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Testo apertocon il provvedimento 29 settembre 2022, prot. n. 370046/2022, l’agenzia delle entrate ha definito modalità e termini per l’esercizio della facoltà di revoca dei regimi della rivalutazione, del riallineamento e dell’affrancamento di cui all’art. 110, d.l. n. 104/2020, c.d. “decreto agosto”. la revoca deve essere esercitata entro e non oltre il 28 novembre 2022, attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa per il periodo d’imposta in relazione al quale l’opzione per i regimi in questione è stata esercitata. evoluzione normativa. l’art. 1, commi 622 e 623, legge n. 234/2021, ha apportato alcune significative modifiche alla disciplina dei regimi della rivalutazione, del riallineamento e dell’affrancamento di cui all’art. 110, d.l. n. 104/2020, c.d. “decreto agosto” (ossia, l’inasprimento della misura della deduzione degli intangibles da 18 a 50 anni). il successivo comma 624 dell’art. 1, legge n. 234/2021, ha quindi opportunamente introdotto la possibilità di revocare, anche parzialmente, l’opzione eventualmente esercitata per la disciplina di cui all’art. 110, d.l. n. 104/2020. la definizione delle modalità e dei termini per l’esercizio della facoltà di revoca sono state demandate ad un apposito provvedimento dell’agenzia delle entrate. in seguito, l’art. 3, comma 3-bis, d.l. n. 4/2022, ha introdotto il nuovo comma 624-bis nell’art. 1, legge n. 234/2021, consentendo ai soggetti che esercitano la facoltà di revoca la possibilità di eliminare dal bilancio gli effetti della rivalutazione effettuata ai sensi dell’art. 110, commi 1 e 2, d.l. n. 104/2020. da ultimo, con il provvedimento 29 settembre 2022, prot. n. 370046/2022, l’agenzia delle entrate ha definito modalità e termini per l’esercizio della revoca degli effetti fiscali dei regimi della rivalutazione, del riallineamento e dell’affrancamento. soggetti interessati. la facoltà di revoca in esame riguarda i soggetti che, alla data del 29 settembre 2022, hanno perfezionato l’opzione per la rivalutazione, il riallineamento o l’affrancamento delle riserve in sospensione d’imposta, ossia i soggetti che, indipendentemente dal versamento delle imposte sostitutive, hanno indicato le operazioni in esame nel quadro rq del modello redditi 2021, nonché i soggetti che, pur avendo omesso tale adempimento, hanno integrato le relative dichiarazioni con il quadro rq completo entro il 29 settembre 2022. tale facoltà è, peraltro, riconosciuta anche ai soggetti che, sempre alla data del 29 settembre 2022, hanno perfezionato la relativa opzione, in tutto o in parte, pur possedendo i requisiti per aderire alla rivalutazione (gratuita) accordata ai settori alberghiero e termale dall’art. 6-bis, d.l. n. 23/2020. la revoca può riguardare tutti i beni oggetto delle operazioni di cui all’art. 110, d.l. n. 104/2020, non solo, dunque, i marchi e l’avviamento. la revoca, in particolare, riguarda le singole attività i cui valori sono stati rivalutati o riallineati, ma deve essere esercitata per l’intero importo delle attività oggetto di rivalutazione o di riallineamento. i regimi oggetto di revoca. i soggetti interessati possono scegliere di revocare uno o più dei regimi di cui all’art. 110, d.l. n. 104/2020. la revoca è esercitata nell’ambito di operazioni di fusione dalla società risultante dalla fusione o incorporante nonché, in caso di scissione parziale, dalla stessa società scissa e, in caso di scissione totale, dalla società beneficiaria appositamente designata nell’atto di scissione ai sensi dell’art. 173, comma 12, tuir. nelle operazioni di conferimento d’azienda, la revoca dei regimi può essere esercitata esclusivamente dal dante causa. la revoca del regime della rivalutazione e la revoca di quello del riallineamento hanno ad oggetto le singole attività, a scelta dei soggetti, i cui valori sono stati rivalutati o riallineati ai sensi dell’art. 110, d.l. n. 104/2020. tuttavia, la revoca deve essere esercitata per l’intero importo rivalutato o riallineato delle singole attività per le quali è stata esercitata la relativa opzione (i contribuenti, pertanto, possono scegliere le attività oggetto della revoca, ma la stessa non può essere parziale). gli effetti della revoca. la revoca del regime della rivalutazione e del riallineamento rendono fin dall’origine prive di effetti l’adesione al regime della rivalutazione e l’adesione al regime del riallineamento in relazione alle singole attività per le quali la revoca è esercitata, e in relazione al corrispondente vincolo in