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Con la Risposta ad Interpello n. 516 del 18 ottobre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha reso indicazioni circa il trattamento fiscale applicabile ai sussidi concessi ed erogati alle imprese successivamente al 31 marzo 2022, ossia dopo la conclusione dello stato di emergenza da COVID-19.
Il caso sottoposto al vaglio dell’Agenzia delle Entrate riguarda una Provincia che nel 2022 ha autorizzato la concessione di sussidi COVID-19 a favore di imprese operanti in settori economici particolarmente colpiti dalle misure di contenimento dell’emergenza pandemica.
Tali sussidi straordinari, diversi dalle misure esistenti prima dell’emergenza epidemiologica, sono concessi a condizione che ricorrano i seguenti requisiti:
In deroga al punto precedente, possono fruire dei sussidi in esame anche i soggetti che hanno subìto un calo del fatturato di almeno il 60% nel periodo dal 1° marzo al 31 agosto 2020, rapportato allo stesso periodo dell’anno precedente, senza aver beneficiato dei sussidi concessi da un’apposita delibera della Giunta Provinciale del 2020.
La Provincia (istante) si è quindi rivolta all’Agenzia delle Entrate per comprendere se a tali sussidi, concessi ed erogati successivamente alla fine dello stato di emergenza (dunque, dopo il 31 marzo 2022), si applichi l’art. 10-bis, D.L. n. 137/2020.
Tale disposizione, si ricorda, prevede che i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima dell’emergenza, da chiunque erogati ed indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti alle imprese e ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP e non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.
In relazione al caso sottoposto, l’Agenzia delle Entrate ha innanzitutto rammentato che, con l’art. 10-bis, D.L. n. 137/2020, il Legislatore ha inteso escludere da tassazione i contributi di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, da chiunque e indipendentemente dalle modalità di fruizione, a imprese e lavoratori autonomi, in considerazione della finalità dell’aiuto economico di contrastare gli effetti negativi conseguenti alla pandemia.
Di conseguenza, i sussidi erogati alle imprese dalla Provincia istante, ancorché erogati successivamente al 31 marzo 2022, data di conclusione dello stato di emergenza, non assumono rilevanza fiscale poiché: