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Entro il prossimo 16 dicembre 2022, deve essere effettuato il versamento della seconda rata a saldo dell’IMU dovuta per l’anno 2022.
A tal fine, assume particolare rilievo la Sentenza n. 209 del 13 ottobre 2022, con la quale la Corte Costituzionale ha sancito l’illegittimità della disciplina IMU laddove limita l’esenzione dall’imposta municipale accordata all’abitazione principale al solo fabbricato ove il proprietario e il suo nucleo familiare risiedono e dimorano abitualmente.
La nuova IMU, disciplinata dall’art. 1, commi da 738 a 783, Legge n. 160/2019, continua a dover essere dovuta dai possessori di immobili insistenti sul territorio dello Stato, ossia dal proprietario o dal titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, superficie ed enfiteusi.
Tra i soggetti passivi IMU rientrano poi, tra gli altri, il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento giudiziale, il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria (leasing) ed il concessionario di aree demaniali.
Qualora, in relazione al medesimo immobile, siano presenti più soggetti passivi, ciascuno di essi è titolare di un’autonoma obbligazione e deve tener conto delle relative condizioni soggettive ed oggettive.
Dall’obbligo di versamento dell’imposta municipale, è esclusa l’abitazione principale, non di lusso, e le relative pertinenze, intendendosi per tale l’immobile nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
L’abitazione principale di lusso, ossia rientrante nelle categorie catastali A/1 (abitazioni signorili), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi), invece, è soggetta a IMU, pur con applicazione di una aliquota ridotta (0,5%) ed il riconoscimento di una detrazione di 200 euro.
Con Sentenza n. 209/2022, la Corte Costituzionale ha stabilito l’illegittimità della disciplina IMU, laddove limita l’esenzione dall’imposta accordata all’abitazione principale al solo fabbricato in cui il proprietario e il suo nucleo familiare risiedono e dimorano abitualmente.
Allo stato attuale, pertanto, la qualifica di abitazione principale è subordinata soltanto alla sussistenza dei requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica in capo al possessore dell’immobile.
Di conseguenza, in presenza di due coniugi, ciascuno possessore di un immobile, sito nello stesso Comune o in due Comuni diversi, nel quale vi abbiano stabilito la propria residenza anagrafica e la dimora abituale, l’esenzione IMU e le altre agevolazioni accordate dall’art. 1, commi 748 e 749, Legge n. 160/2019 (aliquota ridotta e detrazione), possono essere fruite da entrambi i coniugi, senza che assuma rilievo la residenza e la dimora abituale degli altri componenti del nucleo familiare.
Il recupero della maggiore imposta versata lo scorso mese di giugno, anteriormente alla sentenza della Consulta, può essere effettuato, almeno da parte dei soggetti che dispongono di immobili ulteriori rispetto all’abitazione principale, scomputando quanto versato in eccesso dall’importo dovuto a titolo di saldo IMU 2022.
In alternativa, è possibile recuperare l’eccedenza presentando, entro cinque anni dal versamento, apposita istanza di rimborso (o, se previsto dal regolamento comunale, scomputando la maggiore imposta versata da quanto dovuto a titolo di IMU 2023).
L’esenzione da IMU è poi riconosciuta a favore dei terreni agricoli:
L’esenzione è accordata, tra l’altro, anche alle seguenti fattispecie:
Non sono, invece, più assimilate all’abitazione principale, e non beneficiano della relativa esenzione, le unità immobiliari possedute dagli Italiani non residenti iscritti all’AIRE e pensionati. A favore di questi soggetti è accordata, esclusivamente per l’anno 2022, una riduzione del 62,5% dell’IMU dovuta sull’unica unità immobiliare non locata e non data in comodato.
In sede di determinazione dell’imposta dovuta, infine, occorre considerare le riduzioni accordate a talune tipologie di immobili, tra cui, ad esempio, quelle previste per:
Sono soggette ad IMU anche le aree fabbricabili ossia quelle aree utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. Tuttavia, come precisato nella stessa lettera d), comma 741 della Legge 160/2019, non sono considerate aree fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, sui quali persiste l'utilizzazione agrosilvo- pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.
Il versamento dell’IMU deve essere effettuato in due rate: la prima, a titolo di acconto, entro lo scorso 16 giugno, e la seconda, a saldo, entro il prossimo 16 dicembre 2022 (è comunque possibile versare l’imposta dovuta in un’unica soluzione, entro il 16 giugno di ciascun anno).
La seconda rata, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, è calcolata a conguaglio, sulla base delle aliquote pubblicate sul sito istituzionale del Ministero dell’Economia e delle Finanze entro lo scorso 28 ottobre 2022.
Il versamento dell’imposta dovuta può essere effettuato sia con il Modello F24 (ordinario o semplificato), sia con i bollettini di conto corrente postale.