I florovivaisti che svolgono attività rientranti nell’alveo del commercio, a differenza di quanto accade per le attività agricole, sono chiamati a rispettare una serie di adempimenti amministrativi e contabili che di seguito si analizzeranno.
Tale circostanza si verifica in particolar modo quando:
- si acquistano piante di terzi in misura non prevalente per poi rivenderle senza svolgere sulle stesse alcuna attività di manipolazione o trasformazione;
- si vendono prodotti come vasi, terriccio, impianti di irrigazione, ecc. separatamente dalla pianta.
Come noto, anche se ai fini civilistici la commercializzazione è un’operazione contemplata fra quelle connesse all’attività agricola (articolo 2135 del Codice Civile) essa non è considerata tale ai fini fiscali.
Di fatti, nonostante l’articolo 4 del D.Lgs. n. 228/2001 consenta ai produttori agricoli di commercializzare prodotti di terzi (entro determinati limiti) senza obblighi in materia di autorizzazione amministrativa, tale agevolazione non ha alcun riflesso ai fini fiscali.
Per questo motivo, quindi, la mera commercializzazione di prodotti di terzi non può essere assoggettata né al regime speciale IVA (art. 34, D.P.R. 633/1972) e neppure nella determinazione del reddito su base catastale (art. 32 TUIR).
Adempimenti amministrativi
Ai fini autorizzativi, qualora l’attività non venga svolta nei confronti dei privati, occorre verificare i limiti dimensionali ammessi dalle disposizioni comunali effettuando la relativa comunicazione all’Amministrazione comunale. Non è necessario disporre del registratore telematico per la trasmissione dei corrispettivi dato che le cessioni saranno documentate tramite l’emissione della fattura. Inoltre, occorre procedere all’aggiornamento delle attività presso il Registro delle Imprese.
Se l’attività viene svolta nei confronti di privati è necessario munirsi del registratore telematico, della licenza commerciale (Legge n. 114 del 1998) qualora l’attività non rientri nei limiti disposti per la vendita diretta (art. 4 D.Lgs. 228/2001) e del registro per gli incassi in caso di problemi con il registratore telematico.
Le imprese agricole che, in base all’articolo 4 del D.Lgs. n. 228/2001, effettuano la vendita diretta anche di prodotti acquistati da terzi, devono custodire separatamente la merce dell’attività commerciale rispetto ai beni dell’azienda agricola, apponendo anche eventuali cartelli indicatori.
Infine, considerando che generalmente sono soggette alla tassa sui rifiuti le eventuali superfici adibite alla mera commercializzazione dei prodotti non agricoli, è opportuno dichiarare la posizione presso l’ente preposto al fine di non essere soggetti ad accertamenti che potrebbero determinare inutili o, quantomeno, inopportuni contenziosi.
Adempimenti contabili
Al 31 dicembre, tutti i beni di natura commerciale, giacenti in magazzino, dovranno essere inventariati.
Ai fini IVA il regime applicabile dovrà essere quello normale. In particolare, qualora si decida di gestire l’attività commerciale con la stessa azienda agricola, ai fini dell’IVA è necessaria la tenuta di una contabilità separata. Ciò comporta i seguenti adempimenti:
- titolarità di un unico numero di Partita IVA per tutte le attività esercitate;
- adozione di una distinta serie numerica per la fatturazione delle operazioni di ciascuna attività;
- tenuta dei registri delle vendite, corrispettivi ed acquisti, distintamente da quelli delle altre attività, con registrazioni separate;
- tenuta del registro riepilogativo per attività;
- distinta liquidazione dell’imposta IVA secondo le regole relative a ciascuna attività;
- la somma algebrica dei saldi di tutte le attività determina il valore dei versamenti dell’IVA periodici;
- trasmissione delle liquidazioni IVA periodiche cumulativamente per tutte le attività esercitate;
- presentazione di un’unica Dichiarazione IVA, utilizzando tanti moduli quante sono le attività gestite con contabilità separata;
- presentazione di un’unica comunicazione relativa agli adempimenti periodici (spesometro, Modelli INTRA, ecc.).
Ai fini delle imposte sul reddito, se l’azienda agricola effettua la rivendita di prodotti acquistati presso terzi e commercializzati allo stato originario, l’attività non rientra tra le attività connesse e, pertanto, il reddito deve essere determinato in via analitica sulla base della differenza tra costi e ricavi.
Una peculiarità del settore agricolo è rappresentata dalla possibilità introdotta dal comma 3-bis dell’art. 56-bis del D.P.R. 917/1986 che, a decorrere dall’anno 2020, ha introdotto la possibilità per le attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici di cui all'articolo 2135 del Codice Civile, nei limiti del 10% del volume di affari, da altri imprenditori agricoli florovivaistici, di determinare il reddito applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del 5%.
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