Gli agricoltori in possesso di attrezzatura o macchinari agricoli ormai datati possono procedere alla loro vendita, ma tale operazione deve essere correttamente inquadrata, sia per quanto riguarda le norme sulla sicurezza, sia per quanto riguarda il giusto trattamento ai fini IVA.
Norme di sicurezza
In primo luogo, occorre sottolineare che non è ammessa la vendita di trattori agricoli non a norma, in qualsiasi forma e tra chiunque.
Infatti, il Decreto Legislativo 81/2008, meglio noto come Testo Unico sulla Sicurezza, prevede norme molto precise riguardanti la cessione a vario titolo di macchinari ed attrezzature, introdotte al fine di evitare di mettere in circolazione attrezzature che potrebbero minare la salute e l’integrità fisica di chi le dovrà utilizzare.
Il citato decreto dispone che la vendita, il noleggio o il comodato d’uso di qualsiasi attrezzatura di lavoro non rispondente ai requisiti di sicurezza di cui all’art. 70, siano assolutamente vietati, prevedendo, tra l’altro, sanzioni molto pesanti.
Infatti, ad esempio, la vendita di un trattore privo dei Requisiti Essenziali di Sicurezza (RES) può comportare per il venditore il suo arresto per un periodo da tre a sei mesi o una ammenda che va da 10.000 a 40.000 euro (articolo 57, comma 2, D.Lgs. 81/2008).
Oltre alle sanzioni, verrebbero imputate al venditore tutte le responsabilità di un eventuale incidente o infortunio causato dall’uso di un macchinario non rispondente ai requisiti di legge.
Inoltre, il contratto di vendita potrebbe risultare nullo per illiceità dell’oggetto ai sensi degli articoli 1346 e 1418 del Codice Civile, con l’obbligo di rimborsare l’intero importo all’acquirente, salvo il suo diritto di agire per un eventuale risarcimento di danni.
Cosa fare nel momento in cui si intende vendere un vecchio trattore privo dei requisiti essenziali di sicurezza? Le possibili soluzioni sono soltanto due:
- È possibile cederlo come rottame per la sua demolizione, precludendone l’utilizzo;
- È possibile ricondizionarlo.
Non vi sono altre soluzioni al riguardo, infatti, anche dovesse essere ceduto in comodato o in prestito (articolo 1803 del Codice Civile), l’atto dovrà in ogni caso essere accompagnato da un’autocertificazione in cui si dichiara che i macchinari sono conformi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (articolo 23, comma 1, del D. Lgs. 81/2008).
Aspetti fiscali - IVA
Un produttore agricolo che opera in regime IVA speciale ai sensi dell'art. 34 del D.P.R. 633/72 che decide di vendere un bene strumentale precedentemente utilizzato nello svolgimento della propria attività, deve assoggettare ad IVA la relativa cessione.
L'imposta, in tal caso, è dovuta per intero, in quanto la cessione del bene strumentale non rientra tra le operazioni per le quali è ammessa la detrazione forfettaria.
Acquisto da soggetto esonerato
Qualora l’acquisto venga fatto da un agricoltore in regime di esonero ex art. 34, comma 6, D.P.R. 633/72, l’obbligo della fatturazione ricade sull'acquirente non in regime di esonero, il quale deve indicare l’imposta con applicazione dell’aliquota propria del bene.
Tale orientamento trova conferma nelle Risoluzioni n. 384076 del 13 gennaio 1981 e n. 450313 del 20 novembre 1992, con cui il Ministero ha confermato che, in caso di acquisto di beni strumentali usati, il cessionario è obbligato ad emettere autofattura con distinta indicazione dell’imposta, la quale è detraibile.
Copia dell’autofattura deve essere rilasciata al produttore agricolo cedente.
Vendita a soggetto senza Partita IVA
Qualora la vendita venga effettuata in favore di un soggetto non titolare di Partita IVA che non è interessato al carico UMA per il carburante agevolato, è sufficiente che venga cancellata l’iscrizione UMA del mezzo unitamente alla restituzione delle targhe, per poi procedere alla vendita all’hobbista che non ha posizione fiscale IVA.
Al momento della vendita, è necessario emettere una regolare fattura, indicando i dati dell’acquirente, il suo Codice Fiscale, i dati del trattore e, in particolare, il numero del telaio, applicando l’aliquota ordinaria dell’IVA corrispondente al 22%.
È da precisare, infine, che i trattori senza targa UMA non possono circolare sulle strade pubbliche ma, se l’hobbista intende utilizzarlo all’interno del suo fondo, non ci sono problemi.
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