Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Con una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 26604 del 9 settembre 2022) si è venuto ad affermare un principio di diritto che tutela il contribuente dal trascorrere dei termini richiesti dalla normativa in merito alle agevolazioni prima casa.
Il caso posto al vaglio dei giudici togati verteva sull’applicabilità del termine dei 18 mesi dal rogito per compiere il trasferimento della residenza potendo così beneficiare delle agevolazioni fiscali riconosciute per l’acquisto della prima casa.
Come noto, infatti, le condizioni indispensabili per fruire delle agevolazioni in commento, in base alla Nota II-bis dell’art. 1 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986, sono:
Nel caso di specie, il contribuente, avendo acquistato un immobile in corso di costruzione, prima dello scadere del diciottesimo mese richiesto dalla norma per il trasferimento della residenza, aveva inoltrato all’Agenzia delle Entrate un’Istanza di Interpello preventiva ove veniva richiesto se, trattandosi di immobile ancora in fase di costruzione, il termine richiesto per il trasferimento residenziale dovesse decorrere dal rogito o da un momento diverso.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate, avvenuta peraltro prima dello scadere dei 18 mesi dal rogito, affermava che “l'obbligo di stabilire la residenza entro 18 mesi nel Comune dove avviene l'acquisto può essere derogato solamente se il trasferimento è impedito da cause di forza maggiore sopraggiunte in un momento successivo a quello della stipula dell'atto. La Commissione Provinciale di Treviso, nella Sentenza 11.03.2010, n. 26, ha chiarito che, ove l'acquisto agevolato abbia ad oggetto un rustico in fase di costruzione, la condizione della "residenza" nel Comune in cui si trova l'immobile può essere realizzata solo nel momento in cui siano ultimati i lavori e l'abitazione sia effettivamente divenuta abitabile. Pertanto solo da questo momento decorrono i diciotto mesi per il trasferimento della residenza”.
Tutto ciò premesso, il contribuente aveva trasferito la sua residenza nell’immobile acquistato poco meno di tre anni dopo il rogito, ma pur sempre entro 18 mesi dalla fine dei lavori; tuttavia, si era visto recapitare un avviso dall’Agenzia delle Entrate finalizzato ad accertare la decadenza dal beneficio prima casa.
È a questo punto che la Corte di Cassazione è intervenuta, delegittimando l’avviso pervenuto al contribuente, poiché la risposta all’interpello preventivo trasmessa a suo tempo ha efficacia vincolante per l’Amministrazione finanziaria con riferimento allo stesso caso esaminato.