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Con Risoluzione n. 54/E del 30 settembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo da esporre nel Modello F24 per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta gas ed energia relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022. L’utilizzo in compensazione dei crediti, si ricorda, deve essere effettuato entro il termine ultimo del 31 marzo 2023.
Invece, con Risoluzione n. 53/E del 30 settembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta riconosciuto a favore delle imprese turistiche dall’art. 22, D.L. n. 21/2022, pari al 50% dell'importo versato a titolo di seconda rata IMU 2021.
Al fine di compensare parzialmente il maggior onere sostenuto dalle imprese per l’acquisto di:
gli artt. 1 e 2, D.L. n. 144/2022, c.d. “Decreto Aiuti-ter”, hanno introdotto nuove misure agevolative.
In particolare, l’art. 1, comma 1, D.L. n. 144/2022, prevede il riconoscimento, a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica (c.d. “imprese energivore”) di cui al D.M. 21 dicembre 2017, di un contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta, pari al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022.
Il credito d’imposta è riconosciuto anche sulle spese per l'energia elettrica prodotta e auto consumata dalle stesse imprese di cui sopra nei mesi di ottobre e novembre 2022.
L’art. 1, comma 2, D.L. n. 144/2022, invece, prevede il riconoscimento, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (c.d. “imprese gasivore”), di un contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta, pari al 40% delle spese delle spese sostenute per l’acquisto del gas nei mesi di ottobre e novembre 2022.
L’art. 1, comma 3, D.L. n. 144/2022, prevede il riconoscimento, a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica (c.d. “imprese non energivore”), di un contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta, pari al 30% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022.
Ancora, l’art. 1, comma 4, D.L. n. 144/2022, prevede il riconoscimento, a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (c.d. “imprese non gasivore”), di un contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta, pari al 40% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022.
Infine, l’art. 2, comma 1, D.L. n. 144/2022, prevede il riconoscimento, a favore delle imprese esercenti:
di un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel quarto trimestre anno 2022.
Il successivo comma 2 dell’art. 2, D.L. n. 144/2022, riconosce il contributo straordinario del 20% anche alle imprese esercenti attività agricola e della pesca, in relazione alla spesa sostenuta nel quarto trimestre 2022 per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali.
Tutti i crediti d’imposta sopra indicati devono essere utilizzati in compensazione nel Modello F24 per il pagamento di imposte e contributi entro il 31 marzo 2023. In alternativa, i crediti d’imposta possono essere ceduti, solo per intero e sempre entro il 31 marzo 2023, a soggetti terzi, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Banche e istituti finanziari possono cedere ulteriormente il credito ad altri istituti bancari o finanziari; in questo caso sono ammesse ulteriori due cessioni, fermo restando il termine di utilizzo del credito che resta fissato al 31 marzo 2023.
Con Risoluzione n. 54/E del 30 settembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo da esporre nel Modello F24 per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta gas ed energia. I Modelli F24, si ricorda, devono essere trasmessi esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).
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Tax credit gas e energia: i codici tributo |
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6983 |
Credito d’imposta a favore delle imprese energivore (ottobre e novembre 2022) - art. 1, comma 1, D.L. n. 144/2022 |
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6984 |
Credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) - art. 1, comma 2, D.L. n. 144/2022 |
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6985 |
Credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre e novembre 2022) - art. 1, comma 3, D.L. n. 144/2022 |
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6986 |
Credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) - art. 1, comma 4, D.L. n. 144/2022 |
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6987 |
Credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (quarto trimestre 2022) - art. 2, D.L. n. 144/2022 |
In sede di compilazione della delega di pagamento, i suddetti codici tributo devono essere esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno di sostenimento della spesa (2022), nel formato “AAAA”.
Come noto, l’art. 22, D.L. n. 21/2022, c.d. “Decreto Ucraina”, ha previsto, a favore:
un contributo, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 50% dell'importo versato a titolo di seconda rata IMU 2021.
Con Provvedimento 16 settembre 2022, prot. n. 356194/2022, l’Agenzia delle Entrate ha definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1, “Aiuti di importo limitato”, e 3.12, “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti”, del Temporary Framework, che gli operatori economici sono tenuti a presentare per beneficiare del credito d’imposta in esame.
Da ultimo, con Risoluzione n. 53/E del 30 settembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6982”, denominato “Credito d’imposta in favore di imprese turistiche-ricettive per il versamento dell’IMU - art. 22, D.L. n. 21/2022”, da esporre nel Modello F24 per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in esame.
La delega di pagamento, si ricorda, deve essere trasmessa esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).
In sede di compilazione del Modello F24, il nuovo codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, qualora il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Il campo “anno di riferimento” deve essere valorizzato con l’anno per il quale è riconosciuto il credito d’imposta, nel formato “AAAA”.
In conclusione, si ricorda che l’Agenzia delle Entrate, in fase di elaborazione dei Modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che l’importo del credito utilizzato in compensazione non risulti superiore all’ammontare massimo fruibile in base all’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, pena lo scarto del Modello F24.
I beneficiari possono visualizzare l’ammontare del credito utilizzabile in compensazione orizzontale tramite il proprio Cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.