sospensione d’imposta sulle riserve del patrimonio netto. la revoca del regime dell’affrancamento, totale o parziale, comporta che, in misura corrispondente alla medesima, l’importo del saldo attivo di rivalutazione o dell’apposita riserva designata a fronte del riallineamento torni a essere assoggettato al vincolo di sospensione fiscale. inoltre, la revoca del regime della rivalutazione e la revoca del regime del riallineamento comportano automaticamente la revoca del regime dell’affrancamento per la parte eccedente l'importo residuale dei maggiori valori oggetto della rivalutazione o del riallineamento, al netto dell’ammontare della relativa imposta sostitutiva. in buona sostanza, la revoca riporta i valori fiscali dei beni a quelli ante rivalutazione o ante riallineamento, ai fini degli ammortamenti e delle plusvalenze o minusvalenze; allo stesso modo, cessa il vincolo di sospensione d’imposta sulla corrispondente parte del patrimonio netto (è tuttavia possibile mantenere gli effetti della rivalutazione e revocare in modo autonomo l’opzione per l’affrancamento del saldo attivo, che così torna in sospensione d’imposta). esercizio della revoca. la revoca dei regimi di cui all’art. 110, d.l. n. 104/2020, deve essere esercitata entro il 28 novembre 2022 (ossia, entro sessanta giorni dal 29 settembre 2022, data di pubblicazione del provvedimento in esame), con la presentazione di una dichiarazione integrativa per il periodo d’imposta in relazione al quale è stata esercitata l’opzione per i regimi di cui al “decreto agosto”. la facoltà di revocare il regime della rivalutazione è riconosciuta anche ai soggetti che, alla data del 29 settembre 2022, hanno perfezionato la relativa opzione, in tutto o in parte, pur possedendo i requisiti per aderire alla rivalutazione per i settori alberghiero e termale. al fine di esercitare la revoca, nella dichiarazione integrativa occorre indicare:. in caso di revoca parziale o totale del regime della rivalutazione e/o del riallineamento, un importo pari alla differenza tra i maggiori valori attribuiti ai beni nella dichiarazione dei redditi in cui è stata esercitata la relativa opzione e quelli per i quali viene effettuata la revoca, nonché la corrispondente imposta sostitutiva eventualmente dovuta;. in caso di revoca parziale o totale del regime dell’affrancamento, un ammontare pari alla differenza dell’importo della riserva da assoggettare a imposta sostitutiva risultante dalla dichiarazione dei redditi in cui è stata esercitata la relativa opzione e quello per il quale viene effettuata la revoca, nonché la corrispondente imposta sostitutiva eventualmente dovuta;. l’importo dell’imposta sostitutiva che risulta a credito per effetto dell’esercizio della revoca (rispetto a quella effettivamente versata), da indicare a colonna 3 dell’apposito rigo della sezione i del quadro rx;. nel prospetto del capitale e delle riserve, laddove previsto nel modello di dichiarazione, l’ammontare delle riserve in sospensione d’imposta risultanti all’esito dell’esercizio della revoca dei regimi;. nel prospetto di riconciliazione dei dati di bilancio e fiscali, laddove previsto nel modello di dichiarazione (società di persone e di capitali), le eventuali differenze tra i valori iscritti in bilancio e quelli riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi di beni e/o elementi patrimoniali emerse o ripristinate in dipendenza dell’esercizio della revoca. nella dichiarazione integrativa è quindi possibile chiedere il rimborso o l’utilizzo in compensazione nel modello f24 dell’imposta sostitutiva (3%) che risulta a credito per effetto della revoca (a tal fine occorre compilare gli appositi campi della sezione i del quadro rx). in caso di utilizzo del credito in compensazione non operano i limiti di 2 milioni di euro annui di cui all'art. 34, legge n. 388/2000, e di 250.000 euro annui di cui all'art. 1, comma 53, legge n. 244/2007. il credito può essere anche trasferito, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. b), d.m. 1° marzo 2018, nell’ambito del consolidato nazionale. da ultimo, i soggetti che hanno perfezionato la rivalutazione con imposta del 3%, ma che avevano i requisiti per la rivalutazione gratuita per i settori alberghiero e termale di cui all’art. 6-bis, d.l. n. 23/2020, è consentito di revocare la rivalutazione operata e transitare alla rivalutazione alberghiera. redazione ©riproduzione riservata
