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Come noto, i sostituti d’imposta sono tenuti ad effettuare le operazioni di conguaglio fiscale per i propri dipendenti, sulla base delle liquidazioni derivanti dai Modelli 730 elaborati direttamente, in caso di assistenza fiscale diretta, ovvero presentati ai CAF o ai professionisti abilitati.
In particolare, il prospetto di liquidazione (Modello 730-4/2022) contiene tutti i dati necessari per effettuare la citata operazione di conguaglio e può riportare importi a credito ovvero importi a debito.
Relativamente ai primi (importi a credito) il dipendente vedrà accreditato il rimborso a lui spettante, nella prima paga utile (normalmente riferita nella retribuzione riferita al mese di luglio) e, comunque, sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione, grazie alla riduzione delle ritenute dovute da lui stesso ovvero, se necessario, attinte dal monte ritenute complessivo operate dal suo datore di lavoro.
Con riferimento agli importi a debito, questi saranno trattenuti dal datore di lavoro sulla prima retribuzione utile e, comunque, su quella di competenza del mese successivo a quello in cui si è ricevuto il prospetto di liquidazione (730-4) e saranno versati, a mezzo Modello F24, entro i termini ordinari previsti per il versamento delle ritenute riferite alle corrispondenti retribuzioni.
Qualora queste ultime non fossero sufficientemente capienti per il versamento degli importi dovuti, la parte residuale dovrà essere versata nel mese o nei mesi successivi, applicando sugli importi un interesse pari allo 0,4% mensile.
Al sostituito d’imposta è, comunque, concessa l’opportunità di richiedere la rateizzazione dell’importo da versare, pagando un interesse pari allo 0,33% mensile sulle quote dilazionate.
Tutto ciò premesso, come ogni anno, al dipendente è concessa, con riferimento alla seconda o unica rata di acconto (dovuta in relazione all’IRPEF e alla cedolare secca) per la quale il datore di lavoro effettua la trattenuta a novembre, la facoltà di comunicare al proprio sostituto d’imposta di non versare o di versare in misura ridotta tale acconto, qualora, per diverse ragioni, ritenga che il calcolo a suo tempo effettuato non corrisponda più alla sua mutata soggettività passiva fiscale riferita all’anno in corso (per effetto, ad esempio, di maggiori detrazioni o altri cambiamenti intervenuti).
La conditio sine qua non che legittima un tale comportamento, è che il dipendente faccia pervenire al proprio sostituto d’imposta una comunicazione scritta, della quale sarà direttamente responsabile, che contenga o l’indicazione del minore importo da versare o la richiesta di non procedere ad alcun versamento a causa delle mutate condizioni di debenza fiscale che lo riguardano.
Precisiamo che tale mutamento, in caso di dichiarazione congiunta, potrà riguardare anche la posizione reddituale del coniuge e ricordiamo, inoltre, che la comunicazione scritta, da fare pervenire al proprio sostituto d’imposta, potrà avvenire sia nel caso in cui l’importo dell’acconto sia stato determinato in sede di elaborazione del Modello 730/2022 sulla base del cosiddetto metodo storico, sia nel caso in cui il contribuente (ovvero il coniuge nel caso di dichiarazione congiunta) avesse già indicato nel Modello 730 un diverso importo dell’acconto da versare, sulla base del c.d. metodo previsionale.
Il termine entro cui la comunicazione scritta dovrà essere in possesso del sostituto d’imposta è il 10 ottobre 2022, termine così differito a seguito delle nuove tempistiche di trasmissione telematica dei Modelli 730 e 730-4 (art. 61-bis, D.L. n. 18/2020).
Da ultimo, ricordiamo che la comunicazione scritta può essere redatta in forma libera, avendo cura, ai fini probatori, di farla pervenire al proprio sostituto d’imposta utilizzando la raccomandata con avviso di ricevimento o consegnandola a mano corredata di copia attestante il ricevimento oppure trasmettendola per Posta Elettronica Certificata (P.E.C.).