Come noto, dal 1° novembre 2021, laddove siano realizzati lavori edili per i quali è effettuata denuncia di inizio lavori, l’impresa affidataria o il committente devono presentare istanza alla Cassa edile/Edilcassa territorialmente competente, affinché questa rilasci un’attestazione che certifichi la congruità dell’incidenza della manodopera sull’intervento complessivamente posto in essere.
Tale procedura trova compimento sia per i lavori edili realizzati in ambito pubblico che per quelli effettuati in ambito privato, eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o in subappalto, nonché da lavoratori autonomi coinvolti nella realizzazione degli interventi.
Orbene, con riferimento ai lavori edili posti in essere nei confronti di committenti privati, il comma 3 dell’art. 2, D.M. n. 143/2021, stabilisce che l’obbligatorietà di tale dichiarazione di congruità sussiste esclusivamente con riferimento alle opere il cui valore risulti complessivamente di importo pari o superiore a 70.000 euro.
La Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili, in risposta ad una FAQ del 17 dicembre 2021, ha preso posizione in relazione al significato di valore complessivo dell’opera, specificando, in modo preciso e puntuale, a quale parametro economico occorra riferirsi in relazione alle diverse tipologie di appalti.
In particolare, è stato precisato che:
- negli appalti pubblici tale valore sarà “quello indicato in sede di aggiudicazione, al netto di IVA e al lordo del ribasso”;
- negli appalti privati, soggetti a notifica preliminare, “l'importo totale sarà quello indicato nella notifica stessa”;
- negli appalti diversi dai precedenti, “dovrà farsi riferimento al valore espresso nel contratto d'appalto, al netto di IVA”.
Stante le precisazioni sopra riportate, non vi è dubbio alcuno che nel caso un privato affidi ad un unico appaltatore lavori edili il cui valore notificato risulti superare la soglia dei 70.000 euro sia obbligatoriamente richiesta l’attestazione di congruità della manodopera, come voluta dalle disposizioni del D.M. n. 143/2021, anche qualora l’appaltatore affidi i lavori a diversi subappaltanti per importi che singolarmente risulteranno sotto soglia (inferiori ciascuno a 70.000 euro).
Tuttavia, da una lettura testuale della risposta fornita dalla Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili del 17 dicembre 2021, può trarsi la conclusione che non risulti necessaria l’attestazione di congruità laddove il committente privato affidi i lavori a due diversi appaltatori, notificando due importi che singolarmente risultino inferiori alla soglia limite dei 70.000 euro (ad esempio, due appalti pari a 60.000 euro ciascuno).
Quindi se, in base al comma 3 dell’art. 2, D.M. n. 143/2021, sembra ritenersi che per valore complessivo si debba guardare l’insieme delle opere riconducibili al medesimo cantiere, la risposta della Commissione paritetica ci conduce da tutt’altra parte, attribuendo rilevanza al valore indicato nel singolo contratto di appalto.
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