Ci stiamo avvicinando al termine dell’anno 2022 e, considerando l’articolato intreccio delle disposizioni riguardanti il credito d’imposta beni strumentali ordinari e Industria 4.0, riteniamo opportuno riepilogare il panorama di opzioni che i contribuenti dovranno considerare al fine di individuare la corretta misura del tax credit alla luce degli interventi normativi che si sono susseguiti nel tempo.
Come prima suddivisione tipologica degli investimenti effettuati per l’acquisto dei beni strumentali, possiamo individuare le seguenti categorie:
- beni materiali ordinari;
- beni immateriali ordinari;
- beni materiali Industria 4.0;
- beni immateriali Industria 4.0.
Quando parliamo di beni materiali o immateriali Industria 4.0, ci riferiamo agli investimenti in beni strumentali nuovi individuati, rispettivamente, nelle Tabelle A e B allegate alla Legge n. 232/2016 e, in particolare, con riferimento alla Tabella A si tratta di quei beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, mentre la Tabella B riguarda i beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali di cui alla Tabella A precedente.
Relativamente, invece, ai beni materiali ed immateriali ordinari si ragiona per esclusione, individuando la tipologia d’investimento come quella effettuata in beni strumentali (materiali o immateriali) non Industria 4.0.
Il 31 dicembre 2022 può essere considerata una specie di data spartiacque, poiché a partire dal 1° gennaio 2023 i soggetti interessati ad effettuare investimenti in beni strumentali, ordinari o Industria 4.0, dovranno confrontarsi con una serie di disposizioni che comportano la riduzione o l’annullamento del credito d’imposta sino ad allora determinato.
Beni materiali e immateriali ordinari
Il credito d’imposta per l’acquisto di beni materiali e immateriali ordinari nuovi è disciplinato dall’art. 1, comma 1055, Legge n. 178/2020, e spetta, per il periodo 1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2022, nella misura del 6% da calcolare sul costo d’acquisto.
L’unica differenza tra beni materiali e immateriali ordinari è che mentre per i primi la soglia massima di investimento agevolabile risulta essere pari a 2 milioni di euro, per quelli immateriali tale soglia si ferma a 1 milione di euro.
Viene, inoltre, previsto che lo stesso credito d’imposta potrà essere fruito dal contribuente, anche qualora il bene venga consegnato entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di almeno il 20% del costo d’acquisto.
Trascorso il 31 dicembre 2022 e non sussistendo le condizioni sopra riportate, il credito d’imposta non sarà più previsto.
Beni materiali Industria 4.0
Con riferimento ai beni materiali nuovi Industria 4.0, la scadenza del 31 dicembre 2022 è di rilevante importanza poiché a partire dal 1° gennaio 2023, non ricorrendo le condizioni riguardanti l’allargamento temporale, il credito d’imposta attribuito proporzionalmente in base alla consistenza degli investimenti eseguiti, subirà un decremento rilevante fino all’anno 2025.
Beni immateriali Industria 4.0
Per l’acquisto dei beni immateriali nuovi Industria 4.0, l’importanza della data 31 dicembre 2022 dipende dalla disposizione introdotta dall’art. 21, D.L. n. 50/2022, che ha previsto, limitatamente all’anno 2022 con finestra allargata al 30 giugno 2023, l’incremento al 50% dell’ordinario credito d’imposta originariamente fissato al 20% per tale tipologia d’investimento, che ricordiamo essere tra l’altro ammessa sino alla soglia limite di 1 milione di euro.
Mentre, per i beni immateriali Industria 4.0 acquisiti a partire dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2023 (non ricompresi nella finestra allargata al 30 giugno 2023, ma compresi nella finestra allargata al 30 giugno 2024), il credito d’imposta risulterà essere pari al 20% per poi scendere, con riferimento agli anni successivi rispettivamente al 15% (nell’anno 2024) e 10% (nell’anno 2025).
Riepilogo schematico
Considerata l’estrema articolazione della disposizione in commento, cerchiamo di riepilogare nelle seguenti Tabelle, le diverse casistiche che si possono presentare, facendo riferimento alle differenti tipologie di investimento sia in termini qualitativi che in termini quantitativi.
Tabelle
Beni materiali ordinari
Data investimento |
Importo investimento |
Credito d’imposta |
1° gennaio 2022 - 31 dicembre 20221 |
Fino a 2 milioni € |
6% del costo |
Oltre 2 milioni € |
Nessuna agevolazione |
1Entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di almeno il 20% del costo d’acquisto.
Beni immateriali ordinari
Data investimento |
Importo investimento |
Credito d’imposta |
1° gennaio 2022 - 31 dicembre 20222 |
Fino a 1 milione € |
6% del costo |
Oltre 1 milione € |
Nessuna agevolazione |
2Entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di almeno il 20% del costo d’acquisto.
Beni materiali nuovi Industria 4.0
Data investimento |
Importo investimento |
Credito d’imposta |
1° gennaio 2022 - 31 dicembre 20223
|
Fino a 2,5 milioni € |
40% del costo |
Oltre 2,5 e fino a 10 milioni € |
20% del costo |
|
Oltre 10 e fino a 20 milioni € |
10% del costo |
|
Oltre 20 milioni € |
Nessuna agevolazione |
|
1° gennaio 2023 - 31 dicembre 20254 |
Fino a 2,5 milioni € |
20% del costo |
Oltre 2,5 e fino a 10 milioni € |
10% del costo |
|
Oltre 10 e fino a 20 milioni € |
10% del costo |
|
Oltre 20 milioni € |
Nessuna agevolazione |
3Entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di almeno il 20% del costo d’acquisto.
4Ricordiamo che il plafond previsto per l’investimento in beni materiali è riferito alla singola annualità e che per ogni annualità risulta applicabile il principio dell’allargamento temporale.
Precisiamo, inoltre che in base al disposto dell’art. 10 del D.L. n. 4/2022, “per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro della Transizione Ecologica e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 5 per cento del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro”.
Beni immateriali nuovi Industria 4.0
Data investimento |
Importo investimento |
Credito d’imposta |
16 novembre 2020 - 31 dicembre 20235 |
Fino a 1 milione € |
20% del costo6 |
Oltre 1 milione € |
Nessuna agevolazione |
5Entro il 30 giugno 2024, a condizione che entro il 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di almeno il 20% del costo d’acquisto.
6Relativamente agli investimenti effettuati nel periodo 1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2022 più allargamento temporale al 30 giugno 2023, la percentuale del credito d’imposta è incrementata al 50% in base all’art. 21 del D.L. n. 50/2022.
Data investimento |
Importo investimento |
Credito d’imposta |
1° gennaio 2024 – 31 dicembre 20247 |
Fino a 1 milione € |
15% del costo |
Oltre 1 milione € |
Nessuna agevolazione |
7Entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro il 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di almeno il 20% del costo d’acquisto.
Data investimento |
Importo investimento |
Credito d’imposta |
1° gennaio 2025 – 31 dicembre 20258 |
Fino a 1 milione € |
10% del costo |
Oltre 1 milione € |
Nessuna agevolazione |
8Entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di almeno il 20% del costo d’acquisto.
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