Con la Risposta ad Interpello n. 523 del 21 ottobre 2022, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito ad una questione particolarmente sentita durante l’attuale periodo annuale.
In particolare, ci riferiamo all’avvicinarsi di un festeggiamento, di origine celtica, che abbiamo adottato in epoca recente, meglio conosciuto come la festa del “dolcetto o scherzetto?” (Halloween).
Durante la citata ricorrenza, infatti, vengono vendute zucche ornamentali che, adeguatamente elaborate, ne caratterizzano l’aspetto celebrativo.
Orbene, una società operante nel commercio di prodotti ortofrutticoli, considerata l’ingente mole di zucche che vende durante tale periodo dell’anno, ha prodotto regolare istanza di interpello per conoscere quale fosse la giusta aliquota IVA da applicare alle particolari tipologie di zucche oggetto di compravendita, tenuto conto che tra queste possono essere ricomprese anche quelle non commestibili a causa della loro consistenza, del sapore amaro o, in alcuni casi, anche della loro tossicità.
Nella particolare fattispecie, l’istante chiedeva lumi in merito al trattamento fiscale riservato a due particolari tipologie di zucche oggetto di commercializzazione:
- la zucca cucurbita maxima, con frutto generalmente di forma tonda e di colore giallo-arancio, che può raggiungere anche grandi dimensioni e proprio per tale motivo viene usata prevalentemente a scopo decorativo. Tale prodotto può essere usato anche in cucina in quanto risulta commestibile;
- la zucca cucurbita lagenaria, il cui frutto generalmente assume la caratteristica forma di fiasco e viene usata anch'essa a scopi ornamentali. Anche questa varietà di zucca è commestibile e può essere consumata cotta.
La stessa istanza, inoltre, veniva corredata dal parere tecnico rilasciato dall’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli al fine di meglio classificare le diverse tipologie dei prodotti commercializzati.
A sua volta, l’Agenzia delle Entrate, esaminata anche tutta la documentazione a supporto, precisava che, con riferimento all’aliquota applicabile, essendo le zucche in commento commestibili oltre che utilizzate a fini ornamentali, potevano rientrare nell’ambito delle categorie previste al n. 5 della tabella A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972, e pertanto per la loro cessione si poteva applicare l’aliquota del 4%.
La classificazione tecnica fornita dall’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, infatti, richiamava la voce doganale ex 07.01 della precedente tabella vigente fino al 31 dicembre 1987, della quale si trova traccia all’interno della tabella A del Decreto IVA più sopra citata:
“ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, freschi, refrigerati, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato; disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette, ma non altrimenti preparati (v.d. ex 07.01 - ex 07.03 - ex 07.04)”.
Diversamente, per le altre tipologie di zucca che, seppure utilizzate per scopi diversi, non possono essere considerate edibili fino ad arrivare ad essere considerate, in alcuni casi, tossiche, non essendo praticabile l’utilizzo di aliquote ridotte in quanto trattasi di trattamento fiscale riservato a casi eccezionali, l’Agenzia delle Entrate precisa che la cessione di tali particolari zucche sarà soggetta all’aliquota ordinaria nella misura del 22%.
Stando all’interpretazione dell’Agenzia, la cessione zucche ornamentali non mangerecce, non potendo essere ricondotta ai prodotti compresi nei capitoli 6 e 7 della Tariffa Doganale, pare non rientrare in alcuna delle categorie dei prodotti presenti nella prima parte della tabella A allegata al Decreto IVA. Conseguentemente, la cessione di zucche ornamentali non commestibili effettuata da un produttore agricolo in regime IVA speciale (ex art. 34) vede l’applicazione dell’IVA con aliquota ordinaria al 22% e non può beneficiare dell’applicazione di alcuna percentuale di compensazione. Quindi, le imprese agricole che coltivano e vendono questi prodotti, qualora li cedano a privati tramite la vendita diretta in azienda, con vendita itinerante, in occasione di fiere e sagre o presso market place sono tenute anche a dotarsi di un registratore telematico per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi. In alternativa al registratore telematico dovranno emettere fattura elettronica anche nei confronti dell’acquirente privato.
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