A seguito dell’emanazione della norma sugli extra profitti, di cui all’art. 37, D.L. n. 21/2022, alcune imprese del settore energetico, ritenendola illegittima, hanno presentato ricorso al TAR.
Recentemente, il TAR del Lazio ha dichiarato i ricorsi inammissibili, affermando che si dovranno attendere gli ulteriori provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate sui quali, invece, si potrà eventualmente rimettere il giudizio alla Corte costituzionale.
La risposta non preclude, quindi, alle c.d. imprese energivore, di attivare un contenzioso invocando l’illegittimità costituzionale di tale norma.
La norma in discussione
Tra i provvedimenti del Governo Draghi volti a contenere gli effetti degli aumenti dei costi dell’energia, del gas e degli altri combustibili, il D.L. n. 21/2022 ha introdotto un tributo sui maggiori profitti realizzati dalle aziende energetiche.
Si tratta, in particolare, di un contributo a titolo di prelievo solidaristico, per l’anno 2022, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita, l’attività di produzione di energia elettrica e di gas metano e di distribuzione di gas naturale, nonché dei rivenditori di tali fonti energetiche e di coloro che esercitano l’attività di produzione e distribuzione di prodotti petroliferi.
La base imponibile del contributo è costituita dall’aumento del saldo tra le operazioni attive e quelle passive, riferito al periodo 1° ottobre 2021-30 aprile 2022, rispetto al periodo 1° ottobre 2020-30 aprile 2021. Il contributo si applica nella misura del 25%, qualora detto saldo sia superiore a 5 milioni di euro.
Il contributo non è dovuto qualora il suddetto incremento sia inferiore al 10%. La norma precisa che la base imponibile è data dal totale delle operazioni attive, al netto dell’IVA, e il totale delle operazioni passive, al netto dell’IVA, indicate nelle Comunicazioni LIPE.
Per quanto riguarda il versamento, sono previste due rate: acconto entro il 30 giugno 2022 nella misura del 40% e saldo del restante 60% entro il 30 novembre 2022.
Gli altri provvedimenti di carattere solidaristico
Sui maggiori corrispettivi relativi alla cessione di energia, determinati dall’aumento dei prezzi, l’art. 15-bis del D.L. n. 4/2022 ha introdotto un meccanismo di compensazione sul prezzo dell’energia ceduta in rete da:
- impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato;
- impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica, che non accedono a meccanismi di incentivazione, entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010.
In pratica, il GSE pagherà al produttore di energia un importo pari alla quantità immessa in rete moltiplicata per il prezzo convenzionale, notevolmente inferiore a quello di mercato. Ciò significa, in buona sostanza, che è imposto un prezzo politico ai produttori di energia. Il periodo di applicazione delle suddette tariffe è stato fissato dal mese di febbraio 2022 al mese di giugno 2023.
Anche in questo caso, sono stati presentati alcuni ricorsi al TAR.
Nel caso degli extra profitti (art. 37, D.L. n. 21/2022), le imprese che hanno provveduto al pagamento del tributo, qualora la norma fosse dichiarata illegittima, avranno comunque diritto alla restituzione delle somme pagate.
Più articolata è la vicenda delle imprese che hanno avuto la trattenuta dal GSE per l’imposizione del prezzo fissato dal D.L. n. 4/2022, o che hanno pagato la fattura ricevuta dal GSE per i maggiori imponibili fatturati da febbraio a luglio 2022. In tali casistiche, qualora vi fosse un esito positivo dei ricorsi presentati, occorrerà testare i tempi di risposta del GSE, al quale dovranno prima essere riassegnate le necessarie risorse finanziarie.
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