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L’art. 29 del c.d. Decreto Energia (D.L. n. 17/2022), intervenendo sull’art. 2, comma 2, D.L. n. 282/2022, ha previsto la possibilità di rideterminare il valore dei terreni agricoli ed edificabili (detenuti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi) e delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati posseduti, alla data del 1° gennaio 2022, da persone fisiche che non agiscono in regime d’impresa.
La rideterminazione consentirà di rivalutare il valore iniziale del bene detenuto assumendo il nuovo importo indicato nella perizia di stima redatta da un professionista abilitato.
Così facendo, la rivalutazione consentirà al contribuente, all’atto della vendita del bene rivalutato, di determinare una plusvalenza inferiore che, in alcuni casi, potrebbe addirittura azzerarsi, ma per assicurarsi un tale vantaggio fiscale dovrà essere versata un’imposta sostitutiva (pari al 14%) commisurata all’intero valore rivalutato indicato in perizia.
Per procedere alla rivalutazione, l’originaria disposizione stabiliva che il termine ultimo per la redazione della perizia asseverata e per il pagamento dell’imposta sostitutiva fosse fissato al 15 giugno 2022, ma la Legge di conversione del Decreto Energia (Legge n. 34/2022) ha previsto lo slittamento di tale termine al 15 novembre 2022, determinando, di conseguenza, anche il differimento dei termini per il pagamento delle eventuali seconda e terza rata dell’imposta sostitutiva (rispettivamente al 15 novembre 2023 ed al 15 novembre 2024).
Passaggio fondamentale per procedere alla rivalutazione è la redazione della perizia di stima, la quale dovrà essere predisposta da un professionista abilitato a seconda della tipologia del bene rivalutato.
Pertanto, con riferimento alle perizie sulle partecipazioni, saranno titolati alla redazione delle medesime gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e coloro che sono presenti nell’elenco dei revisori dei conti, mentre, per effettuare la rivalutazione dei terreni, si farà riferimento a perizie redatte da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili, nonché da periti regolarmente iscritti alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
Un’altra importante precisazione, che riteniamo opportuno evidenziare, riguarda il fatto che la difforme posizione tenuta dalla giurisprudenza e dall’Amministrazione Finanziaria ha trovato convergenza dopo la pubblicazione della Risoluzione n. 53/E del 27 maggio 2015 nella quale anche l’Agenzia delle Entrate ammette che la perizia, redatta prima della vendita, possa essere asseverata e giurata a vendita avvenuta.
La rivalutazione è ammessa se entro lo stesso termine del 15 novembre 2022 è effettuato il pagamento dell’imposta sostitutiva nella misura del 14%, calcolato sull’intero valore del bene rivalutato e non solamente sul maggior valore.
È stata prevista la possibilità di rateizzare l’imposta sostitutiva in tre rate annuali di pari importo a decorrere dal 15 novembre 2022 applicando, alle rate successive alla prima, rispettivamente entro il 15 novembre 2023, e 15 novembre 2024, gli interessi nella misura del 3%.
Ricordiamo che l’art. 7, comma 2, lett. e) del Decreto Sviluppo ha stabilito che i soggetti che si avvalgono di una nuova rideterminazione dei valori di acquisto, qualora abbiano già effettuato una precedente rivalutazione dei medesimi beni, possono detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l’importo relativo all’imposta sostitutiva già versata.
In alternativa, i soggetti che non effettuano tale scomputo, possono chiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva già pagata, ai sensi dell’art. 38, D.P.R. n. 602/1973, entro il termine di decadenza di 48 mesi.
Precisiamo, inoltre, che tale termine di decadenza decorre dalla data del versamento dell’intera imposta o della prima rata relativa all’ultima rideterminazione effettuata e l’importo del rimborso non potrà mai risultare superiore all’importo dovuto in base all’ultima rideterminazione del valore.
Da ultimo, ricordiamo che i dati della rivalutazione andranno indicati nel Modello Redditi a corredo dei quadri corrispondenti ai beni oggetto di rideterminazione economica (quadro RM per i terreni e quadro RT per le partecipazioni).