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Come noto, per effetto delle novità recate dall’art. 1, comma 751, Legge n. 160/2019, c.d. Legge di Bilancio 2020, a partire dall’anno 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (c.d. immobili merce) sono esenti da IMU a condizione che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
In forza dell’art. 13, comma 9-bis, D.L. n. 201/2011, tale esenzione ha trovato applicazione anche nelle annualità dal 2014 al 2019. Nel 2020 e nel 2021, invece, a seguito dell’unificazione dell’IMU e della TASI, l’esenzione non ha trovato applicazione. In relazione agli immobili merce era prevista, in particolare, l’applicazione dell’aliquota base dell’1‰, con la possibilità delle amministrazioni comunali di diminuirla o azzerarla, ma anche di aumentare l’aliquota fino al 2,5‰.
Al fine di fruire dell’agevolazione è richiesta la presentazione della Dichiarazione IMU, per comunicare all’amministrazione comunale territorialmente competente se l’immobile ha perso oppure ha acquistato, durante l’anno di riferimento, il diritto all’esenzione IMU.
Sulla base della formulazione letterale del comma 769 dell’art. 1, Legge n. 160/2019, ossia della norma che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sancisce l’esenzione IMU per gli immobili merce, per fruire dell’esenzione de quo, parrebbe sussistere l’obbligo di presentazione della Dichiarazione IMU anche da parte dei soggetti che hanno assolto l’obbligo dichiarativo nel 2020 e nel 2021, ossia in vigenza della precedente normativa.
Ciò significa, in buona sostanza, che per fruire dell’esenzione nel 2022 è richiesta la presentazione della relativa Dichiarazione IMU nel 2023, entro il 30 giugno 2023, anche da parte dei soggetti che presentano la Dichiarazione IMU entro il prossimo 31 dicembre 2022 per beneficiare dell’esenzione per il 2021.
Nel corso di un incontro organizzato dalla stampa specializzata a gennaio 2020, il Ministero delle Finanze ha precisato che l’omessa presentazione della Dichiarazione IMU comporta (solo) l’applicazione delle sanzioni previste per la violazione dell’obbligo dichiarativo IMU, e non la decadenza dal beneficio dell’esenzione dall’imposta municipale accordata agli immobili merce.
Tale indicazione non è stata tuttavia condivisa dalla Corte di Cassazione che, con la recente Ordinanza n. 5190 del 17 febbraio 2022, ha sostenuto l’obbligo di presentazione della Dichiarazione IMU per poter fruire dell’esenzione in parola.
Seppure il caso esaminato dalla Corte di Cassazione riguardi il periodo d’imposta 2014, è senz’altro opportuno, per non dover incorrere in un contenzioso con l’amministrazione comunale competente, provvedere alla presentazione della Dichiarazione IMU per fruire dell’esenzione.
L’obbligo, si ricorda, ricorre qualora l’immobile, nel corso dell’anno di riferimento, abbia perso o acquistato il diritto all’esenzione.
Tuttavia, come detto, la Dichiarazione IMU dovrà essere presentata, in relazione all’anno 2022, anche da parte dei contribuenti che l’hanno già presentata relativamente al 2021 o ad annualità precedenti ed afferente gli stessi immobili per i quali non è mutata la destinazione, qualificabili come immobili merce.