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Con Nota 28 novembre 2022, l’IFEL ha reso interessanti chiarimenti circa il regime dichiarativo e sugli altri adempimenti connessi al riversamento dell’imposta di soggiorno ai Comuni.
L’Istituto per la Finanza e l’Economia Locale dell’ANCI ha innanzitutto ricordato che negli ultimi anni la disciplina dell’imposta di soggiorno è stata oggetto di significative modifiche. Da ultimo, il D.L. n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, ha riconosciuto al gestore delle strutture ricettive il ruolo di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, nonché quello di responsabile della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.
Con riguardo alla presentazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno, la novellata normativa ha previsto che la dichiarazione sia presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità dettate dal D.M. 29 aprile 2022 del Ministro dell'Economia e delle Finanze.
Il Decreto Ministeriale disciplina il nuovo adempimento dichiarativo, da effettuarsi mediante il canale telematico dell'Agenzia delle Entrate, ma non incide in alcun modo sulle modalità e sui termini di versamento, di norma trimestrali, dell’imposta di soggiorno da parte dei gestori delle strutture ricettive ai Comuni, né tantomeno sulle comunicazioni che si accompagnano a tale riversamento e che sono disciplinate dal regolamento comunale.
In questo senso deve, infatti, osservarsi che le comunicazioni rese ai Comuni congiuntamente al riversamento periodico del gettito non ne rappresentano un adempimento diverso ed autonomo, ma, anzi, ne costituiscono il complemento necessario per l’amministrazione ad effettuare la contestuale riconciliazione tra versamento, numero di pernottamenti e gestore della struttura ricettiva.
In molti Comuni, peraltro, l’effettuazione delle comunicazioni periodiche contestuali al riversamento dell’imposta di soggiorno non costituisce un aggravio per il gestore delle strutture ricettive, ma, anzi, una facilitazione, in quanto gli consente di ottenere la precompilazione del conto della gestione (c.d. Modello 21), necessario all’assolvimento degli adempimenti contabili connessi alla qualificazione di agente contabile del gestore delle strutture ricettive.
In relazione al riconoscimento della responsabilità contabile ed all’obbligo di resa del conto della gestione che ne deriva, l’IFEL ha evidenziato che ad oggi si registrano orientamenti contrapposti da parte delle sezioni regionali della Corte dei Conti pronunciatesi sulla questione.
Se l’orientamento maggioritario, infatti, propende per continuare a qualificare il gestore delle strutture ricettive quale agente contabile, gravato dall’obbligo di resa del conto della gestione, non mancano pronunce di diverso orientamento che ritengono ora superata tale qualificazione.
Secondo l’IFEL, la previsione del nuovo obbligo dichiarativo non assorbe la potestà, che rimane in capo ai Comuni ai sensi dell’art. 52, D.Lgs. 446/1997, di disciplinare le modalità di riversamento dell’imposta (e le comunicazioni trimestrali collegate), così come, sulla base della giurisprudenza contabile che appare maggioritaria, e nell’attesa di un intervento definitivo e chiarificatore, non sostituisce gli ulteriori adempimenti collegati alla responsabilità contabile dei gestori, che si sostanzia nell’obbligo di rendere il conto di gestione entro il 30 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.