Con la recente pubblicazione della Circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di chiarire ulteriormente quali condizioni devono essere rispettate affinché i proprietari/detentori di villette o abitazioni funzionalmente indipendenti, dotate di accesso autonomo, possano fruire della proroga al 31 dicembre 2022 dell’agevolazione che assegna a loro la maxi detrazione del 110%.
Il tutto prende avvio dall’enunciato del secondo periodo del comma 8-bis dell’art. 119, D.L. n. 34/2020, laddove viene affermato che: “per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo”.
L’interpretazione autentica inserita nel documento di prassi ci permette di inquadrare, una volta per tutte, il perimetro di applicazione della norma definendo quegli aspetti controversi che hanno determinato la nascita di dibattiti dottrinali.
La stessa Agenzia delle Entrate, accortasi dell’utilizzo improprio di un termine nella prima stesura della Circolare n. 33/E/2022, è intervenuta immediatamente predisponendo una versione aggiornata in tempi record.
La correzione riguarda, in particolare, il riferimento ai pagamenti al 30 settembre 2022 come condizione per agganciare la proroga al 31 dicembre 2022.
Nell’esempio numerico proposto, infatti, il termine “pagamenti” è stato sostituito dal termine “lavori”, volendo, di fatto, affermare che la proroga a fine dicembre 2022 sarà consentita a condizione che al 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo risultando del tutto irrilevanti i pagamenti effettuati a tale data.
Viene pertanto, confermata anche la posizione espressa, a suo tempo, dalla Commissione di monitoraggio dei lavori pubblici che, con il Parere n. 1/2022, aveva affermato che tra i documenti attestanti il raggiungimento del 30% dell’intervento complessivo non fossero richiesti i pagamenti al 30 settembre 2022, essendo sufficiente che questi risultassero effettuati entro il 31 dicembre 2022 per fruire della maxi detrazione.
Altra conferma la troviamo nella concessa discrezionalità al beneficiario della maxi detrazione di includere o meno, nella determinazione dell’intervento complessivo, l’importo dei lavori non oggetto di agevolazione superbonus, lasciando in mano al contribuente l’onere di verificare il calcolo di convenienza in grado di massimizzare il vantaggio economico a lui spettante.
Da ultimo, l’Agenzia delle Entrate, con riferimento alla data di inizio degli interventi da realizzare, ha precisato che, in assenza di indicazioni normative, la proroga al 31 dicembre 2022 potrà essere agganciata anche qualora i lavori siano iniziati dopo il 1° luglio 2022, ovvero, laddove previsto, il titolo abilitativo risulti presentato a partire da tale data, sempreché vengano rispettate le condizioni sancite dalla norma istitutrice (realizzazione dei lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo entro il 30 settembre 2022).
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