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Con il Provvedimento 25 ottobre 2022, prot. n. 398976, l’Agenzia delle Entrate ha semplificato le informazioni da rendere nell’autodichiarazione sugli aiuti di Stato ricevuti nell’ambito del “Temporary Framework” dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022.
In particolare, i soggetti che non intendono fruire dei maggiori massimali previsti dalla Sezione 3.12 o che non hanno superato i massimali pro tempore vigenti della Sezione 3.1, possono essere esonerati dall’indicazione dettagliata degli aiuti fruiti. Tale semplificazione si riflette, tuttavia, sulle modalità di compilazione del prospetto “aiuti di Stato” del Modello Redditi 2022.
Come noto, l’art. 1, commi da 13 a 15, D.L. n. 41/2021, c.d. Decreto Sostegni, ha disposto che i soggetti beneficiari degli aiuti di Stato riconosciuti nel corso dell’emergenza COVID-19, siano tenuti a presentare un’autodichiarazione, ai sensi dell’art. 47, D.P.R. n. 445/2000, al fine di attestare che l’importo complessivo degli aiuti fruiti non superi i massimali di cui alle Sezioni 3.1, “Aiuti di importo limitato”, e 3.12, “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti”, della Comunicazione C(2020) 1863 final della Commissione Europea contenente il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (c.d. Temporary Framework).
L’autodichiarazione deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, entro il prossimo 30 novembre 2022, direttamente o attraverso un intermediario abilitato.
Con il Provvedimento 27 aprile 2022, prot. n. 143438/2022, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di autodichiarazione, denominato “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rispetto dei requisiti di cui alle Sezioni 3.1 3.12 del Temporary Framework per le misure di aiuto a sostegno dell’economia nell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Con il successivo Provvedimento 25 ottobre 2022, prot. n. 398976, l’Agenzia delle Entrate ha semplificato le modalità di compilazione del modello di autodichiarazione, escludendo dall’adempimento i contribuenti che, pur avendo fruito degli aiuti di Stato COVID-19, non hanno superato i limiti della Sezione 3.1 del Temporary Framework, pari a 800.000 euro sino al 27 gennaio 2021 e a 1.800.000 euro sino al 30 giugno 2022.
Nel modello di dichiarazione è stata quindi inserita la nuova casella “ES” che, se barrata, consente ai soggetti dichiaranti di non compilare il quadro A e, quindi, di non indicare l’elenco dettagliato degli aiuti COVID di cui si è beneficiato.
Tale facoltà è tuttavia riservata ai soli contribuenti che dichiarano di rispettare tutte le seguenti condizioni:
Dall’esonero sono però esclusi gli aiuti IMU elencati nel quadro A e, pertanto, i corrispondenti righi devono essere comunque compilati qualora i dichiaranti abbiano beneficiato degli stessi.
Il nuovo modello sostituisce il precedente, approvato dal Provvedimento 27 aprile 2022, prot. n. 143438, a partire dal 27 ottobre 2022 (tuttavia, qualora l’autodichiarazione sia già stata inviata utilizzando il precedente modello, non è necessario ritrasmettere la stessa).
La nuova modalità semplificata di compilazione dell’autodichiarazione è facoltativa e, pertanto, i contribuenti possono comunque compilare l’autodichiarazione osservando le modalità ordinarie, ossia esponendo il dettaglio degli aiuti nel quadro A.
Da ultimo, teniamo ad evidenziare che in sede di compilazione dell’autodichiarazione occorre considerare anche le agevolazioni contributive, fruibili entro il 31 dicembre 2021, riconducibili ai limiti della Sezione 3.1. del Temporary Framework (tra le quali rientrano, ad esempio, l’esonero contributivo triennale per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani under 36, la c.d. decontribuzione Sud, l’esonero rafforzato per l’assunzione delle donne svantaggiate, il contributo del 50% dei trattamenti di CIGS autorizzati per i lavoratori beneficiari assunti a tempo indeterminato, ecc.).
In caso di compilazione dell’autodichiarazione con le modalità ordinarie, gli aiuti ricevuti sotto forma di agevolazioni contributive devono essere esposti nella Sezione 2 del quadro A (ossia, nel rigo dei c.d. “altri aiuti”), in quanto non ricompresi tra gli aiuti ombrello di cui all’art. 1, comma 13, D.L. n. 41/2021, da esporre dettagliatamente nella Sezione 1 del quadro. In presenza di sole agevolazioni contributive, tuttavia, si ritiene che non ricorra l’obbligo di presentazione della dichiarazione.
Le istruzioni aggiornate precisano che i soggetti che optano per la compilazione semplificata dell’autodichiarazione, barrando la casella “ES”, restano comunque tenuti a compilare il prospetto “Aiuti di Stato” del quadro RS presente nel Modello Redditi 2022.
In questo caso, infatti, non essendo richiesta la compilazione del quadro A, salvo eventualmente i righi relativi agli aiuti IMU, non possono essere fornite le informazioni relative ai campi 5, “Settore”, e 6, “Codice attività”, del quadro A, necessarie per non compilare il prospetto di quadro RS.
Qualora il Modello Redditi 2022 sia già stato trasmesso senza indicazione degli aiuti nel prospetto “Aiuti di Stato”, ricorre l’obbligo di presentare l’autodichiarazione con il quadro A compilato e con le informazioni relative ai campi 5 e 6. In alternativa, qualora si intenda beneficiare delle semplificazioni introdotte, è necessario presentare un Modello Redditi 2022 integrativo/correttivo, riportando nel prospetto “Aiuti di Stato” gli aiuti di cui si è beneficiato.