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Sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate sono state pubblicate, sotto forma di FAQ, le attese risposte ai più frequenti quesiti circa le modalità di compilazione dell’autodichiarazione relativa agli aiuti di Stato COVID-19. L’autodichiarazione attestante il rispetto dei massimali del Temporary Framework, si ricorda, deve essere inviata all’Agenzia delle Entrate entro il prossimo 30 novembre 2022. Esaminiamo di seguito, per brevi flash, i principali chiarimenti resi dall’Amministrazione Finanziaria.
Gli agricoltori in regime di esonero di cui all’art. 34, comma 6, D.P.R. n. 633/1972, sono tenuti alla presentazione della dichiarazione qualora abbiano fruito degli aiuti elencati dall’art. 1, D.M. 11 dicembre 2021 e non ricadano in una delle casistiche di esonero indicate dal paragrafo “SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE”, di pagina 2 delle istruzioni del modello di autodichiarazione.
Nell’autodichiarazione in esame deve essere indicato, tra l’altro, l’ammontare degli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 al 30 giugno 2022. Con Decisione C (2021) 8442 final del 18 novembre 2021, la Commissione europea ha modificato i massimali della Sezione 3.1, elevandoli, per le imprese agricole, a 290.000 euro (si tratta della c.d. sesta modifica al Temporary Framework).
Tuttavia, gli aiuti elencati nel quadro A del modello di autodichiarazione non sono stati ancora autorizzati dalla Commissione europea, in relazione ai nuovi massimali introdotti dalla sesta modifica al Temporary Framework e, pertanto, il limite da considerare resta fermo a 225.000 euro.
Relativamente agli aiuti di Stato ricevuti dai soggetti che svolgono diverse attività, per le quali il Legislatore comunitario ha previsto un differente massimale (come, ad esempio, l’imprenditore agricolo che svolge attività primaria unitamente ad un’ulteriore attività agricola connessa di agriturismo e che ha beneficiato degli aiuti sul complesso delle attività esercitate), l’Agenzia delle Entrate precisa che è possibile far riferimento ai diversi massimali previsti per singola attività da parte dei soli soggetti che adottano la contabilità separata ai sensi dell’art. 36, D.P.R. n. 633/1972.
Al fine di venire incontro alle richieste di semplificazione ricevute dalle associazioni di categoria e dagli operatori economici, con Provvedimento 25 ottobre 2022, prot. n. 398976/2022, l’Agenzia delle Entrate ha apportato alcune semplificazioni al modello di autodichiarazione in esame.
In particolare, nel frontespizio del modello, nella dichiarazione sostitutiva da rendere per gli aiuti ricevuti nell’ambito della Sezione 3.1 del Temporary Framework, è stata inserita la nuova casella “ES” che, una volta barrata, consente al dichiarante di non compilare il quadro A (ad eccezione dei righi dedicati agli aiuti IMU) e, quindi, di non indicare l’elenco dettagliato degli aiuti Covid-19 fruiti.
Tale possibilità è tuttavia riservata ai soggetti che dichiarano di rispettare tutte le seguenti condizioni:
I contribuenti che hanno presentato l’autodichiarazione prima dell’introduzione delle sopraindicate semplificazioni (dunque, compilando il quadro A), possono, qualora riscontrino errori nell’autodichiarazione già presentata, trasmettere entro il 30 novembre 2022 una nuova autodichiarazione (con i dati corretti) in forma semplificata, barrando la casella “ES” (sempre che tali soggetti rientrino tra i nuovi casi di esonero dalla compilazione del quadro A).
Nel caso in cui il beneficio di cui all’art. 5, D.L. n. 41/2021, ossia la definizione agevolata degli avvisi bonari, intervenga dopo il 30 novembre 2022, è necessario presentare una nuova autodichiarazione per “DEFINIZIONE AGEVOLATA” (quindi, senza la possibilità di barrare la casella “ES”), per integrare i dati originariamente forniti, da compilare secondo le indicazioni fornite a pagina 2 delle istruzioni.
Tale ulteriore dichiarazione non deve, invece, essere presentata qualora nella prima sia stata barrata la casella "ES" della dichiarazione sostitutiva e continuino a sussistere le condizioni previste per la compilazione in forma semplificata.
Gli aiuti previsti dal regime quadro di cui all’art. 1, commi da 13 a 17, D.L. n. 41/2021 (c.d. “regime ombrello”), possono essere fruiti, in ogni caso, nel rispetto delle condizioni e dei massimali previsti dalla Sezione 3.1 del Temporary Framework (quinta modifica), ossia:
Detti massimali, al ricorrere delle condizioni previste dal paragrafo 87 della Sezione 3.12 del Temporary Framework, sono ridefiniti in misura pari a:
L’art. 4, comma 2, D.M. 11 dicembre 2021, dispone che in caso di superamento dei massimali previsti dal Temporary Framework, l’importo dell'aiuto eccedente il massimale spettante deve essere restituito dal beneficiario, comprensivo degli interessi di recupero.
Tale restituzione volontaria, tuttavia, può avvenire mediante la riallocazione degli aiuti di cui alla Sezione 3.1 e degli interessi da recupero maturati sino alla data di messa a disposizione del nuovo aiuto:
Ad esempio, nel caso in cui il beneficiario abbia sforato il limite del massimale stabilito nel corso del primo periodo di vigenza della Sezione 3.1, pari a 800.000 euro fino al 27 gennaio 2021, e non possa allocare l'eccedenza all’interno della Sezione 3.12 per mancanza dei requisiti richiesti, detta eccedenza non spettante può trovare capienza, interessi da recupero inclusi, all’interno del nuovo e differente massimale della medesima sezione, non interamente coperto.
