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I soggetti che intendono acquisire beni strumentali ad alta tecnologia, possono considerare l’accesso a misure di sostegno economico alquanto rilevanti che, nel rispetto di determinate condizioni, potranno, oltretutto, cumularsi tra di loro.
Ci riferiamo, in particolare al credito d’imposta Industria 4.0 e al finanziamento previsto dalla c.d. Nuova Sabatini, il cui cumulo per lo stesso investimento è consentito qualora sia rispettato il vincolo posto dall’art. 1, comma 192, Legge n. 160/2019, che ne condiziona l’applicabilità al fatto che lo stesso cumulo, considerati anche i risparmi d’imposta che il contributo comporta, non porti al superamento del costo sostenuto per realizzare l’investimento.
Come noto, tutte le imprese che intendono acquistare (anche tramite leasing) beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, altamente tecnologici e destinati ad essere collocati in strutture ubicate all’interno del territorio dello Stato, possono richiedere un credito d’imposta variabile nell’entità in base alla tipologia di investimento e al periodo di competenza di realizzazione dello stesso.
In particolare, con riferimento ai beni Industria 4.0 acquistati, ad esempio, nell’anno 2021, la misura del credito d’imposta seguirà la seguente ripartizione in base alla tipologia dell’investimento effettuato:
Ricordiamo che la peculiare disciplina del credito d’imposta in commento, prevede, per l’acquisto dei beni materiali e immateriali, il possibile ricorso alla c.d. procedura di prenotazione che consiste nel considerare valide le percentuali del credito d’imposta più sopra riportate qualora l’investimento venga effettuato entro il 31 dicembre 2022 (in precedenza tale termine scadeva il 30 giugno 2022), ma risulti ordinato ed accettato dal fornitore e sia stato pagato un acconto pari almeno al 20% del costo d’acquisizione entro e non oltre il 31 dicembre 2021.
Per le stesse tipologie di investimento (beni materiali e immateriali nuovi Industria 4.0) il Ministero dello Sviluppo Economico ha istituito una misura di intervento finanziario che intende facilitare l’accesso al credito ed accrescere la competitività in ambito nazionale delle PMI che acquistano anche tramite operazioni di leasing macchinari o attrezzature strumentali ad alta tecnologia.
Lo strumento utilizzato, che prende il nome di Nuova Sabatini, prevede la concessione di un finanziamento e di un contributo calcolato sugli interessi applicati sui detti finanziamenti accordati da banche o intermediari finanziari aderenti all’Addendum alla Convenzione Beni strumentali tra Ministero dello Sviluppo Economico, ABI e CDP.
Il finanziamento concedibile, che potrà essere anche assistito da copertura a garanzia fino all’80% del quantum concesso da parte dell’apposito Fondo per le PMI, dovrà rispettare le seguenti caratteristiche:
Relativamente al contributo erogato dal Ministero dello Sviluppo Economico, si precisa che sarà determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo pari al:
Il disallineamento temporale tra le due misure è facilmente individuabile con l’aiuto di un esempio:
Supponiamo che un’azienda abbia ordinato un bene materiale Industria 4.0 di valore inferiore ai 2,5 milioni di euro ed il relativo ordine sia stato accettato dal fornitore a favore del quale, entro il 31 dicembre 2021, sia stato anche versato un acconto del 20% del costo d’acquisto e, inoltre, considerata l’opportunità di procedere, per lo stesso investimento, anche all’accensione di un finanziamento bancario agevolato dalla Nuova Sabatini, la medesima azienda abbia proceduto in tal senso in data 15 settembre 2021.
Stante le considerazioni più sopra svolte, l’azienda potrà applicare la procedura della prenotazione con riguardo al credito d’imposta 4.0, sfruttando la percentuale del 50% anche qualora l’investimento risultasse effettuato (consegna e interconnessione) entro il 31 dicembre 2022.
Diversamente, con riferimento alla Nuova Sabatini, il corrispondente disciplinare prevede che l’avvenuta ultimazione dell’investimento deve essere attestata dall’impresa con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal legale rappresentante e resa al Ministero entro sessanta giorni dalla data di ultimazione e, comunque, non oltre sessanta giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell’investimento (dodici mesi dalla stipula del finanziamento), pena la revoca del contributo.
Ebbene, una tale disposizione, se riferita al caso di specie, porta la società a presentare la dichiarazione di avvenuta ultimazione dell’investimento entro e non oltre il 14 novembre 2022 (dodici mesi dalla stipula + sessanta giorni) creando un evidente disallineamento temporale tra le prescrizioni delle due misure agevolative.
In questo caso, infatti, terminare l’investimento entro il 31 dicembre 2022, ma dopo il 14 novembre 2022, se da un lato comporterà l’utilizzo del credito d’imposta nella misura del 50%, dall’altro lato determinerà la revoca dell’eventuale finanziamento concesso con l’agevolazione Nuova Sabatini.