Chiudi lettore contestuale con il provvedimento 29 settembre 2022, prot. n. 370046/2022, l’agenzia delle entrate ha definito modalità e termini per l’esercizio della facoltà di revoca dei regimi della rivalutazione, del riallineamento e dell’affrancamento di cui all’art. 110, d.l. n. 104/2020, c.d. “decreto agosto”. la revoca deve essere esercitata entro e non oltre il 28 novembre 2022, attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa per il periodo d’imposta in relazione al quale l’opzione per i regimi in questione è stata esercitata. evoluzione normativa. l’art. 1, commi 622 e 623, legge n. 234/2021, ha apportato alcune significative modifiche alla disciplina dei regimi della rivalutazione, del riallineamento e dell’affrancamento di cui all’art. 110, d.l. n. 104/2020, c.d. “decreto agosto” (ossia, l’inasprimento della misura della deduzione degli intangibles da 18 a 50 anni). il successivo comma 624 dell’art. 1, legge n. 234/2021, ha quindi opportunamente introdotto la possibilità di revocare, anche parzialmente, l’opzione eventualmente esercitata per la disciplina di cui all’art. 110, d.l. n. 104/2020. la definizione delle modalità e dei termini per l’esercizio della facoltà di revoca sono state demandate ad un apposito provvedimento dell’agenzia delle entrate. in seguito, l’art. 3, comma 3-bis, d.l. n. 4/2022, ha introdotto il nuovo comma 624-bis nell’art. 1, legge n. 234/2021, consentendo ai soggetti che esercitano la facoltà di revoca la possibilità di eliminare dal bilancio gli effetti della rivalutazione effettuata ai sensi dell’art. 110, commi 1 e 2, d.l. n. 104/2020. da ultimo, con il provvedimento 29 settembre 2022, prot. n. 370046/2022, l’agenzia delle entrate ha definito modalità e termini per l’esercizio della revoca degli effetti fiscali dei regimi della rivalutazione, del riallineamento e dell’affrancamento. soggetti interessati. la facoltà di revoca in esame riguarda i soggetti che, alla data del 29 settembre 2022, hanno perfezionato l’opzione per la rivalutazione, il riallineamento o l’affrancamento delle riserve in sospensione d’imposta, ossia i soggetti che, indipendentemente dal versamento delle imposte sostitutive, hanno indicato le operazioni in esame nel quadro rq del modello redditi 2021, nonché i soggetti che, pur avendo omesso tale adempimento, hanno integrato le relative dichiarazioni con il quadro rq completo entro il 29 settembre 2022. tale facoltà è, peraltro, riconosciuta anche ai soggetti che, sempre alla data del 29 settembre 2022, hanno perfezionato la relativa opzione, in tutto o in parte, pur possedendo i requisiti per aderire alla rivalutazione (gratuita) accordata ai settori alberghiero e termale dall’art. 6-bis, d.l. n. 23/2020. la revoca può riguardare tutti i beni oggetto delle operazioni di cui all’art. 110, d.l. n. 104/2020, non solo, dunque, i marchi e l’avviamento. la revoca, in particolare, riguarda le singole attività i cui valori sono stati rivalutati o riallineati, ma deve essere esercitata per l’intero importo delle attività oggetto di rivalutazione o di riallineamento. i regimi oggetto di revoca. i soggetti interessati possono scegliere di revocare uno o più dei regimi di cui all’art. 110, d.l. n. 104/2020. la revoca è esercitata nell’ambito di operazioni di fusione dalla società risultante dalla fusione o incorporante nonché, in caso di scissione parziale, dalla stessa società scissa e, in caso di scissione totale, dalla società beneficiaria appositamente designata nell’atto di scissione ai sensi dell’art. 173, comma 12, tuir. nelle operazioni di conferimento d’azienda, la revoca dei regimi può essere esercitata esclusivamente dal dante causa. la revoca del regime della rivalutazione e la revoca di quello del riallineamento hanno ad oggetto le singole attività, a scelta dei soggetti, i cui valori sono stati rivalutati o riallineati ai sensi dell’art. 110, d.l. n. 104/2020. tuttavia, la revoca deve essere esercitata per l’intero importo rivalutato o riallineato delle singole attività per le quali è stata esercitata la relativa opzione (i contribuenti, pertanto, possono scegliere le attività oggetto della revoca, ma la stessa non può essere parziale). gli effetti della revoca. la revoca del regime della rivalutazione e del riallineamento rendono fin dall’origine prive di effetti l’adesione al regime della rivalutazione e l’adesione al regime del riallineamento in relazione alle singole attività per le quali la revoca è esercitata, e in relazione al corrispondente vincolo in sospensione d’imposta sulle riserve del patrimonio netto. la revoca del regime dell’affrancamento, totale o parziale, comporta che, in misura corrispondente alla medesima, l’importo