/2022, parla di PEC o raccomandata da inviare tempestivamente al committente e all’impresa esecutrice, facendo intendere il trascorrere di un minimo lasso temporale tra la predisposizione della dichiarazione e l’invio della stessa.
Appare tuttavia comprensibile che le banche adottino tale comportamento per conferire data certa al completamento della percentuale richiesta dei lavori al 30 settembre 2022, in quanto l’inoltro di una PEC a tale data li garantirebbe nei confronti di comportamenti potenzialmente fraudolenti.
Non ultimo, esistono alcuni istituti di credito che non contenti della già stringente richiesta di inoltro della dichiarazione entro il 30 settembre 2022, pretendono che la stessa dichiarazione debba essere inoltrata anche allo Sportello Unico Edilizia (SUE) dell’Amministrazione comunale ove si trova l’immobile, andando oltre alle prescrizioni stabilite dalla normativa di riferimento.
Ciò che riteniamo opportuno suggerire è che qualora si riesca ad operare seguendo le richieste stringenti delle banche, il contribuente avrà la certezza di sentirsi al sicuro da ogni possibile contestazione, tuttavia, laddove ciò non fosse possibile, la trasmissione della dichiarazione del direttore dei lavori avvenuta a ridosso del 30 settembre 2022, non crediamo possa compromettere il raggiungimento degli obiettivi prefissati.