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Qualora nel Modello 730/2022 presentato entro lo scorso 30 settembre siano rilevati errori od omissioni le cui correzioni determinino un maggior rimborso, un minor debito o un’invarianza d’imposta, è possibile presentare, entro il 25 ottobre 2022, un Modello 730 integrativo a un CAF o a un professionista abilitato.
Nel caso in cui, invece, dalla correzione degli errori e/o delle omissioni scaturisca un maggior debito o un minor rimborso, occorre presentare il Modello Redditi 2022 PF.
Come anticipato in premessa, qualora il contribuente riscontri errori od omissioni le cui correzioni determinino un minor debito o un maggior rimborso, è possibile rettificare il Modello 730 originario, presentando un Modello 730 integrativo, completo in tutte le sue parti, entro il prossimo 25 ottobre 2022.
La trasmissione del Modello 730 integrativo può essere affidata a un CAF dipendenti o a un professionista abilitato, ancorché il Modello 730 originario sia stato presentato dal proprio sostituto d’imposta.
A seconda del motivo dell’integrazione, nella casella “730 integrativo” deve essere indicato uno specifico codice.
In particolare, qualora la modifica del modello dichiarativo presentato si renda necessaria per correggere errori ed omissioni la cui correzione determini un maggior rimborso, un minor debito o un’imposta uguale a quella emergente dal Modello 730 originario (per rettificare, ad esempio, dati che non influiscono sulla liquidazione delle imposte), nella casella “730 integrativo” deve essere indicato il codice “1”.
In questa ipotesi, se il Modello 730 integrativo è presentata allo stesso CAF o al medesimo professionista abilitato cui era stata presentata la dichiarazione originaria, il contribuente è tenuto ad esibire solo la documentazione relativa all’integrazione effettuata, necessaria per il controllo di conformità. Invece, se la dichiarazione originaria è stata presentata dal sostituto d’imposta, da un altro CAF o da un altro professionista abilitato, il contribuente è tenuto ad esibire tutta la documentazione.
Qualora il contribuente si accorga di non aver fornito tutti i dati necessari per consentire di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio, o di averli forniti in modo inesatto, nella casella “730 integrativo” deve essere indicato il codice “2”.
In questo caso il Modello 730 integrativo deve contenere le medesime informazioni del Modello 730 originario, ad eccezione di quelle nuove, indicate nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”.
Infine, qualora il contribuente si accorga sia di non aver fornito tutti i dati che consentono di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio (o di averli forniti in modo inesatto), sia di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione e/o la rettifica comportino un maggior importo a credito, un minor debito oppure un’imposta pari a quella determinata con il Modello 730 originario, nella casella “730 integrativo” deve essere indicato il codice “3”.
Sul punto si evidenzia che non è possibile trasmettere una dichiarazione integrativa riportante i codici “2” e “3” qualora il Modello 730 originario sia stato trasmesso da un altro CAF o professionista. Invece, se la dichiarazione originaria è stata presentata direttamente dal contribuente in via telematica, la dichiarazione integrativa riportante i codici “2” o “3” può essere presentata all’Amministrazione finanziaria anche mediante un CAF dipendenti o un professionista abilitato.
A seguito della presentazione della dichiarazione integrativa, il CAF o il professionista abilitato rilasciano al contribuente il Modello 730-2, recante la dicitura, nell’apposita casella, “Modello 730 integrativo”, attestante l’avvenuta presentazione della dichiarazione integrativa e della relativa documentazione. In seguito, l’intermediario elabora un nuovo prospetto di liquidazione, il Modello 730-3, con apposta la barratura nell’apposita casella “integrativo”; tale prospetto di liquidazione è quindi consegnato al contribuente entro il 10 novembre unitamente ad una copia della dichiarazione integrativa.
Il CAF o il professionista abilitato è poi tenuto, sempre entro il termine del 10 novembre, a consegnare il Modello 730-4 integrativo al sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio a credito sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre, per poi trasmettere all'Amministrazione finanziaria, in via telematica, i dati contenuti nella dichiarazione integrativa.
Da ultimo si evidenzia che la presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del Modello 730 originario e, pertanto, non viene meno l’obbligo del datore di lavoro o dell’ente pensionistico di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al Modello 730.
Quando gli errori commessi nel Modello 730/2022 originario hanno determinato un minor rimborso o un maggior debito, non è possibile presentare un Modello 730 integrativo. In questa ipotesi, infatti, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione integrativa mediante il Modello Redditi 2022 PF, provvedendo direttamente al pagamento delle maggiori imposte liquidate (unitamente a sanzioni e interessi legali).
Il Modello Redditi 2022 PF può essere presentato entro il termine ordinario del 30 novembre 2022. In alternativa, la dichiarazione dei redditi può essere presentata entro il termine previsto per la presentazione del Modello Redditi 2023 PF (relativo al 2022) o entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (c.d. dichiarazione integrativa di cui all’art. 2, comma 8, D.P.R. n. 322/1998).
Contestualmente alla presentazione della dichiarazione deve essere versato il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione a giorno e le sanzioni in misura ridotta previste dall’istituto del ravvedimento operoso, determinate in base al ritardo nel pagamento.