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ll D.D.L. “Bilancio 2023” prevede la possibilità di estinguere i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, senza corrispondere sanzioni e interessi, versando le sole somme dovute a titolo di capitale e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica delle cartelle di pagamento.
Il pagamento delle somme dovute può essere effettuato in un’unica soluzione o in un massimo di diciotto rate. È poi previsto lo stralcio automatico dei carichi fino a 1.000 euro affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.
L’art. 45 del D.D.L. “Bilancio 2023” prevede lo stralcio automatico, alla data del 31 gennaio 2023, dei debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2023, fino a 1.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, ancorché ricompresi nelle precedenti rottamazioni.
Di conseguenza è prevista, dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2023 e fino al 31 gennaio 2023, ossia la data in cui sarà effettuata la cancellazione automatica dei carichi, la sospensione dell’attività di riscossione in relazione ai debiti oggetto di stralcio.
Il limite di 1.000 euro è calcolato sommando il capitale dovuto, le sanzioni e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo per ciascun singolo debito iscritto al ruolo. Pertanto, qualora la cartella riporti più posizioni iscritte a ruolo, saranno automaticamente cancellati tutti i carichi d’importo inferiore alla soglia limite.
L’art. 46 del D.D.L. “Bilancio 2023” ripropone, invece, una nuova definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo (c.d. rottamazione-quater).
È previsto, in particolare, che i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, possano essere estinti, senza corrispondere interessi e sanzioni, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
La nuova rottamazione consente, dunque, di definire i debiti iscritti a ruolo senza corrispondere le somme affidate all’Agente della riscossione a titolo di interessi e sanzioni, gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sui contributi o premi degli enti pubblici previdenziali e l’aggio dovuto all’Agente della riscossione.
Possono essere ricompresi, nella definizione agevolata, anche i debiti risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento o su istanza presentata dai debitori per la ristrutturazione dei debiti del consumatore e per il concordato minore.
Per espressa previsione normativa, restano invece esclusi dalla definizione in esame i carichi affidati all’Agente della riscossione recanti:
In relazione alle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la definizione agevolata opera limitatamente agli interessi e alle somme maturate a titolo di aggio.
Il pagamento delle somme dovute può essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2023, oppure in un massimo di diciotto rate. La prima e la seconda rata, ciascuna d’importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadono, rispettivamente, il 31 luglio e il 30 novembre 2023; le restanti rate, di pari ammontare, scadono il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.
In caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2023, gli interessi al tasso del 2% annuo.
Ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
Se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, il debitore ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai fini della definizione, per beneficiare dei relativi effetti, deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi presentando la dichiarazione di cui al paragrafo successivo.
Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione in esame, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
La disposizione in esame prevede che l’Agente della riscossione fornisca ai debitori, nell’area riservata del proprio sito istituzionale (https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/), i dati necessari a individuare i carichi definibili.
Il debitore, a sua volta, è tenuto a manifestare la volontà di procedere alla definizione agevolata, trasmettendo, entro il 30 aprile 2023, un’apposita dichiarazione, secondo le modalità che saranno comunicate dall’Agente della riscossione entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2023; nella dichiarazione il debitore deve indicare il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo di diciotto rate.
Nella dichiarazione, il debitore deve indicare anche l’eventuale pendenza di giudizi relativi ai carichi in essa ricompresi, assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi che, previa presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, saranno sospesi dal giudice.
L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
Entro il 30 giugno 2023, l’Agente della riscossione comunica ai debitori che hanno aderito alla definizione agevolata l’ammontare complessivo delle somme dovute, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
La mera presentazione della dichiarazione determina, in relazione ai carichi definibili che ne costituiscono l’oggetto, la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza. Sono poi sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione dell’istanza di definizione.
A seguito della presentazione della dichiarazione, inoltre, non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, non possono essere avviate nuove procedure esecutive e non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, sempre che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.
L’adesione alla definizione agevolata, infine, consente il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
In caso di mancato, ovvero, di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata o di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della stessa.
In tale ipotesi, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto e l’Agente della riscossione riprende l’attività di recupero del debito residuo.