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Come noto, al fine di sostenere le specifiche esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi alle PMI dai fornitori di energia elettrica e gas naturale, l’art. 8, comma 3, D.L. n. 21/2022, ha previsto che SACE S.p.a. sia autorizzata a concedere un’apposita garanzia a favore delle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni.
La garanzia è fissata in misura pari al 90% degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia, per effetto dell'inadempimento, da parte delle imprese con sede in Italia che presentano un fatturato non superiore a 50 milioni di euro alla data del 31 dicembre 2021, del debito risultante dalle fatture emesse entro il 30 giugno 2023 relative ai consumi energetici effettuati fino al 31 dicembre 2022.
Il successivo comma 4 del medesimo art. 8, D.L. n. 21/2022, prevede che sulle obbligazioni di SACE S.p.a. derivanti dalle garanzie di cui sopra, sia accordata di diritto, entro il limite massimo di 2 miliardi di euro, la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie.
L’efficacia di tale previsione è stata subordinata all’approvazione della Commissione Europea, che ha recentemente espresso parere favorevole.
Con un avviso pubblicato sul proprio sito internet, SACE S.p.a. ha quindi annunciato l’operatività della misura, volta ad agevolare la concessione di piani di rateizzazione fino a 24 mesi dei pagamenti delle fatture relative ai consumi energetici da maggio a dicembre 2022, consentendo così alle PMI Italiane di offrire una garanzia di pagamento, sotto forma di cauzione, di importo pari alle fatture oggetto di dilazione.
Le garanzie saranno concesse conformemente alle modalità indicate dallo schema di garanzia a favore delle imprese di assicurazione dei crediti commerciali a breve termine di cui all'art. 35, D.L. n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”.