del saldo attivo di rivalutazione o dell’apposita riserva designata a fronte del riallineamento torni a essere assoggettato al vincolo di sospensione fiscale. inoltre, la revoca del regime della rivalutazione e la revoca del regime del riallineamento comportano automaticamente la revoca del regime dell’affrancamento per la parte eccedente l'importo residuale dei maggiori valori oggetto della rivalutazione o del riallineamento, al netto dell’ammontare della relativa imposta sostitutiva. in buona sostanza, la revoca riporta i valori fiscali dei beni a quelli ante rivalutazione o ante riallineamento, ai fini degli ammortamenti e delle plusvalenze o minusvalenze; allo stesso modo, cessa il vincolo di sospensione d’imposta sulla corrispondente parte del patrimonio netto (è tuttavia possibile mantenere gli effetti della rivalutazione e revocare in modo autonomo l’opzione per l’affrancamento del saldo attivo, che così torna in sospensione d’imposta). esercizio della revoca. la revoca dei regimi di cui all’art. 110, d.l. n. 104/2020, deve essere esercitata entro il 28 novembre 2022 (ossia, entro sessanta giorni dal 29 settembre 2022, data di pubblicazione del provvedimento in esame), con la presentazione di una dichiarazione integrativa per il periodo d’imposta in relazione al quale è stata esercitata l’opzione per i regimi di cui al “decreto agosto”. la facoltà di revocare il regime della rivalutazione è riconosciuta anche ai soggetti che, alla data del 29 settembre 2022, hanno perfezionato la relativa opzione, in tutto o in parte, pur possedendo i requisiti per aderire alla rivalutazione per i settori alberghiero e termale. al fine di esercitare la revoca, nella dichiarazione integrativa occorre indicare:. in caso di revoca parziale o totale del regime della rivalutazione e/o del riallineamento, un importo pari alla differenza tra i maggiori valori attribuiti ai beni nella dichiarazione dei redditi in cui è stata esercitata la relativa opzione e quelli per i quali viene effettuata la revoca, nonché la corrispondente imposta sostitutiva eventualmente dovuta;. in caso di revoca parziale o totale del regime dell’affrancamento, un ammontare pari alla differenza dell’importo della riserva da assoggettare a imposta sostitutiva risultante dalla dichiarazione dei redditi in cui è stata esercitata la relativa opzione e quello per il quale viene effettuata la revoca, nonché la corrispondente imposta sostitutiva eventualmente dovuta;. l’importo dell’imposta sostitutiva che risulta a credito per effetto dell’esercizio della revoca (rispetto a quella effettivamente versata), da indicare a colonna 3 dell’apposito rigo della sezione i del quadro rx;. nel prospetto del capitale e delle riserve, laddove previsto nel modello di dichiarazione, l’ammontare delle riserve in sospensione d’imposta risultanti all’esito dell’esercizio della revoca dei regimi;. nel prospetto di riconciliazione dei dati di bilancio e fiscali, laddove previsto nel modello di dichiarazione (società di persone e di capitali), le eventuali differenze tra i valori iscritti in bilancio e quelli riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi di beni e/o elementi patrimoniali emerse o ripristinate in dipendenza dell’esercizio della revoca. nella dichiarazione integrativa è quindi possibile chiedere il rimborso o l’utilizzo in compensazione nel modello f24 dell’imposta sostitutiva (3%) che risulta a credito per effetto della revoca (a tal fine occorre compilare gli appositi campi della sezione i del quadro rx). in caso di utilizzo del credito in compensazione non operano i limiti di 2 milioni di euro annui di cui all'art. 34, legge n. 388/2000, e di 250.000 euro annui di cui all'art. 1, comma 53, legge n. 244/2007. il credito può essere anche trasferito, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. b), d.m. 1° marzo 2018, nell’ambito del consolidato nazionale. da ultimo, i soggetti che hanno perfezionato la rivalutazione con imposta del 3%, ma che avevano i requisiti per la rivalutazione gratuita per i settori alberghiero e termale di cui all’art. 6-bis, d.l. n. 23/2020, è consentito di revocare la rivalutazione operata e transitare alla rivalutazione alberghiera. redazione ©riproduzione riservata
Con il Provvedimento 29 settembre 2022, prot. n. 370046/2022, l’Agenzia delle Entrate ha definito modalità e termini per l’esercizio della facoltà di revoca dei regimi della rivalutazione, del riallineamento e dell’affrancamento di cui all’art. 110, D.L. n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”.
