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Quella della limitazione della responsabilità solidale nel caso di trasferimento di un credito edilizio è una tematica di recente introduzione che richiede un’attenta analisi al fine di poterne beneficiare in modo corretto.
L’art. 33-ter del D.L. n. 115/2022, modificando il comma 6 dell’art. 121, D.L. n. 34/2020, ha inserito un elemento aggiuntivo per la determinazione della responsabilità solidale del fornitore o dei cessionari, richiedendo, anche, la presenza del dolo o della colpa grave.
Di fatto, una tale previsione limita la responsabilità solidale dei coobbligati; tuttavia, l’ulteriore prescrizione che prevede l’applicazione della limitazione in commento solo con riferimento ai crediti d’imposta per i quali siano stati acquisiti, a norma di legge, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni (di cui agli artt. 119 e 121, D.L. n. 34/2020), ne circoscrive l’ambito di applicazione creando due distinte fattispecie:
Nel possibile panorama delle operazioni che generano bonus edilizi si possono definire le seguenti categorie:
Proprio con riferimento a quest’ultima categoria di crediti, il Legislatore ha richiesto, per l’applicazione della limitazione alla responsabilità solidale che il cedente il credito, che deve coincidere con il fornitore che ha applicato lo sconto in fattura, dovrà, ora per allora, acquisire i visti, le asseverazioni e le attestazioni richiedendole al beneficiario principale.
Pertanto, circoscrivendo l’identità del soggetto che può legittimare la limitazione della responsabilità solidale al solo fornitore, è logico desumere che in tutti i casi in cui si realizzi una cessione del credito e non uno sconto in fattura, la possibilità di limitare il concorso alla violazione di tutti i cessionari posti a valle dell’opzione originaria risulterà oggettivamente preclusa.
Una ulteriore conferma di quanto appena affermato la si può trovare all’interno della Circolare n. 33/E/2022 dell’Agenzia delle Entrate, dove viene chiaramente ribadito l’esclusivo subordine (per l’applicazione della limitazione in commento) della presenza del fornitore quale unico soggetto titolato a richiedere i visti e le asseverazioni nel caso di interventi in regime di edilizia libera o di importo inferiore ai 10.000 euro per i quali è espressamente prevista una deroga dagli obblighi documentali.