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Accogliendo le richieste avanzate dagli operatori economici e dalle associazioni di categoria, con il Provvedimento 25 ottobre 2022, prot. n. 398976, l’Agenzia delle Entrate ha semplificato il modello, approvato dal precedente Provvedimento 27 aprile 2022, prot. n. 143438, di autodichiarazione per il monitoraggio degli aiuti COVID, il cui termine di presentazione, si ricorda, è fissato entro il prossimo 30 novembre 2022.
Come sopra anticipato, con il Provvedimento 25 ottobre 2022, prot. n. 398976, l’Agenzia delle Entrate ha semplificato le modalità di compilazione dell’autodichiarazione per il monitoraggio dei c.d. aiuti COVID, escludendo dall’adempimento i contribuenti che, pur avendo fruito degli aiuti di cui all’art. 1, comma 13, D.L. n. 41/2021 (c.d. regime ombrello), non hanno superato i limiti della Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (c.d. Temporary Framework), pari a 800.000 euro sino al 27 gennaio 2021 e a 1.800.000 euro sino al 30 giugno 2022.
Nel modello di dichiarazione è stata quindi inserita la nuova casella “ES” che, se barrata, consente ai soggetti dichiaranti di non compilare il quadro A e, quindi, di non indicare l’elenco dettagliato degli aiuti COVID di cui si è beneficiato.
Tale facoltà è, tuttavia, riservata ai soli contribuenti che dichiarano di rispettare tutte le seguenti condizioni:
Dall’esonero sono però esclusi gli aiuti IMU elencati nel sopracitato quadro A e, pertanto, i corrispondenti righi devono essere comunque compilati qualora i dichiaranti abbiano beneficiato di tali aiuti.
In buona sostanza, i contribuenti che hanno beneficiato degli aiuti senza aver superato i limiti della Sezione 3.1, o che non intendono sfruttare la Sezione 3.12 del Temporary Framework, non sono tenuti a indicare l’elenco dettagliato degli aiuti COVID ricevuti.
Differentemente, i contribuenti che hanno superato i limiti del Temporary Framework o che intendono allocare parte delle misure ricevute nella Sezione 3.12, restano tenuti alla compilazione del quadro A, fornendo l’elenco dettagliato degli aiuti di cui si è beneficiato.
Il nuovo modello di dichiarazione sostituisce il precedente, approvato dal Provvedimento 27 aprile 2022, prot. n. 143438, a partire dal 27 ottobre 2022. A decorrere da tale data deve essere dunque utilizzata la versione aggiornata del modello.
In ogni caso, i soggetti che presentano le condizioni soggettive che legittimano l’applicazione delle semplificazioni in esame, possono comunque compilare l’autodichiarazione secondo le modalità ordinarie, ossia esponendo gli aiuti nel quadro A.
Da ultimo si evidenzia che i contribuenti che hanno già inviato l’autodichiarazione utilizzando il modello precedente non sono tenuti a ripresentarla.
I soggetti che si avvalgono delle semplificazioni in esame, compilando la nuova casella “ES”, restano tenuti a compilare integralmente il prospetto “Aiuti di Stato” presente nel Modello Redditi 2022.
In tal caso, infatti, non dovendo essere compilato il quadro A dell’autodichiarazione (salvo, eventualmente, i righi relativi agli aiuti IMU), non possono essere fornite le informazioni relative al “Settore” e al “Codice attività” (campi 5 e 6) necessarie per non compilare il quadro RS.
Peraltro, qualora sia già stato trasmesso il Modello Redditi 2022 senza l’indicazione degli aiuti nel prospetto “Aiuti di Stato”, è necessario compilare il quadro A con le informazioni relative al settore e al codice attività. In alternativa è comunque possibile presentare il Modello Redditi 2022 correttivo/integrativo, indicando nel prospetto “Aiuti di Stato” gli aiuti non indicati nel modello originariamente presentato.