Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Nel 1978, con l’introduzione del D.P.R. n. 627 del 6 ottobre, è nata la bolla di accompagnamento. Questo strumento venne introdotto per far fronte alla necessità di monitorare in maniera più precisa la circolazione delle merci sul territorio italiano.
L’art. 1 prevedeva che i beni viaggianti dovessero essere accompagnati, durante il trasporto, da bolla di accompagnamento o da fattura, o da altro documento di cui al primo comma dell'art. 21, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, emesso dal mittente prima dell'inizio del trasporto.
Il documento doveva essere datato e numerato progressivamente e doveva contenere, in ogni caso, le seguenti indicazioni:
Il documento doveva essere emesso in tre esemplari, firmati per ricevuta dal vettore o da un suo incaricato all'atto del ritiro dei beni.
Uno degli esemplari veniva conservato dal mittente, gli altri due venivano ritirati dal vettore che, previa sottoscrizione del destinatario, ne conservava uno e consegnava l'altro al destinatario medesimo, contemporaneamente ai beni trasportati.
La norma prevedeva che tale documento dovesse accompagnare il trasporto dei beni viaggianti, ma non era prevista la sua emissione nel caso in cui fosse già stata emessa fattura.
La bolla di accompagnamento è stata soppressa nel 1996 e sostituita, in generale, dal documento di trasporto, ma il suo obbligo permane solo per particolari settori merceologici come, ad esempio, tabacchi e fiammiferi, prodotti assoggettati ad accisa e all’imposta di consumo.
Per questi prodotti, la bolla di accompagnamento non è solo obbligatoria, ma deve anche essere stampata presso tipografie autorizzate.
Il DDT
Come detto, il D.P.R. n. 472/96 ha introdotto il Documento di Trasporto (DDT) in sostituzione della precedente Bolla di Accompagnamento. Il DDT è un documento di natura fiscale, che certifica un trasferimento di merci dal cedente al cessionario.
Tale Documento ha assunto una funzione prettamente contabile, costituisce il presupposto per la successiva emissione della fattura differita ed è anche uno strumento idoneo a superare le presunzioni di cessione e di acquisto (D.P.R. n. 441/1997).
Con la Circolare 11 ottobre 1996, n. 249/E è stato chiarito che i beni viaggianti non devono essere più obbligatoriamente accompagnati dal DDT. In tal caso, quest'ultimo "in base alle diverse esigenze aziendali, può (...) essere spedito nel giorno in cui è iniziato il trasporto dei beni oltre che tramite servizio postale, anche a mezzo corriere oppure tramite gli strumenti elettronici”.
Il Documento di Trasporto rappresenta, comunque, la prova dell’avvenuta consegna dei beni; a tal fine è opportuno farsi controfirmare una copia dello stesso alla consegna dei beni.
Il DDT deve contenere l’indicazione di alcuni elementi obbligatori, così come disposto dall’art. 1 del D.P.R. n. 472/1996:
Il DDT deve essere emesso prima della consegna diretta o dell’affidamento dei beni al trasportatore. Nel caso in cui il trasporto sia effettuato da più vettori, il DDT dovrà indicare "almeno le generalità del primo incaricato del trasporto", il quale, però, "non è tenuto ad eseguire ulteriori annotazioni" sul DDT medesimo.
Al Documento di Trasporto è equiparato qualsiasi altro documento, (ad esempio la nota di consegna, la lettera di vettura, la polizza di carico, etc.), purché il documento contenga gli elementi essenziali sopra evidenziati.
Vi sono due circostanze previste dalla norma per le quali l’emissione del DDT è obbligatoria:
Per quanto riguarda la prima casistica, occorre precisare che, nel caso di cessione di beni mobili, il termine di emissione della fattura varia a seconda che la consegna o la spedizione avvenga utilizzando il DDT (o un altro documento idoneo) o meno:
Il secondo caso in cui è obbligatorio emettere il DDT è quando vi sono movimentazioni di beni non destinati alla vendita e, quindi, quando non c’è un passaggio di proprietà (ad esempio nei casi di invio di beni omaggio, in conto visione, conto lavorazione, in conto deposito o comodato, in conto prova, in conto riparazione, ecc.).
Al fine di superare le presunzioni di acquisto e di cessione dei beni stessi previste dalla normativa IVA (art. 53 del D.P.R. n. 633/1972), sarà quindi necessario utilizzare un Documento di Trasporto che contenga l’espressa indicazione della causale non traslativa della proprietà.
Nel caso in cui non vi sia trasferimento della proprietà del bene, la mancata segnalazione nel DDT della causale specifica sottintende automaticamente il passaggio di proprietà del bene e questo potrebbe risultare problematico nel caso di una eventuale contestazione da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
Il Documento di Trasporto è soggetto all’obbligo di conservazione:
MVV e MVV elettronico
Per il settore vitivinicolo, oltre all’utilizzo del classico DDT, è previsto uno specifico documento di accompagnamento per le uve da vino. Tale documento è rappresentato dal “MVV” - Movimenti dei prodotti Vitivinicoli”, che può essere predisposto nelle seguenti modalità:
Per i trasporti effettuati interamente sul territorio italiano e nel raggio di distanza massimo di 70 km dal vigneto non è necessario compilare nessun documento.
In alcuni casi è necessario che il trasporto venga accompagnato da un documento di trasporto DDT:
Con l’entrata in vigore dei decreti del 30 ottobre 2020 e del 28 dicembre 2020, contenenti le disposizioni per l‘impiego del MVV-e, i modelli IT hanno cessato di essere documenti riconosciuti ai fini del trasporto dei prodotti vitivinicoli, pertanto, dal 1° gennaio 2021 non è più possibile utilizzarli in nessun caso.