La revoca deve essere esercitata entro e non oltre il 28 novembre 2022, attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa per il periodo d’imposta in relazione al quale l’opzione per i regimi in questione è stata esercitata.
Evoluzione normativa
L’art. 1, commi 622 e 623, Legge n. 234/2021, ha apportato alcune significative modifiche alla disciplina dei regimi della rivalutazione, del riallineamento e dell’affrancamento di cui all’art. 110, D.L. n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto” (ossia, l’inasprimento della misura della deduzione degli intangibles da 18 a 50 anni).
Il successivo comma 624 dell’art. 1, Legge n. 234/2021, ha quindi opportunamente introdotto la possibilità di revocare, anche parzialmente, l’opzione eventualmente esercitata per la disciplina di cui all’art. 110, D.L. n. 104/2020.
La definizione delle modalità e dei termini per l’esercizio della facoltà di revoca sono state demandate ad un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
In seguito, l’art. 3, comma 3-bis, D.L. n. 4/2022, ha introdotto il nuovo comma 624-bis nell’art. 1, Legge n. 234/2021, consentendo ai soggetti che esercitano la facoltà di revoca la possibilità di eliminare dal bilancio gli effetti della rivalutazione effettuata ai sensi dell’art. 110, commi 1 e 2, D.L. n. 104/2020.
Da ultimo, con il Provvedimento 29 settembre 2022, prot. n. 370046/2022, l’Agenzia delle Entrate ha definito modalità e termini per l’esercizio della revoca degli effetti fiscali dei regimi della rivalutazione, del riallineamento e dell’affrancamento.
Soggetti interessati
La facoltà di revoca in esame riguarda i soggetti che, alla data del 29 settembre 2022, hanno perfezionato l’opzione per la rivalutazione, il riallineamento o l’affrancamento delle riserve in sospensione d’imposta, ossia i soggetti che, indipendentemente dal versamento delle imposte sostitutive, hanno indicato le operazioni in esame nel quadro RQ del Modello Redditi 2021, nonché i soggetti che, pur avendo omesso tale adempimento, hanno integrato le relative dichiarazioni con il quadro RQ completo entro il 29 settembre 2022.
Tale facoltà è, peraltro, riconosciuta anche ai soggetti che, sempre alla data del 29 settembre 2022, hanno perfezionato la relativa opzione, in tutto o in parte, pur possedendo i requisiti per aderire alla rivalutazione (gratuita) accordata ai settori alberghiero e termale dall’art. 6-bis, D.L. n. 23/2020.
La revoca può riguardare tutti i beni oggetto delle operazioni di cui all’art. 110, D.L. n. 104/2020, non solo, dunque, i marchi e l’avviamento. La revoca, in particolare, riguarda le singole attività i cui valori sono stati rivalutati o riallineati, ma deve essere esercitata per l’intero importo delle attività oggetto di rivalutazione o di riallineamento.
I regimi oggetto di revoca
I soggetti interessati possono scegliere di revocare uno o più dei regimi di cui all’art. 110, D.L. n. 104/2020.
La revoca è esercitata nell’ambito di operazioni di fusione dalla società risultante dalla fusione o incorporante nonché, in caso di scissione parziale, dalla stessa società scissa e, in caso di scissione totale, dalla società beneficiaria appositamente designata nell’atto di scissione ai sensi dell’art. 173, comma 12, TUIR.
Nelle operazioni di conferimento d’azienda, la revoca dei regimi può essere esercitata esclusivamente dal dante causa.
La revoca del regime della rivalutazione e la revoca di quello del riallineamento hanno ad oggetto le singole attività, a scelta dei soggetti, i cui valori sono stati rivalutati o riallineati ai sensi dell’art. 110, D.L. n. 104/2020. Tuttavia, la revoca deve essere esercitata per l’intero importo rivalutato o riallineato delle singole attività per le quali è stata esercitata la relativa opzione (i contribuenti, pertanto, possono scegliere le attività oggetto della revoca, ma la stessa non può essere parziale).
