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Come noto, l’agevolazione conosciuta come Piccola Proprietà Contadina (PPC), rappresenta uno degli sgravi sulle imposte indirette più utilizzato nel nostro ordinamento.
Scopo della disciplina in esame è di detassare in maniera netta le imposte indirette per l’acquisto di terreni agricoli da parte di Coltivatori Diretti (CD) o di Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) e, quindi, di soggetti che gestiscono e coltivano la terra in maniera prevalente e professionale, essendo iscritti nell’apposita sezione previdenziale dell’INPS.
Gli effetti fiscali determinati dall’applicazione di una tale disciplina comportano, all’atto del trasferimento sia di terreni a destinazione agricola che di fabbricati di varia natura posti a servizio della coltivazione del fondo, l’applicazione del seguente regime tributario:
Inoltre, gli onorari del notaio vengono ridotti, per legge, alla metà.
Ricordiamo, inoltre, che per potere accedere a tali benefici è richiesto il rispetto di determinate condizioni soggettive ed oggettive che, se disattese, potranno dare luogo alla decadenza dell’agevolazione.
Ci riferiamo, in particolare, al fatto che:
Tra i soggetti che potranno accedere ai benefici PPC, inoltre, possiamo anche inserire i cosiddetti IAP in itinere, cioè quei soggetti (persone fisiche o società) che, non essendo ancora in possesso dei requisiti professionali, hanno presentato istanza di riconoscimento della qualifica alla Regione competente e si sono iscritti alla gestione previdenziale.
Ricorrendo una tale fattispecie, salvo differenti previsioni da parte della Regione competente, viene previsto un termine di ventiquattro mesi (due anni) entro il quale il soggetto può venire in possesso dei requisiti richiesti, pena la decadenza dalle agevolazioni conseguite.
Ebbene, considerate le situazioni dianzi enunciate, la stessa Amministrazione Finanziaria, laddove intenda procedere a fini accertativi riscontrando la mancanza dei requisiti soggettivi richiesti, dovrà tenere nella dovuta considerazione differenti termini di decadenza, entro i quali proporre l’accertamento.
Infatti, in base all’art. 76, comma 2, lett. a), D.P.R. n. 131/1986, con riferimento all’imposta di registro, l’azione volta al recupero dell’imposta deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro tre anni, decorrenti, per gli atti presentati per la registrazione o registrati per via telematica, dalla richiesta di registrazione.
Per cui, se il trasferimento dei terreni, usufruendo della PPC, sarà effettuato nei confronti di uno IAP (persona fisica o società) ordinario, il termine triennale per produrre l’eventuale accertamento decorrerà dalla registrazione dell’atto; mentre, qualora il richiedente risulti qualificabile come IAP in itinere, l’Amministrazione Finanziaria dovrà tenerne conto, allungando i termini di decorrenza temporale per proporre accertamento.
Pertanto, in caso di IAP in itinere, secondo quanto affermato anche da svariate ordinanze della Corte di Cassazione (Ordinanze nn. 939/2019, 15324/2022 e 31397/2022), per individuare il dies a quo e fare partire le tempistiche entro le quali si devono verificare i requisiti soggettivi per proporre l’eventuale richiesta di versamento delle somme non versate, l’Amministrazione Finanziaria dovrà automaticamente prendere in considerazione lo slittamento di ventiquattro mesi, che andranno ad aggiungersi al triennio richiesto dalla norma.