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Nella giornata di ieri, giovedì 6 ottobre 2022, è stata pubblicata la Circolare n. 33/E/2022 con la quale l’Agenzia delle Entrate ha reso gli attesi chiarimenti circa la responsabilità degli acquirenti dei crediti d’imposta relativi ai bonus edilizi.
Il documento di prassi, inoltre, illustra le modalità di correzione delle comunicazioni già presentante, distinguendo tra errori formali e sostanziali.
La Circolare interviene sul delicato tema della “responsabilità solidale” sui crediti ceduti, che ha frenato la circolazione dei crediti d’imposta, determinato da un sostanziale blocco nell’accettazione dei crediti da parte delle banche e degli altri intermediari finanziari.
Con la modifica del comma 6 dell’art. 121, D.L. n. 34/2020, l’ipotesi di concorso in violazione del fornitore e de cessionari è stata limitata ai soli casi di dolo e colpa grave, a condizione che, per i crediti ceduti, sia con lo sconto in fattura sia tramite cessione del credito ad altri soggetti, siano state acquisiti nel rispetto delle previsioni di legge i visti di conformità, le attestazioni e le asseverazioni previste dalla legge.
L’Agenzia delle Entrate si sofferma, poi, nell’illustrare l’elemento soggettivo dell’illecito tributario (dolo e colpa grave) e sul concorso in violazione proponendo anche alcune casistiche.
L’indicazione maggiormente rilevante è quella di cui al paragrafo 4 della circolare, ove l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il correntista che acquista il credito dalla banca (o dalle società appartenenti ad un gruppo bancario), “ai fini della valutazione della sua diligenza nell’acquisizione del credito, non è tenuto a effettuare ex novo la medesima istruttoria già svolta dalla banca cedente al momento dell’acquisto del credito, a condizione che la banca cedente consegni al cessionario-correntista tutta la documentazione idonea a dimostrare di aver osservato essa stessa, all’atto dell’acquisto del credito ceduto, la necessaria diligenza.”
Tale chiarimento dovrebbe quindi dare maggior respiro alla possibilità concessa alle banche di cedere i crediti ai propri correntisti clienti professionali privati.
La Circolare n. 33/E/2022 si sofferma anche sulla correzione di diverse casistiche di errori commessi nella compilazione della comunicazione e nella circolazione dei crediti sulla piattaforma. Al paragrafo 5, l’Agenzia delle Entrate precisa che “tutte le segnalazioni e le istanze indicate nella presente circolare devono essere inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.”.
Eventuali istanze o segnalazioni già trasmesse con differenti modalità dovranno essere nuovamente inviate secondo le indicazioni della Circolare n. 33/E/2022.
Gli errori e le omissioni di natura formale, ossia quelli che non comportano la modifica di elementi sostanziali della detrazione spettante e del credito ceduto, non inficiano la spettanza della detrazione e, pertanto, l’opzione è considerata valida ai fini fiscali e il relativo credito potrà essere ulteriormente ceduto o utilizzato in compensazione.
In questi casi, tuttavia, ai fini dei successivi controlli, il cedente, l’amministratore di condominio (o, nei casi in cui l’amministratore non sia previsto, il condomino) o l’intermediario che ha inviato la comunicazione dovrà segnalare all’Agenzia delle Entrate, tramite l’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. sopra indicato, l’errore commesso ed indicare i dati corretti, con nota sottoscritta digitalmente o con firma autografa, allegando in quest’ultimo caso copia del documento di identità.
Gli errori commessi in relazione alla comunicazione del primo SAL, ove non sia stato indicato il valore “1” e, conseguentemente, non sia consentito l’invio dei successivi SAL, possono essere sanati inviando tali stati di avanzamento lavori omettendo di indicare quello a cui si riferiscono. Si dovrà poi inviare una Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. precisando i protocolli delle comunicazioni compilate in modo conforme alle istruzioni ed il numero di SAL a cui si riferiscono.
Qualora l’ammontare del credito ceduto sia inferiore alla detrazione spettante, si dovrà trasmettere una nuova comunicazione entro il termine previsto per l’invio delle comunicazioni relative all’anno della spesa, indicando gli stessi dati, ma riportando un ammontare del credito ceduto pari alla differenza tra l’importo corretto e quello indicato nella comunicazione originaria.
Analogamente, potrà essere corretto anche l’errore dell’indicazione di una spesa inferiore rispetto a quelle effettivamente sostenuta e, conseguentemente, un ammontare del credito ceduto inferiore alla detrazione spettante. In tal caso, si dovrà presentare una nuova comunicazione riportando solo l’importo residuo di spesa ed il corrispondete credito ceduto.
Nel caso di errori sostanziali, ossia di errori che incidono sugli elementi essenziali della detrazione spettante e, pertanto, sul quantum del credito ceduto, è consentito l’annullamento, su richiesta delle parti, dell’accettazione dei crediti derivanti da comunicazioni di prime cessioni o sconti non corrette.
Con l’annullamento della precedente accettazione, il plafond del credito utilizzabile in compensazione dal cessionario è contestualmente ridotto. A tal fine è allegato alla circolare il modello dell’istanza che dovrà essere sottoscritta digitalmente (o in caso di firma autografa inviata allegando anche la copia di un documento di identità) all’indirizzo di posta PEC Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
Le parti interessate riceveranno una comunicazione non appena l’operazione di annullamento sarà tecnicamente effettuata. Le stesse potranno avere riscontro dell’annullamento anche consultando la piattaforma non appena l’annullamento sarà acquisito a sistema.
Una volta effettuato l’annullamento della comunicazione già inviata, entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state effettuate le spese che danno diritto alla detrazione, il beneficiario potrà inviare una nuova comunicazione.
Qualora, invece, il beneficiario avesse già precedentemente presentato una comunicazione corretta, sarà necessario richiedere, utilizzando la predetta procedura, l’annullamento della comunicazione cessione del credito errata.
Relativamente alle spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, era possibile inviare la comunicazione di cessione del credito entro lo scorso 29 aprile 2022. Tale termine, ai sensi del comma 2-bis dell’art. 10-quater, D.L. n. 4/2021, per i soggetti passivi IRES titolari di Partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, è stato fissato al 15 ottobre 2022.
La Circolare n. 33/E/2022 indica che in determinate condizioni è comunque consentito inviare la comunicazione oltre i suddetti termini.
In particolare, è possibile applicare la remissione in bonis disciplinata dall’art. 2, comma 1, D.L. n. 16/2012, anche per l’esercizio dell’opzione o per lo sconto in fattura del credito d’imposta di cui all’art. 121, purché:
Pertanto, per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue delle spese sostenute nel 2020, la comunicazione potrà essere inviata entro il 30 novembre 2022, termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare. In tal caso, dovrà anche essere versata la sanzione minima di 250 euro di cui all’art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997. Tale sanzione, da versare tramite Modello F24, non può essere compensata con altri crediti e non può essere oggetto di ravvedimento.
Con un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno fornite le istruzioni per l’effettuazione del versamento di tale sanzione.