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Come noto, entro il prossimo 31 ottobre, le società, comprese quelle agricole, che producono energia con impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW e che fruiscono degli incentivi del conto energia, devono riversare al GSE gli importi derivanti dalla gestione degli extra profitti che saranno destinati alla riduzione degli oneri di sistema al fine di calmierare l’impennata delle quotazioni energetiche.
L’adempimento è previsto dall’articolo 15-bis del D.L. n. 4/2022 e prevede che i corrispettivi derivanti dalla cessione di energia elettrica non possano essere superiori ai valori riportati nella tabella allegata al Decreto, diversificati per zone geografiche.
Qualora ciò non accadesse, la differenza positiva per le società produttrici di energia elettrica andrà riversata al GSE attraverso una trattenuta cumulativa effettuata secondo modalità operative disciplinate da apposita delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA).
Tale delibera n. 266 del 21 giugno 2022, ha stabilito che la regolazione delle partite economiche viene effettuata dal GSE per la prima volta nel mese di ottobre 2022 cumulativamente per l’insieme dei mesi da febbraio ad agosto 2022, mentre, successivamente, sarà effettuata su base mensile, entro la fine del secondo mese successivo a quello a cui la produzione è riferita.
Ricordiamo, altresì che il GSE prevede una regolazione a conguaglio delle partite economiche da effettuarsi entro il mese di maggio 2023 sulla base dei dati a consuntivo.
Assodata l’obbligatorietà del riversamento degli extra profitti, da porre in essere entro la fine del mese in corso (ottobre 2022), non avendo la delibera ARERA definito in modo chiaro ed incontrovertibile le modalità operative di tale trattenuta, il GSE sta trasmettendo agli operatori interessati le fatture, in reverse charge, con l’indicazione degli importi da versare, realizzando, di fatto, un adempimento fiscale non conforme alla disciplina IVA.
È del tutto evidente, infatti, che così facendo il Gestore dei Servizi Energetici commette due ordini di errori:
A ben vedere, la trattenuta deve essere qualificata come una rettifica di valore riguardante un’operazione fatturata in precedenza e posta in essere da un produttore di energia a favore del GSE, a fronte della quale è richiesta l’emissione di una nota di variazione, ex articolo 26 del D.P.R. n. 633/1972, predisposta dal produttore stesso e non dal GSE.
Pertanto, il ruolo del Gestore si sarebbe dovuto limitare alla comunicazione al produttore d’energia dell’entità dei valori da riversare calcolato sulla base dei dettami dell’articolo 15-bis del D.L. n. 4/2022 che consentisse al titolare dell’impianto fotovoltaico di predisporre correttamente la corrispondente nota di variazione.
L’attuale procedura, invece, pone le imprese di fronte ad una valutazione di carattere sostanziale che va oltre le legittime considerazioni legate alla difficoltà di versare a breve termine importanti cifre che oltretutto, in alcuni casi, potrebbero essere non correttamente determinate.
In particolare, la mancanza di titolarità da parte del GSE nell’emissione delle fatture in commento porta a qualificare tali operazioni come inesistenti, cosa quest’ultima che potrà dare luogo, nei quindici giorni dal ricevimento, all’attivazione di procedure di rifiuto da parte dei produttori.
Diversamente, accettare la fattura di provenienza GSE determinerebbe, ai fini contabili, una riduzione dei ricavi maturati dall’impresa produttrice che, registrata tra gli acquisti e riepilogata in Dichiarazione IVA (Quadro VF e VJ), manterrebbe invariato il volume d’affari.
Mentre, l’emissione di una nota di variazione da parte del produttore dell’energia, invece, andrebbe a diminuire direttamente le vendite (Quadro VE Dichiarazione IVA) e conseguentemente andrebbe a ridurre il proprio volume d’affari.
Ulteriore particolarità avviene nell’ambito delle imprese agricole che producono energia elettrica da impianti fotovoltaici le quali sono soggette ad un regime di tassazione che prevede la forfettizzazione del 25% sull’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell’IVA, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell’energia ceduta, con esclusione della quota incentivo (comma 423, Legge 266/2005).
Per tali fattispecie, infatti, la fattura proveniente dal GSE, oltre a ridurre gli incassi dell’azienda agricola, non riduce la base imponibile su cui andranno calcolati gli importi, sia pur forfettizzati, che andranno a formare la base di computo per le imposte da versare.
Effettuate le considerazioni più sopra riportate, non siamo a fomentare “rivolte fiscali” da parte degli operatori economici interessati alla disciplina degli extra profitti, ma siamo solamente a invocare una procedura che risulti maggiormente in linea con i dettami della disciplina IVA, consentendo alle parti in causa di vedersi riconosciute le rispettive spettanze fiscali.