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Con una modifica all’art. 1, comma 503, Legge n. 160/2019, c.d. Legge di Bilancio 2020, il D.D.L. Bilancio 2023 mantiene l’esonero contributivo per tutto l’anno 2023, a favore dei giovani Coltivatori Diretti (CD) ed Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) iscritti alla corrispondente previdenza agricola che, non avendo ancora compiuto i quarant’anni di età, intendono intraprendere, nel corso del 2023, una nuova attività imprenditoriale nel settore dell’agricoltura.
Sono state le varie Leggi di Bilancio che, anno dopo anno, hanno introdotto l’esonero contributivo per quei giovani imprenditori agricoli che, non avendo ancora compiuto quarant’anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio al 31 dicembre 2023, non saranno tenuti al versamento, per un periodo massimo di 24 mesi, del 100% dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, oltre al contributo addizionale di cui all’art. 17, comma 1, Legge n. 160/1975, cui sono tenuti i CD e gli IAP per l’intero nucleo.
Considerata la ratio della norma, il requisito della nuova iscrizione nella previdenza agricola si realizza qualora il CD o l’IAP non sia già stato iscritto e successivamente cancellato nei dodici mesi precedenti l’inizio della nuova attività.
Con particolare riferimento ai coltivatori diretti, il requisito della mancata precedente iscrizione è richiesto con esclusivo riferimento al titolare del nucleo CD; inoltre, viene precisato dall’INPS, che ai fini dell’ammissione al beneficio, per nuova realtà imprenditoriale, va considerata quella ulteriore e diversa rispetto ad altre eventualmente già esistenti.
L’istituto avrà cura di accertare che il nucleo del coltivatore diretto che richiede l’ammissione all’incentivo non sia composto, anche se con ruoli diversi, dai medesimi soggetti e non eserciti l’attività sui medesimi fondi di altro nucleo CD esistente.
Ricordiamo che l’INPS, integrando quanto già espresso con la sua Circolare n. 85/2017, ha precisato che si è in presenza di una nuova forma imprenditoriale agricola anche quando il cambiamento ricade sulla coltivazione dei fondi, sulla silvicoltura, sull’allevamento del bestiame e attività connesse, stante la definizione dell’imprenditore agricolo di cui all’art. 2135 del Codice Civile.
Pertanto, il requisito per l’esonero risulta soddisfatto in tutti i casi in cui alla nuova iscrizione del CD o IAP, con età inferiore ai quarant’anni, sia riconducibile un’innovazione nell’oggetto dell’impresa, concretizzabile anche attraverso lo sviluppo o il mutamento dell’attività preesistente.
Non sono ricompresi nell’esonero i premi INAIL (solo per i CD) e il contributo di maternità.
Qualora il soggetto richiedente l’esonero disponga di altri esoneri o riduzioni, i benefici non potranno cumularsi e, nei casi di concorrenza di più esoneri o riduzioni, sarà applicata, in sede di tariffazione, l’agevolazione più favorevole al contribuente.
Considerando ancora valide le modalità di presentazione della domanda dettate dall’INPS con sua Circolare n. 59/2022, al netto delle modifiche che saranno apportate al modulo da una circolare di prossima emanazione, possiamo affermare che il soggetto interessato dovrà presentare domanda di ammissione all’Istituto di Previdenza utilizzando l’apposito prospetto telematico, normalmente reperibile accedendo al Cassetto previdenziale per Autonomi Agricoli.
Una volta accolta la richiesta, l’esonero sarà applicato in sede di tariffazione, ma, perché ciò possa avvenire, deve essere rispettata la regolarità dei seguenti adempimenti: