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Con due Risposte ad Interpello (n. 404 del 2 agosto 2022 e n. 438 del 29 agosto 2022), l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che viene prevista una riduzione dei termini dell’accertamento (due anni) qualora il contribuente effettui e riceva pagamenti utilizzando strumenti che soddisfino i requisiti della tracciabilità.
Con riferimento alle operazioni passive, inoltre, l’Amministrazione Finanziaria ammette che l’eventuale ricezione di fatture cartacee e/o elettroniche extra SDI non compromette l’applicazione della riduzione dei termini di accertamento in quanto la disciplina stabilisce l’emissione della fattura elettronica solo per le operazioni attive effettuate dal contribuente.
Ricordiamo che l’articolo 3 del Decreto Legislativo n. 127/2015 prevede la riduzione dei termini accertativi previsti in materia di imposte dirette e IVA, al ricorrere di determinate condizioni:
Si tratta quindi di una disposizione che si applica trasversalmente a tutti i soggetti passivi (imprese commerciali, imprese agricole e lavoratori autonomi).
A seguito di una importante apertura dell’Agenzia delle Entrate, oltre agli strumenti di pagamento già accettati (il bonifico bancario o postale, la carta di debito o carta di credito e l’assegno bancario, circolare o postale recante la clausola di non trasferibilità), l’agevolazione trova applicazione anche qualora i metodi di pagamento consentano di identificare le parti tra cui intercorre il rapporto commerciale, pertanto si può ammettere l’uso del sistema delle RIBA (ricevuta bancaria) e del MAV (mediante avviso).
Al ricorrere del rispetto delle condizioni sopra citate, l’Amministrazione Finanziaria potrà notificare gli avvisi di accertamento (IVA o imposte dirette) entro il 31 dicembre del terzo anno (anziché il quinto) successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
Ricordiamo inoltre che, per legittimare l’agevolazione riguardante la riduzione dei termini accertativi, il contribuente dovrà comunicare l’esistenza dei presupposti richiesti dalla norma, attraverso precisa indicazione nel modello di dichiarazione dei redditi:
La mancata comunicazione comporta la non applicazione della riduzione dei termini accertativi.
Va precisato che tale riduzione temporale riguarderà solamente gli accertamenti legati all’IVA, ai redditi d’impresa o di lavoro autonomo, mentre per le altre categorie di reddito resteranno invariati le tempistiche ordinarie perviste per l’accertamento.
Per ultimo, precisiamo che quanto chiarito nella Risposta ad interpello n. 438/2022, ci offre lo spunto per valutare alcune particolarità legate alle operazioni attive effettuate verso l’estero.
Più precisamente, l’Agenzia ha chiarito nel suo intervento sopra citato che “ai fini della disciplina è ininfluente la modalità di integrazione e/o autofattura dei documenti ricevuti dai soggetti esteri, in quanto l’obbligo di fatturazione elettronica, a differenza della tracciabilità dei pagamenti superiori ai 500 euro che si applica sia per quelli ricevuti che effettuati, è richiesto solo per le operazioni attive effettuate dal contribuente”.
Giova, pertanto, porre attenzione al fatto che, per le operazioni attive verso l’estero, l’emissione di fatture cartacee o elettroniche effettuate al di fuori del Sistema di Interscambio, possa rappresentare una causa di esclusione dalla disciplina che comporta la riduzione dei termini di accertamento, ovvero se l’invio ai fini dell’esterometro risulti sufficiente a legittimare l’agevolazione in commento.
Ad oggi, come noto, per le fatture attive verso l’estero la fatturazione elettronica via SDI è solo facoltativa, mentre risulta obbligatorio l’invio all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato alle condizioni previste dall’articolo 1, comma 3-bis del Decreto Legislativo n. 127/2015.
Tuttavia, secondo un’interpretazione letterale della Risposta fornita dall’Agenzia (n. 438/2022) sembra potersi escludere un’apertura in tal senso in quanto viene ribadita la diversità tra fatture elettroniche ed esterometro, vanificando, di conseguenza, i possibili effetti positivi in termini di accertamento (riduzione di due anni) per coloro che pur in modo legittimo, adotteranno quest’ultima procedura.