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Lo scorso 22 novembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 360 del 30 settembre 2022, che modifica le Linee Guida sull’etichettatura degli imballaggi.
Tale Decreto abroga e sostituisce il precedente D.M. n. 114 del 16 marzo 2022, recante le “Linee Guida sull’etichettatura degli imballaggi ai sensi dell’art. 219, comma 5, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.
Per tutti gli imballaggi prodotti dal 1° gennaio 2023, scatta l’obbligo di indicare la codifica alfa-numerica prevista dalla Decisione 97/129/CE della Commissione UE, ai fini dell’identificazione e classificazione dell’imballaggio e la natura dei materiali di imballo utilizzati.
In particolare, per quanto riguarda l’obbligo delle ulteriori informazioni relative alla destinazione finale degli imballaggi, al fine del loro conferimento a fine vita e al fine della raccolta differenziata, si segnala che sono interessati:
Sono, invece, esclusi da tale obbligo gli imballaggi destinati al canale commerciale/industriale, ossia al cosiddetto canale B2B, sui quali però il produttore deve, comunque, apporre i codici di identificazione del materiale, sulla base della citata Decisione 97/129/CE. Tali informazioni possono essere apposte e rese disponibili attraverso l’utilizzo di canali alternativi quali QR code, App o siti web.
Per l’identificazione degli imballaggi in plastica realizzati con polimeri non previsti espressamente nella Decisione 97/12/CE (oppure con una loro combinazione), è possibile fare riferimento alle norme UNI EN ISO 1043-1.
Per gli imballaggi composti da un unico materiale (monocomponente) e destinati al canale B2C (consumatore finale), la guida precisa che devono essere riportate le seguenti informazioni:
Su tale ultimo aspetto viene suggerito di indicare:
ed invitare il consumatore a verificare le disposizioni del proprio Comune o dell’ente che eroga il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Per gli imballaggi composti da più componenti, distintamente separabili manualmente, le indicazioni relative alla identificazione e classificazione del materiale andranno riportate su ciascuna di esse. Pertanto, ogni componente dell’imballaggio, come già evidenziato nel caso della tipologia “monocomponente”, dovrà riportare:
Qualora non fosse possibile, per ragioni di dimensione, riportare le suddette informazioni obbligatorie su ogni componente, le stesse potranno essere indicate sul corpo principale, o sull’imballaggio di presentazione.
Invece, per gli imballaggi composti da più componenti, non separabili manualmente, che comprendono un corpo principale e altre componenti accessorie, dovrà essere riportata obbligatoriamente la codifica identificativa del materiale del corpo principale e le indicazioni della raccolta riferite al componente principale.
Gli imballaggi privi dei requisiti di etichettatura già immessi in commercio o provvisti di etichettatura alla data del 1° gennaio 2023 potranno essere commercializzati fino al loro esaurimento.
Le sanzioni si applicano a “chiunque immette nel mercato interno imballaggi privi dei requisiti di cui all’articolo 219, comma 5” del D.Lgs. n. 152/2006. Pertanto, anche il produttore agricolo che acquista ed immette sul mercato imballaggi privi delle indicazioni necessarie potrà essere sanzionato.