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Sul fondo oggetto di un contratto di affitto di fondo rustico, entrambe le parti, concedente e affittuario, possono provvedere ad eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni degli ordinamenti produttivi nonché dei fabbricati rurali, purché tali interventi siano eseguiti nel rispetto dei Programmi Regionali di Sviluppo oppure, in mancanza, delle vocazioni colturali della zona ove è ubicato il fondo stesso.
La disciplina dei miglioramenti, delle addizioni e trasformazioni, è regolata dall’articolo 16 della Legge 2023/1982 nella quale è stabilito che “ciascuna delle parti può eseguire opere di miglioramento fondiario, addizioni e trasformazioni degli ordinamenti produttivi e dei fabbricati rurali, purché le medesime non modifichino la destinazione agricola del fondo e siano eseguite nel rispetto dei Programmi Regionali di Sviluppo oppure, ove tali programmi non esistano, delle vocazioni colturali delle zone in cui e ubicato il fondo”. In caso di mancato accordo tra le parti sugli interventi da eseguire, l’articolo 16 definisce le procedure che dovranno essere seguite. In particolare, si prevede l’intervento di una terza parte, l’Ispettorato provinciale dell’agricoltura, il quale si pronuncia in modo favorevole o contrario all’esecuzione degli interventi, valutandone anche la congruità.
La finalità del legislatore è quella di salvaguardare la dinamicità dell’impresa dell’affittuario e ad agevolare, nell’interesse della produzione, l’introduzione da parte del conduttore delle innovazioni tecniche e produttive richieste dall’agricoltura moderna.
Con la definizione “miglioramenti” si identificano quelle opere che incrementano in modo durevole la capacità produttiva e reddituale del fondo ed accrescono il suo valore di mercato. Sono tali, ad esempio: gli interventi di livellamento del terreno, i drenaggi, la realizzazione di nuovi impianti frutticoli, la realizzazione di impianti fissi di irrigazione, la realizzazione di serre, ecc.
Quando, invece, gli interventi modificano radicalmente l’ordinamento produttivo si parla di trasformazioni. Il caso più comune di questa tipologia di interventi è rappresentato dalla conversione di impianti esistenti, come, ad esempio, la sostituzione di un impianto frutticolo in un impianto viticolo. Per il settore dell’allevamento si parla di trasformazione quando, ad esempio, su una stalla esistente vengono effettuati investimenti per adeguarla alle moderne tecniche produttive, compreso l’adeguamento alle nuove normative sul benessere animale e quelle di carattere sanitario.
Infine, le addizioni sono rappresentate da opere che, ancorché possano aumentare il valore del fondo, non ne accrescono la produttività. La caratteristica di tali interventi è che queste opere si aggiungono al fondo e possono anche essere asportate, ma a condizione che ciò possa avvenire senza danneggiare il bene principale e salvo che il concedente preferisca ritenerle, in cambio del pagamento di un’indennità. Un esempio di addizione è la realizzazione di un impianto di mungitura meccanica o di un impianto di essicazione.
L’affittuario del fondo può effettuare piccoli miglioramenti dandone comunicazione al concedente almeno 20 giorni prima dell’esecuzione delle opere. Sono tali le opere finalizzate a rendere più agevoli e produttivi i sistemi di coltivazione e realizzate dall’affittuario con lavoro proprio e della sua famiglia, senza trasformazioni dell’ordinamento produttivo.
L’affittuario del fondo, relativamente ai miglioramenti legittimamente eseguiti, ha diritto ad un indennizzo. Il valore dell’indennizzo dovuto dal concedente si calcola in relazione alla misura dell’aumento del valore di mercato del fondo considerato al momento della cessazione del contratto, rispetto al valore attuale di mercato del fondo non trasformato. Tale indennizzo può essere corrisposto dal concedente anche prima della conclusione del rapporto.
Anche in questo caso, qualora le parti non concordino sul valore dell’indennizzo, sarà possibile richiedere l’intervento dell’Ispettorato Agrario (art. 17 della Legge n. 203/1982).
Nessun indennizzo spetta all’affittuario se al termine del rapporto i miglioramenti abbiano esaurito i loro effetti.
Invece, se i miglioramenti vengono effettuati dal proprietario a sue spese, lo stesso potrà procedere, su sua richiesta, ad un aumento del canone in corso di rapporto, purché vi sia stato un effettivo incremento della qualità e della classe catastale del fondo, o quantomeno della sua produttività.
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