Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Con la Risposta a Interpello n. 528 del 26 ottobre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha esplicitato quanto rilevante sia la sussistenza del vincolo economico per legittimare l’appartenenza di una società ad un Gruppo IVA, ai sensi dell’art. 70-quater, D.P.R. n. 633/1972.
Il caso posto al vaglio dell’Amministrazione Finanziaria riguardava il possibile ingresso in un Gruppo IVA, formato da società operanti nel settore assicurativo e finanziario, di una società agricola a responsabilità limitata (controllata indirettamente da una società del Gruppo IVA) che, per proprio Statuto, esercitava l’attività diretta alla coltivazione di fondi agricoli, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame ed altre attività connesse ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile.
L’argomentazione dell’Agenzia delle Entrate prende spunto dall’analisi dell’art. 70-quater, D.P.R. n. 633/1972, nonché dai suoi rimandi dispositivi che servono a inquadrare dettagliatamente la costituzione di un Gruppo IVA.
Perché ciò sia reso possibile, infatti, devono coesistere, tra i soggetti costituenti il Gruppo IVA, vincoli finanziari, economici ed organizzativi che ne definiscano il perimetro di operatività nel perseguimento di uno scopo comune e, in particolare, con riferimento al caso di specie, è stata l’analisi della sussistenza del vincolo economico a determinare la presa di posizione dell’Agenzia espressa nella Risposta in commento.
Il vincolo economico (cfr. art. 70-ter, comma 2, D.P.R. n. 633/1972) per essere presente richiede che tra i soggetti passivi, ubicati nel territorio dello Stato, sia riscontrabile almeno una delle seguenti forme di cooperazione:
A tal fine, pertanto, si rende necessaria la verifica del rapporto esistente tra le attività esercitate da ciascuna società appartenente al Gruppo e, ponendo attenzione alle discriminanti enunciate dalla citata disposizione del Decreto IVA, possiamo trarre le seguenti considerazioni.
Così dicendo, il Legislatore, qualificando l’attività come principale, ha inteso porre l’accento sul fatto che essendo tale non possa trattarsi di quella prevalente, bensì debba intendersi come l’attività che caratterizza l’operatore economico e cioè quella riportata, come oggetto sociale, nel proprio atto costitutivo.
Il fatto, inoltre, che tale attività, oltre che essere principale, deve essere anche dello stesso genere, implica l’appartenenza alla medesima tipologia economica realizzando, di conseguenza, una forma di cooperazione tra i soggetti coinvolti.
Allo stesso modo, il vincolo economico potrà sussistere qualora i soggetti coinvolti svolgano attività complementari o interdipendenti.
La complementarietà consiste nella necessaria strumentalità di una attività rispetto all’altra in modo tale che il valore economico aggiunto che ne può scaturire dipende esclusivamente dalla combinazione delle citate attività.
Mentre, l’interdipendenza trae origine dal fatto che, nella realtà economica, il processo di causalità difficilmente ha una direzione univoca, pertanto, la connessione tra più attività economiche sarà reciproca ma anche eventuale (ad esempio, i rapporti tra produttori e rivenditori nei contratti di distribuzione).
La presente è una previsione a carattere residuale e comprende forme di vincolo economico diverse da quelle viste più sopra.
Risulta preminente il concetto di avvantaggiare uno o più soggetti, richiamando il ruolo sussidiario di un’attività rispetto all’altra; pertanto ci troviamo nella fattispecie esaminata qualora un soggetto fornisca direttamente beni o servizi ad altro soggetto, anche ove lo svolgimento dell'attività caratteristica del ricevente non richieda il necessario impiego dei beni o servizi offerti.
Tutto ciò premesso, l’Agenzia delle Entrate per verificare la sussistenza del vincolo economico tra la società agricola a responsabilità limitata e le altre società appartenenti al Gruppo IVA, operanti nel settore assicurativo e finanziario, pone sotto esame il contenuto dell’art. 4 dello Statuto della società agricola che, con riferimento all’oggetto sociale, testualmente recita: “l'attività diretta alla coltivazione di fondi agricoli, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame, alle attività connesse ai sensi dell'art. 2135 del c.c. L'attività sarà svolta mediante sia la conduzione in affitto di aziende agricole sia l'acquisto di beni mobili ed immobili agricoli. Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la società potrà svolgere qualunque attività connessa, complementare o affine con le precedenti e compiere ogni operazione accessoria, ivi comprese quelle di natura finanziaria, ed in genere ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società e privati concedendo garanzie reali e/o personali anche per debiti altrui. Potrà, infine, assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi comunque oggetto connesso al proprio. È inibito l'esercizio di attività non agricola”.
A ben vedere, l’attività svolta dalla società agricola non appare preordinata alla realizzazione di un disegno imprenditoriale unitario espresso dalle società appartenenti al Gruppo, né intercorre tra le stesse alcuna forma di cooperazione economica che possa realizzare il rispetto dei requisiti richiesti dall’art. 70-ter del D.P.R. n. 633/1972.
Le società appartenenti al Gruppo IVA concentrano le proprie attività nello sviluppo di progetti appartenenti al settore assicurativo e finanziario e l’attività agricola esercitata dalla società controllata non apporta alcun influsso significativo e costruttivo a vantaggio delle altre realtà economiche.
Per tali motivi la società agricola a responsabilità limitata dovrà restare esclusa dal Gruppo IVA non assumendo rilevanza il fatto che nel proprio Statuto sia prevista la possibilità di porre in essere operazioni finanziarie, in quanto queste risulteranno pur sempre accessorie e strettamente funzionali al raggiungimento del proprio oggetto sociale che consiste nello svolgimento dell’attività agricola.