Gli effetti della revoca
La revoca del regime della rivalutazione e del riallineamento rendono fin dall’origine prive di effetti l’adesione al regime della rivalutazione e l’adesione al regime del riallineamento in relazione alle singole attività per le quali la revoca è esercitata, e in relazione al corrispondente vincolo in sospensione d’imposta sulle riserve del patrimonio netto.
La revoca del regime dell’affrancamento, totale o parziale, comporta che, in misura corrispondente alla medesima, l’importo del saldo attivo di rivalutazione o dell’apposita riserva designata a fronte del riallineamento torni a essere assoggettato al vincolo di sospensione fiscale.
Inoltre, la revoca del regime della rivalutazione e la revoca del regime del riallineamento comportano automaticamente la revoca del regime dell’affrancamento per la parte eccedente l'importo residuale dei maggiori valori oggetto della rivalutazione o del riallineamento, al netto dell’ammontare della relativa imposta sostitutiva.
In buona sostanza, la revoca riporta i valori fiscali dei beni a quelli ante rivalutazione o ante riallineamento, ai fini degli ammortamenti e delle plusvalenze o minusvalenze; allo stesso modo, cessa il vincolo di sospensione d’imposta sulla corrispondente parte del patrimonio netto (è tuttavia possibile mantenere gli effetti della rivalutazione e revocare in modo autonomo l’opzione per l’affrancamento del saldo attivo, che così torna in sospensione d’imposta).
Esercizio della revoca
La revoca dei regimi di cui all’art. 110, D.L. n. 104/2020, deve essere esercitata entro il 28 novembre 2022 (ossia, entro sessanta giorni dal 29 settembre 2022, data di pubblicazione del provvedimento in esame), con la presentazione di una dichiarazione integrativa per il periodo d’imposta in relazione al quale è stata esercitata l’opzione per i regimi di cui al “Decreto Agosto”.
La facoltà di revocare il regime della rivalutazione è riconosciuta anche ai soggetti che, alla data del 29 settembre 2022, hanno perfezionato la relativa opzione, in tutto o in parte, pur possedendo i requisiti per aderire alla rivalutazione per i settori alberghiero e termale.
Al fine di esercitare la revoca, nella dichiarazione integrativa occorre indicare:
- in caso di revoca parziale o totale del regime della rivalutazione e/o del riallineamento, un importo pari alla differenza tra i maggiori valori attribuiti ai beni nella dichiarazione dei redditi in cui è stata esercitata la relativa opzione e quelli per i quali viene effettuata la revoca, nonché la corrispondente imposta sostitutiva eventualmente dovuta;
- in caso di revoca parziale o totale del regime dell’affrancamento, un ammontare pari alla differenza dell’importo della riserva da assoggettare a imposta sostitutiva risultante dalla dichiarazione dei redditi in cui è stata esercitata la relativa opzione e quello per il quale viene effettuata la revoca, nonché la corrispondente imposta sostitutiva eventualmente dovuta;
- l’importo dell’imposta sostitutiva che risulta a credito per effetto dell’esercizio della revoca (rispetto a quella effettivamente versata), da indicare a colonna 3 dell’apposito rigo della sezione I del quadro RX;
- nel prospetto del capitale e delle riserve, laddove previsto nel modello di dichiarazione, l’ammontare delle riserve in sospensione d’imposta risultanti all’esito dell’esercizio della revoca dei regimi;
- nel prospetto di riconciliazione dei dati di bilancio e fiscali, laddove previsto nel modello di dichiarazione (società di persone e di capitali), le eventuali differenze tra i valori iscritti in bilancio e quelli riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi di beni e/o elementi patrimoniali emerse o ripristinate in dipendenza dell’esercizio della revoca.
Nella dichiarazione integrativa è quindi possibile chiedere il rimborso o l’utilizzo in compensazione nel Modello F24 dell’imposta sostitutiva (3%) che risulta a credito per effetto della revoca (a tal fine occorre compilare gli appositi campi della sezione I del quadro RX).
In caso di utilizzo del credito in compensazione non operano i limiti di 2 milioni di euro annui di cui all'art. 34, Legge n. 388/2000, e di 250.000 euro annui di cui all'art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007.
Il credito può essere anche trasferito, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. b), D.M. 1° marzo 2018, nell’ambito del consolidato nazionale.
Da ultimo, i soggetti che hanno perfezionato la rivalutazione con imposta del 3%, ma che avevano i requisiti per la rivalutazione gratuita per i settori alberghiero e termale di cui all’art. 6-bis, D.L. n. 23/2020, è consentito di revocare la rivalutazione operata e transitare alla rivalutazione alberghiera.
Redazione
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