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Con il Provvedimento n. 450517 del 6 dicembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fissato i termini per l’invio della Comunicazione della cessione dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia e gas nei mesi di ottobre e novembre 2022 e per l’utilizzo dei medesimi tramite Modello F24.
Tali termini, inoltre, sono stati estesi anche agli acquisti di energia e gas riferiti al terzo trimestre 2022 (luglio-settembre), aggiornando le nuove scadenze rispetto a quelle già individuate dal precedente Provvedimento 6 ottobre 2022, prot. n. 376961/2022.
In particolare, a partire dallo scorso 6 dicembre 2022 e fino al 21 giugno 2023, potranno essere trasmesse all’Agenzia delle Entrate, con i nuovi modelli all’uopo predisposti, le Comunicazioni riguardanti le cessioni dei seguenti crediti d’imposta:
Mentre, con riferimento alla cessione del credito d’imposta (20%) a favore delle imprese esercenti attività agricola, della pesca e attività agromeccanica, di cui al codice ATECO 1.61, in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto di carburante effettuato nel quarto trimestre del 2022, di cui all’art. 2, D.L. n. 144/2022, la Comunicazione dovrà essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate entro il 22 marzo 2023.
A titolo esaustivo, ricordiamo che, con riferimento al terzo trimestre 2022 (periodo luglio-settembre), i crediti d’imposta per l’acquisto delle risorse energetiche erano stabiliti nelle seguenti misure:
Relativamente alle modalità di utilizzo dei crediti ceduti, i cessionari dovranno operare la compensazione con il Modello F24, entro il 30 giugno 2023 qualora i crediti acquisiti siano originati dalle imprese energivore, gasivore, non energivore o non gasivore, mentre, qualora il credito da compensare si riferisca alla tipologia riservata alle imprese esercenti attività agricola, della pesca o agromeccanica, l’utilizzo dovrà avvenire entro il 31 marzo 2023.
Per effettuare le compensazioni, sarà necessario attendere la pubblicazione di una apposita Risoluzione ministeriale, che istituirà i corrispondenti codici tributo ed impartirà le istruzioni per la compilazione del Modello F24.
Ricordiamo che, al pari di quanto avvenuto per i precedenti trimestri, tali crediti potranno essere ceduti solamente per intero e senza successiva cessione, fatta salva la possibilità di effettuare due ulteriori cessioni, da parte dei primi cessionari, solamente a favore di determinati soggetti qualificati:
La scelta di effettuare la cessione del credito che, per esigenze di tracciabilità, sarà dotato di unico codice identificativo, comporta la necessità di predisporre il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito medesimo.
Precisiamo, inoltre, che, anche nel caso in cui il cessionario decida di non effettuare la compensazione scegliendo l’alternativa della cessione ad un soggetto qualificato, la Comunicazione all’Agenzia dovrà rispettare le stesse tempistiche più sopra riportate (21 giugno 2023 o 22 marzo 2023).
Anche se il provvedimento in commento non fornisce alcuna indicazione in merito ai crediti d’imposta per l’acquisto dei prodotti energetici riferiti al mese di dicembre 2022, segnaliamo che, per l’utilizzo dello stesso, il termine ultimo scadrà il 30 giugno 2023.