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L’art. 5, D.L. n. 4/2022, c.d. “Decreto Sostegni-ter”, ha previsto il riconoscimento del bonus canoni di locazione anche per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, a favore delle imprese del comparto turistico (strutture alberghiere, termali, agenzie di viaggio, tour operator, ecc.), tra le quali sono ricompresi anche gli agriturismi.
Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione nel Modello F24 o, in alternativa, ceduto al locatore a pagamento del corrispondente canone di locazione. Con Risoluzione n. 51/E del 23 settembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo del credito acquisito dal cessionario.
Come noto, l’art. 5, D.L. n. 4/2022, c.d. “Decreto Sostegni-ter”, ha prorogato il riconoscimento del credito d’imposta di cui all’art. 28, D.L. n. 34/2020, in relazione ai canoni dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, a favore:
Il c.d. bonus canoni di locazione è riconosciuto a condizione che le imprese del comparto turistico abbiano registrato una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2022, pari ad almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.
Il credito d’imposta è riconosciuto anche in assenza del calo del fatturato, a favore dei soggetti che hanno iniziato l'attività dal 1° gennaio 2019, nonché dei contribuenti con domicilio fiscale o sede operativa nel territorio di un Comune colpito da un evento calamitoso il cui stato di emergenza era ancora in atto al 31 gennaio 2020 (data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19).
La verifica deve essere effettuata su base mensile e, pertanto, il bonus può essere riconosciuto anche per un solo mese agevolato per il quale si verifichi la condizione della riduzione della metà del fatturato.
Il bonus opera in relazione ai contratti di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di attività di interesse turistico, nonché ai contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda comprensivi di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di attività ad interesse turistico.
Il credito d’imposta è riconosciuto nelle misure riepilogate nella seguente tabella, differenziate in base alla tipologia del contratto.
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Tipologia contratto |
Misura del credito d’imposta |
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Contratti di locazione |
60% |
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Contratti di servizi a prestazioni complesse |
30% |
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Affitto d’azienda |
30% |
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Affitto d’azienda di strutture turistico ricettive |
50% |
In ogni caso, ai fini della fruizione del credito è richiesto il pagamento dei corrispondenti canoni di locazione entro il 30 giugno 2022.
Il credito matura in capo all’impresa utilizzatrice dell’immobile a partire dal giorno successivo a quello del pagamento della mensilità dovuta e può essere utilizzato in compensazione orizzontale nel Modello F24 (codice tributo “6978”) a partire dal giorno lavorativo successivo alla data di rilascio della ricevuta di riconoscimento del bonus. La delega di pagamento deve essere trasmessa attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).
È, inoltre, ammessa la cessione del credito al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente quota parte del canone. In tale fattispecie, pertanto, il conduttore dell’immobile può scontare dal canone di locazione dovuto il credito d’imposta trasferito al locatore (non è, invece, ammessa la cessione del credito a soggetti terzi).
Il tax credit è riconosciuto nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final,“Quadro temporaneo per le misure di aiuto a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche.
I beneficiari del credito d’imposta sono quindi tenuti a presentare all’Agenzia delle Entrate, entro il 28 febbraio 2023, un’apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle sezioni 3.1, “Aiuti di importo limitato”, e 3.12, “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti”, del Temporary Framework.
A tal fine deve essere utilizzato l'apposito modello approvato con il Provvedimento 30 giugno 2022, prot. n. 253466/2022, dell’Agenzia delle Entrate.
Come sopra anticipato, in caso di locazione, il conduttore può cedere il credito d'imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente quota del canone (il credito deve essere ceduto per l'intero importo, non è, infatti, ammessa la cessione parziale).
Il cedente (conduttore) è tenuto a comunicare all’Amministrazione finanziaria la cessione del credito, compilando la Sezione III del quadro A del modello di autodichiarazione approvato dall’Agenzia delle Entrate.
Il cessionario, a sua volta, deve comunicare l'accettazione del credito all’Amministrazione finanziaria, utilizzando le funzionalità disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.
A seguito dell’accettazione, il cessionario utilizza il credito d'imposta con le stesse condizioni e modalità applicabili al cedente, nei limiti dell'importo ceduto.
Con Risoluzione n. 51/E del 23 settembre 2022, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “7741”, denominato “CESSIONE CREDITO - Credito d'imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione - articolo 5 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4”, per consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta nel Modello F24 da parte del cessionario.
In sede di compilazione del Modello F24, il codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” deve essere valorizzato con l’anno per il quale è riconosciuto il credito d’imposta (2022), nel formato “AAAA”.
In conclusione, si evidenzia che l’Agenzia delle Entrate effettua controlli automatizzati allo scopo di verificare che l’ammontare del credito utilizzato in compensazione non ecceda l’importo disponibile per ciascun cessionario, pena lo scarto del Modello F24. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il Modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.