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Con Sentenza n. 28556 del 30 settembre 2022, la Corte di Cassazione, ribadendo il proprio costante orientamento, ha confermato che le torri di sostegno degli aerogeneratori devono essere escluse dalla determinazione della rendita catastale dei parchi eolici.
Ai sensi dell’art. 1, comma 21, Legge n. 208/2015, infatti, le componenti impiantistiche funzionali ai processi produttivi, ancorché costituite da costruzioni fissate al suolo, devono essere escluse dalla rendita catastale e, quindi, dall’IMU.
Come noto, l’art. 1, comma 21, Legge n. 208/2015, c.d. “Legge di Stabilità 2016”, ha previsto, con effetto dal 1° gennaio 2016, che la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, sia effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento.
Da tale stima diretta, tuttavia, sono espressamente escluse le componenti, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali al processo produttivo (i c.d. imbullonati).
Secondo l’Amministrazione Finanziaria, le torri eoliche, per le loro caratteristiche di solidità, stabilità, consistenza volumetrica e immobilizzazione al suolo, sono da annoverare tra le “costruzioni” e, pertanto, devono essere incluse nella determinazione della rendita catastale del parco eolico (si vedano le Circolari n. 2/E del 1° febbraio 2016 e n. 27/E del 13 giugno 2016 dell’Agenzia delle Entrate).
Secondo costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, dalla valutazione della rendita catastale devono essere escluse le componenti dell’impianto destinato all’attività produttiva svolta all’interno del fabbricato, indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale delle stesse.
Pertanto, gli impianti funzionali e strutturali allo specifico processo produttivo possono essere esclusi dalla determinazione della rendita catastale, a prescindere dalla struttura e dalla dimensione dei manufatti o dalla circostanza che gli stessi siano o meno infissi stabilmente al suolo.
Di conseguenza, giacché la torre eolica, oltre a sostenere l’aerogeneratore, costituisce una componente essenziale dell’impianto, svolgendo un’attività di contrasto alla forza impressa al vento sulle pale, deve essere esclusa dalla determinazione della rendita catastale del parco eolico.