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Il comma 3 dell’art. 9 del Decreto Aiuti-quater (D.L. n. 176/2022), ha istituito un contributo a favore di quei soggetti che, volendo fruire dell’opportunità di sfruttare la nuova detrazione del 90% legata alle spese per gli interventi agevolati dal Superbonus, si trovano nelle condizioni reddituali individuate dai commi 8-bis e 8-ter dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020.
Ci riferiamo, in particolare, a coloro che, nell’anno 2022, hanno avuto un reddito di riferimento fino a 15.000 euro, calcolato in base ad un meccanismo (quoziente familiare) che andremo ad analizzare nel prosieguo della presente informativa.
Il contributo in commento, per il quale è stato istituito un fondo pari a 20 milioni di euro, viene ad essere una sorta di “Bonus sul Superbonus” e nasce con l’intento di consentire ai meno fortunati, in termini reddituali, di mettere mano alla riconversione degli immobili.
Con il nuovo “Decreto Aiuti-quater”, infatti, è stata ridotta la percentuale della detrazione d’imposta prevista per le spese sostenute nell’anno 2023, passando dalla precedente percentuale del 110% a quella del 90%.
Così facendo, i contribuenti non avranno più la facoltà di spesarsi l’intero costo dell’operazione di riconversione edilizia che andranno ad intraprendere, ma saranno costretti a provvedervi personalmente con un, seppur minimo, sforzo finanziario, che comprenderà, in molti casi, anche l’esborso di ulteriori oneri impliciti dovuti ad una possibile richiesta di finanziamento.
Orbene, con l’istituzione di tale contributo, i cui criteri e le modalità di erogazione saranno stabiliti da apposito decreto del Ministero delle Finanze, da adottarsi entro il 17 gennaio 2023, determinate categorie di contribuenti saranno alleggerite finanziariamente e facendo parte, ad esempio, di realtà condominiali all’interno delle quali le decisioni dipendono dalle delibere assembleari, potranno non compromettere la realizzazione dei lavori.
In pratica, destinatari del contributo saranno le persone fisiche che sostengono interventi agevolati con il Superbonus su:
Per procedere al calcolo del reddito di riferimento, si deve dividere la somma dei redditi complessivi percepiti nell’anno 2022 dal contribuente e dai familiari presenti all’interno del suo nucleo familiare, per il divisore riportato nella seguente tabella:
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Nucleo familiare |
Divisore del reddito complessivo |
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Contribuente |
1 |
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Contribuente + coniuge, il soggetto legato da unione civile o la persona convivente |
2 |
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Contribuente + coniuge, il soggetto legato da unione civile o la persona convivente + 1 familiare a carico |
2,5* |
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Contribuente + coniuge, il soggetto legato da unione civile o la persona convivente + 2 familiari a carico |
3* |
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Contribuente + coniuge, il soggetto legato da unione civile o la persona convivente + 3 o più familiari a carico |
4* |
*Se manca il coniuge, il soggetto legato da unione civile o la persona convivente, tale valore viene diminuito di 1
Ricordiamo che, per essere riconosciuti a carico (art. 12, comma 2, TUIR), è necessario che si percepisca un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Ovvero, per i figli di età non superiore a ventiquattro anni, si percepisca un reddito complessivo non superiore a 4.000 euro, al lordo degli oneri deducibili.
È importante precisare che, nel conteggio del reddito di riferimento, la presenza del coniuge o del soggetto legato al contribuente da unione civile o del convivente (in termini di divisore) deve sempre essere presa in considerazione, anche qualora il medesimo sia risultato, nell’anno 2022, a carico del contribuente e viceversa.
Inoltre, nei redditi da inserire nel calcolo complessivo, dovranno confluire, oltre a quello del coniuge, del soggetto legato al contribuente da unione civile o del convivente (a carico o meno), anche quelli degli altri familiari, ma solo se considerati a carico.
Segnaliamo, infine, che alcuni autorevoli interpreti della materia sostengono che, nella determinazione del reddito complessivo, andranno prese in considerazione tutte le categorie di redditi (fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, di impresa e diversi) assoggettate ad IRPEF/IRES.
Pertanto, ne risulterebbero esclusi tutti quei redditi che sono soggetti ad imposte sostitutive dell’IRPEF (affitti soggetti a cedolare secca, redditi forfettari o minimi) o a ritenute alla fonte a titolo d’imposta (dividendi da società di capitali).
Nell’attesa di un chiarimento da parte dell’Amministrazione Finanziaria, ci sentiamo di potere affermare che, se tale impostazione sarà confermata, non sempre il “Bonus sul Superbonus” troverà spazio all’interno di realtà economicamente svantaggiate.