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Con Provvedimento 18 ottobre 2022, prot. n. 389471/2022, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità per comunicare ai contribuenti e alla Guardia di Finanza le informazioni relative alla mancata registrazione nei registri RNA (Registro Nazionale degli Aiuti di Stato), SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e SIPA (Sistema Italiano della Pesca e dell’Acquacoltura ) degli aiuti di Stato e degli aiuti de minimis indicati nelle Dichiarazioni Redditi, IRAP e 770 relative al periodo di imposta 2018, ai fini della regolarizzazione prevista dall’art. 1, comma 636, Legge n. 190/2014, c.d. “Legge di Stabilità 2015”.
L’Agenzia delle Entrate, in buona sostanza, segnala ai contribuenti che nel prospetto “Aiuti di Stato” delle Dichiarazioni Redditi, IRAP e 770 relative al periodo di imposta 2018, sono stati indicati dati non coerenti con la relativa disciplina agevolativa che hanno impedito all’Amministrazione Finanziaria di integrare il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, il SIAN e il SIPA. I contribuenti sono quindi tenuti a fornire all’Agenzia delle Entrate elementi ed informazioni utili a regolarizzare le anomalie rilevate.
L’Agenzia delle Entrate, infatti, gestisce i c.d. aiuti fiscali “automatici” e “semi-automatici”, provvedendo alla loro iscrizione nei predetti registri sulla base dei dati dichiarati dai contribuenti nell’apposita sezione “Aiuti di Stato” delle rispettive dichiarazioni fiscali.
Il Provvedimento 18 ottobre 2022, prot. n. 389471/2022, prevede che nelle comunicazioni in esame siano contenuti i seguenti dati:
Le comunicazioni sono inviate a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) al domicilio digitale del contribuente.
Nei casi di indirizzo PEC non attivo o non registrato nell’elenco pubblico INI-PEC, istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, l’invio è effettuato a mezzo posta ordinaria.
In ogni caso, la comunicazione e i relativi allegati sono consultabili nel proprio Cassetto fiscale, nella sezione “L’Agenzia scrive” - “Comunicazioni relative all’invito alla compliance”.
I contribuenti destinatari delle comunicazioni possono, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, richiedere informazioni oppure segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali inesattezze delle informazioni a disposizione e/o elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, con le modalità indicate nella comunicazione stessa.
Qualora la mancata iscrizione dell’aiuto individuale nei registri sia imputabile a errori di compilazione dei campi “Codice attività ATECO”, “Settore”, “Codice Regione”, “Codice Comune”, “Dimensione impresa” e “Tipologia costi” del prospetto Aiuti di Stato, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa contenente i dati corretti.
A seguito dell’avvenuta regolarizzazione, gli aiuti di Stato e gli aiuti in regime de minimis sono iscritti in RNA, SIAN e SIPA nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa.
Invece, qualora la mancata registrazione dell’aiuto individuale non sia imputabile a errori di compilazione della sezione “Aiuti di Stato”, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa e restituendo integralmente l’aiuto di Stato e l’aiuto in regime de minimis illegittimamente fruito, comprensivo di interessi e sanzioni (la misura delle sanzioni, inoltre, può essere ridotta mediante l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997).