Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Con il D.M. 18 ottobre 2022, il Ministero dello Sviluppo Economico ha definito termini e modalità di presentazione delle istanze di rimborso del buono fiere, ossia del contributo istituito dall’art. 25-bis, D.L. n. 50/2022, del valore massimo di 10.000 euro, riconosciuto a favore delle imprese che partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia, di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.
In particolare, i soggetti assegnatari del buono, individuati dal D.M. 7 ottobre 2022, dovranno presentare l’istanza di rimborso delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche a decorrere dalle ore 12:00 del 10 novembre 2022 e fino alle ore 17:00 del 30 novembre 2022.
L’istanza deve essere trasmessa al Ministero dello Sviluppo Economico esclusivamente in modalità telematica, mediante la procedura informatica disponibile nell’apposita sezione del sito www.mise.gov.it.
L’accesso alla procedura informatica richiede l’identificazione e l’autenticazione tramite la Carta Nazionale dei Servizi ed è riservato ai rappresentanti legali delle società richiedenti. Ai fini della compilazione dell’istanza di rimborso, il soggetto istante deve essere in possesso di un indirizzo PEC attivo, la cui registrazione nel Registro delle Imprese è condizione obbligatoria per la presentazione dell’istanza.
Nell’istanza, oltre al possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 25-bis, comma 4, D.L. n. 50/2022, i soggetti assegnatari sono tenuti a dichiarare:
All’istanza deve poi essere allegata la seguente documentazione:
L’istanza si intende perfezionata solo a seguito dell’assolvimento, ove previsto, dell’adempimento relativo all’imposta di bollo, di importo pari a 16 euro, opportunamente annullata e conservata in originale presso la sede sociale per eventuali controlli.
Il buono fiere ha validità fino al 30 novembre 2022 e la mancata presentazione della richiesta di rimborso dello stesso entro tale termine determina la decadenza dal beneficio.
Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del pertinente Regolamento de minimis. Ciascun soggetto può beneficiare delle agevolazioni, tenuto conto di altri eventuali aiuti ottenuti a titolo di de minimis nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti, fino al limite massimo di 200.000 euro, ovvero:
I sopraindicati limiti sono riferiti al soggetto istante, tenuto conto delle relazioni che intercorrono tra questo e altre imprese e che qualificano la cosiddetta “impresa unica” di cui all’art. 2, comma 2, del Regolamento de minimis.