Resta inteso che, in mancanza di nuovi aiuti a favore dell'impresa beneficiaria, o qualora l'ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l'importo da recuperare deve essere effettivamente riversato.
In presenza dei requisiti per l’accesso alle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework, i contribuenti che hanno fruito degli aiuti del “regime ombrello” possono optare per l’allocazione degli stessi più aderente alla propria situazione attestando, altresì, nell’autodichiarazione, il rispetto delle ulteriori condizioni previste alla predetta Sezione 3.12, anche in relazione all’intero ammontare dell’aiuto fruito.
In presenza dei necessari requisiti, pertanto, è possibile allocare nell’autodichiarazione l’aiuto, in tutto o in parte, nella Sezione 3.12.
Si pensi, ad esempio, al caso di un’impresa che ha fruito di aiuti del “regime ombrello” senza aver rilevato alcuno splafonamento, ma che ritiene di allocare l’aiuto per l’intero importo nella Sezione 3.12. In tale ipotesi, il contribuente deve barrare la casella “Sez. 3.12” del quadro A, senza compilare il quadro D.
Qualora, a seguito del superamento dei limiti massimi di aiuti, sussista la necessità di riversamento degli stessi ed il superamento dei limiti derivi dall’aver beneficiato sia degli aiuti del c.d. “regime ombrello”, sia di altri aiuti, occorre considerare l’ordine cronologico con il quale i diversi aiuti (sia quelli rientranti nel “regime ombrello”, sia quelli che non vi rientrano) sono stati e saranno registrati nel RNA, SIAN e SIPA.
Inoltre, siccome la registrazione degli aiuti del c.d. “regime ombrello” avviene successivamente alla data di messa a disposizione o di fruizione degli stessi, per i soggetti che hanno beneficiato sia di altri aiuti, sia di quelli del c.d. “regime ombrello”, l’importo eccedente il massimale spettante riferibile a questi ultimi può essere volontariamente restituito dal beneficiario, comprensivo degli interessi di recupero, con il modello F24 ELIDE (si veda la Risoluzione n. 35/E/2022 dell’Agenzia delle Entrate), o tramite scorporo dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti.
Ad esempio, l’impresa che ha beneficiato dell’esenzione relativa all’acconto IRAP 2020 per un importo pari a 500.000 euro e della decontribuzione Sud per gli ultimi tre mesi del 2020, pari, anch’essa, a 500.000 euro (entrambe le misure vanno riferite al massimale della Sezione 3.1 pro tempore vigente), può avvalersi dell’autodichiarazione per riallocare lo splafonamento, giacché il beneficio IRAP sarà registrato successivamente.
Le agevolazioni IMU non possono essere indicate nel prospetto aiuti di Stato del quadro RS del modello REDDITI, giacché trattasi di aiuti non gestiti dall’Agenzia delle Entrate e che non transitano nei modelli di dichiarazione dei redditi. Gli aiuti di Stato da riportare nel rigo RS401 dei modelli di dichiarazione dei redditi, infatti, sono solo quelli fiscali. per i quali l’Amministrazione Finanziaria è tenuta alla registrazione nel Registro Nazionale Aiuti di Stato, e che trovano esposizione anche in altri righi delle predette dichiarazioni diversi dal rigo RS401 (a parte, ad esempio, i CFP erogati dall’Agenzia che devono essere esposti unicamente nel citato rigo RS401 dei modelli REDDITI 2022).
In caso di invio di una prima autodichiarazione contenente errori o imprecisioni, il soggetto dichiarante è tenuto a rimediare all’irregolarità inviando, sempre entro il termine del 30 novembre 2022, una successiva autodichiarazione, contenente i dati corretti, che sostituisce integralmente la prima.
Le imprese cessate precedentemente al termine di presentazione dell’autodichiarazione restano tenute all’adempimento. Le stesse, infatti, potrebbero aver beneficiato di aiuti oltre i massimali fissati dal Temporary Framework.
In particolare, nell’ipotesi di cessazione della partita IVA societaria, l’onere di presentare l’autocertificazione ricorre in capo al liquidatore, oppure all’ultimo amministratore. L’obbligo di restituzione delle somme eccedenti resta, tuttavia, a carico dei soci, che ne rispondono illimitatamente, se trattasi di società di persone, o solo nei limiti del riscosso in caso di società di capitali.
Compilazione dell’autodichiarazione nel caso di superamento dei massimali
Nel caso in cui nell’ambito di un’impresa unica, costituita dalle società A e B, sia stato superato il massimale previsto dalla Sezione 3.1 del Temporary Framework e la quota di aiuti eccedente detto massimale sia riversata interamente dalla società A, la società B resta comunque tenuta a presentare l’autodichiarazione nella quale deve:
In caso di operazioni straordinarie che determinino l’estinzione del soggetto dante causa beneficiario degli aiuti, l’autodichiarazione deve essere presentata dal soggetto avente causa, tenuto a indicare, nel riquadro "Dichiarante" del frontespizio, il codice fiscale del soggetto dante causa e nel riquadro “Rappresentante firmatario della dichiarazione”:
L’applicazione in via analogica di tale impostazione determina, nei casi prospettati, che entro il 30 novembre 2022 dovranno essere presentate, da parte del soggetto neocostituito (società C) risultante dalla fusione di A e B, tre autodichiarazioni: una per conto della società A, una per conto della società B, entrambe con l’indicazione degli aiuti ricevuti e/o fruiti prima della fusione, e una ulteriore in cui indicare gli ulteriori aiuti fruiti dalla medesima società C dopo l’operazione di riorganizzazione aziendale.
(Vedi tutte le FAQ Autodichiarazione requisiti Temporary Framework)