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Con la Comunicazione della Commissione europea del 28 ottobre 2022 C (2022) 7945 final, l’Europa ha legittimato gli incentivi automatici per la realizzazione di impianti fotovoltaici, stabilendo un contributo fino al 65% della spesa, per le piccole imprese, e fino al 45% della spesa per le grandi imprese.
I regimi di aiuto possono essere limitati a una o a diverse tecnologie, ma non devono includere alcuna limitazione o discriminazione.
Nella comunicazione di matrice europea, sono stati definiti i progetti ammissibili e le percentuali d’intervento ammesse; spetta ora ai diversi Stati membri, recepire le indicazioni e trasfonderle in provvedimenti ad hoc redatti secondo le proprie esigenze e possibilità.
Le Linee Guida stabiliscono che gli incentivi automatici saranno concessi a fronte di progetti che prevedono la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici o da altre tipologie di impianti solari, ma sono ammessi anche interventi che prevedono la produzione di energia da impianti eolici, interventi per la produzione di energia geotermica, per lo stoccaggio di energia sia termica che elettrica, per la produzione di calore rinnovabile, per la produzione di idrogeno rinnovabile o per la produzione di biogas e biometano da rifiuti e residui.
Sono previsti dei termini temporali per la realizzazione dei progetti e, considerato che gli incentivi dovranno essere concessi, al massimo, entro il 31 dicembre 2023, gli impianti dovranno essere completati ed entrare in funzione entro 30 mesi dalla data di concessione (36 mesi dopo la data di concessione per gli aiuti agli impianti eolici offshore e agli impianti a idrogeno rinnovabile).
Se, nel recepimento da parte degli Stati membri, gli aiuti saranno concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, se sarà previsto che gli interventi non potranno superare i 25 milioni di euro per impresa / progetto e se i progetti rientreranno nella definizione di “piccola entità”, non sarà obbligatoria alcuna procedura di gara competitiva, in relazione all’ottenimento dei benefici.
Sono considerati di “piccola entità” i progetti:
Inoltre, in caso di progetti che riguardano interventi interamente di proprietà di PMI o di comunità di energia rinnovabile, sono ammessi anche con una capacità installata pari o inferiore a 6 MW.
Con riferimento all’intensità di aiuto concedibile, si segnala che la percentuale concedibile arriva ordinariamente al 45% del costo complessivo dell’investimento ammesso, ma potrà essere aumentata di 20 punti percentuali (fino al 65%) nel caso di aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali (fino al 55%) qualora l’aiuto sia rivolto alle medie imprese.
L’incentivo sarà concesso a fronte di investimenti il cui avvio dei lavori parte dal 20 luglio 2022, ma, per i progetti avviati prima di tale data, gli aiuti potranno essere concessi per accelerare l’investimento o ampliarne la portata in misura importante.
In tale ultima fattispecie, la copertura finanziaria riguarderà solamente i costi supplementari ricollegabili alle misure di accelerazione o di ampliamento.